“Gentile Avvocato, io e mio marito ci siamo separati consensualmente e, dopo sei mesi, abbiamo depositato il ricorso per divorzio congiunto al Tribunale di Milano, alle stesse condizioni anche per quanto riguarda i nostri figli, di 14 e 16 anni. Ora, di punto in bianco, a una settimana dall’udienza che era stata fissata, mio marito mi ha comunicato di aver, tramite il suo avvocato, dichiarato al Giudice di rinunciare all’accordo di divorzio. Può farlo? E l’accordo che avevamo raggiunto che fine fa? Il Tribunale cosa deciderà?”
Buongiorno Signora,
il Suo caso coinvolge una questione molto discussa: il coniuge può “cambiare idea” e revocare il consenso precedentemente prestato al divorzio congiunto?
La risposta negativa a questa domanda arriva dalla giurisprudenza ormai unanime, sia di merito sia di legittimità. E si fonda sulla natura, allo stesso tempo, processuale e negoziale dell’accordo di divorzio.
In particolare, la giurisprudenza attribuisce “natura meramente ricognitiva” alla parte di accordo di divorzio relativa alla sola domanda sullo status e natura “negoziale” alla parte di accordo di divorzio che riguarda i figli (minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti) e i rapporti economici fra i coniugi.
Quest’ultima, in quanto tale, non ammette ripensamenti unilaterali: così come l’iniziativa è stata comune e paritetica, anche la rinuncia dovrà pervenire dalla volontà di entrambi.
Dalla natura strettamente negoziale dell’accordo di divorzio dipendono i diversi poteri del Tribunale:
- deve accertare che sussistano i presupposti previsti dalla legge n. 898 del 1990 per la pronuncia di divorzio
- e deve esaminare le condizioni concordate dai coniugi e valutarne la conformità alle norme inderogabili del nostro ordinamento e all’interesse dei figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, e del coniuge debole.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente nell’ultimo caso arrivato alla Corte di Cassazione, la fissazione dell’udienza nei divorzi congiunti non è dunque prevista per verificare l’attualità della volontà delle parti.
Con la recentissima ordinanza del 7 luglio scorso, la n. 19348/21, la Suprema Corte ha infatti respinto la tesi difensiva del marito (che aveva cambiato idea) e, richiamando la natura negoziale dell’accordo di divorzio, ha confermato che il consenso prestato con il ricorso congiunto non è revocabile da uno solo dei coniugi.
Un caso identico al Suo, seppur a parti invertite (era stata la moglie a ripensarci) è stato deciso proprio dal Tribunale di Milano, con la sentenza del 28 ottobre 2020, che, applicando questi principi, ha ritenuto inefficace la revoca del consenso al divorzio congiunto precedentemente sottoscritto.
E, dunque, che effetti ha la revoca formalizzata da Suo marito in Tribunale?
Nel rispetto dell’orientamento della Cassazione e dello stesso Tribunale di Milano, la revoca del consenso da parte di Suo marito non comporterà l’arresto del procedimento.
Rispetto alla richiesta pronuncia di divorzio, la revoca è inammissibile e, quindi, il Tribunale di Milano potrà e dovrà procedere all’accertamento dei presupposti previsti dalla legge (dunque verificare che non sia intervenuta conciliazione tra Voi nei sei mesi trascorsi dall’udienza presidenziale); rispetto a tutte le altre condizioni, la revoca è irrilevante e, quindi, il Tribunale, conclusa con esito positivo la prima verifica, dovrà passare all’esame delle condizioni che aveTe concordato, accertando che l’accordo non leda gli interessi dei Vostri figli. Se anche questa verifica di conformità dovesse concludersi con esito positivo, il Tribunale adito emetterà la sentenza di divorzio congiunto di ratifica dell’accordo da Voi raggiunto, superando la revoca di Suo marito.
*Studio legale Bernardini de Pace

