Neonati sepolti, le motivazioni della condanna a 24 anni: “Chiara Petrolini ha agito con lucidità”
“Pur immatura e fragile”, secondo la Corte d’Assise Chiara Petrolini avrebbe agito “con lucidità e determinazione”, “tenendo sempre ferma la propria volontà di non far scoprire niente finché ha potuto, ossia finché non è stata posta dagli inquirenti, di fronte a evidenze fattuali incontrovertibili”.
È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza che ha portato alla condanna della 23enne a 24 anni e 3 mesi di reclusione per l’omicidio premeditato del figlio nato il 7 agosto 2024 e successivamente sepolto nel giardino di casa.
Per i giudici, la giovane avrebbe “tenuto una pluralità di condotte omissive che…sono chiaramente indicative della volontà di partorire il figlio per poi eliminarlo”. Diversa invece la decisione relativa al primo figlio, nato nel maggio 2023: per quel caso è stata assolta dall’accusa di omicidio.
I comportamenti omissivi tenuti da Chiara, inoltre, “non possono essere interpretati diversamente, perché risulterebbero privi di una logica anche elementare”. Il comportamento dell’imputata “complessivamente considerato, durante la gravidanza, al momento del travaglio e dopo la nascita del figlio, rende evidente come la decisione di causare la morte dello stesso fosse stata voluta e premeditata, a maggior ragione se si considera l’esperienza vissuta con la prima gravidanza”, dichiara la Corte presieduta da Alessandro Conti.
Secondo l’accusa e i giudici, il decesso del neonato – al quale è stato successivamente attribuito il nome Angelo Federico e il cognome del padre, Samuel Granelli, ex compagno di Chiara – sarebbe stato causato dal taglio del cordone ombelicale senza il necessario clampaggio e dal mancato intervento di soccorso nei confronti del bambino.
Nel motivare l’aggravante della premeditazione, la Corte sottolinea che “l’istruttoria ha invero fatto emergere plurimi dati di fatto da cui si evince che Petrolini si era rappresentata e aveva voluto la morte del figlio, per lo meno nell’ultimo periodo prima della partenza per New York, coltivando la propria determinazione criminosa senza soluzione di continuità e senza ripensamenti“.
Dopo il parto, avvenuto al termine di una gravidanza tenuta nascosta a tutti, compresi i genitori e il fidanzato, la giovane – che a luglio compirà 23 anni – era infatti partita insieme alla famiglia per una vacanza negli Stati Uniti.
Non risulta che Chiara Petrolini “avesse sperimentato un diniego di gravidanza, e cioè che fosse inconsapevole del proprio stato di gravidanza, ovvero ne avesse una consapevolezza fluttuante“. Si tratta “di una versione mai offerta dall’imputata nelle proprie dichiarazioni nel corso delle indagini né emersa in alcun modo dalle sue reazioni spontanee e dai racconti ai genitori e agli amici”, a scriverlo i giudici della Corte d’Assise di Parma nelle motivazioni della sentenza. La tesi del diniego di gravidanza, sostenuta dalla difesa dell’avvocato Nicola Tria, non ha convinto la Corte. Secondo i giudici, infatti, “la consapevolezza di Petrolini di essere incinta è dimostrata dalle molte ricerche su Internet, che evidenziano come fin dai primi mesi l’imputata fosse conscia di essere in attesa e di avere anche una certa contezza dell’incedere delle settimane”.
Per i giudici della Corte d’Assise di Parma Chiara Petrolini “non ha mai fornito alcuna ragionevole e credibile spiegazione di quanto avvenuto, cercando unicamente di negare ogni propria responsabilità, peraltro contraddicendosi più volte”.
“Anche il racconto del parto appare non solo inverosimile, ma contrastante con le risultanze investigative e volto a negare la propria chiara responsabilità per la morte del figlio”, affermano i giudici, evidenziando come Chiara abbia “ripetutamente riferito circostanze false ai genitori, al fidanzato Granelli Samuel e agli inquirenti, a ulteriore dimostrazione della inattendibilità delle spiegazioni da lei fornite e ha nuovamente modificato la propria versione dei fatti nelle dichiarazioni spontanee lette alla fine del processo”. “Una versione dei fatti non credibile, palesemente volta a fornire supporto alla ricostruzione effettuata dai propri consulenti”, conclude la Corte.

