@LorenzoLamperti
"Il traffico di influenze illecite? E' una fattispecie di reato del tutto marginale". A parlare è Tullio Padovani, avvocato di lungo corso (già legale di Marco Tronchetti Provera e Giuseppe Mussari) e professore di Diritto penale presso l'Università Sant'Anna di Pisa Padovani, senza entrare nel merito dell'inchiesta Consip, "che non conosco nei suoi particolari", analizza a livello generale in un'intervista ad Affaritaliani.it la fattispecie di reato per la quale è indagato Tiziano Renzi.
Professor Padovani, dopo il caso Guidi un'altra inchiesta per traffico di influenze con il caso Consip. Qual è la sua valutazione sul reato di influenze illecite?
Premetto che non conosco nulla dell'inchiesta né so di che cosa sono accusati i personaggi, anche illustri, coinvolti. Ma a livello generale ho un'idea molto precisa di questa fattispecie di reato.
IL REATO DI TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE
Il reato di traffico di influenze illecite, previsto dall'articolo 346 bis del codice penale, è stato introdotto con la legge Severino del 2012. Il reato punisce chi, sfruttando le proprie relazioni con pubblici ufficiali, mette in atto due condotte:
1. si fa dare o promettere, anche per altri, soldi o altro come prezzo della mediazione
2. si fa dare o promettere soldi per remunerare il pubblico funzionario perché questi compia un atto contrario ai doveri d'ufficio
L'aspetto singolare è che però il passaggio di denaro non si verifica o comunque non ce ne sono le prove. Se le utilità fossero corrisposte o la loro promessa accettata, infatti, il reato diventerebbe quello di corruzione.
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E sarebbe?
Il traffico di influenze illecite è un reato ridicolo, una fattispecie del tutto marginale. Non è certo con questa fattispecie di reato che si può fare un "banchetto", semmai è un reato da "nozze coi fichi secchi".
Però è proprio su questa ipotesi di reato che è costruita l'inchiesta.
Ripeto, non ho idea di che cosa siano accusati i personaggi coinvolti. Ma credo che la posta in gioco sia più consistente di questa. Non posso certo pensare che tutta l'inchiesta si sviluppi interno al 346 bis.
Perché?
Non mi pare che un indagato per traffico di influenze illecite possa essere terrorizzato dal punto di vista delle conseguenze penali. Non credo che non ci si dorma la notte visto che si parla di un delitto le cui pene previste vanno da un anno a un massimo di tre anni. Quindi ci sarebbe la sospensione delle misure cautelari garantita. Insomma, anche se condannati non si finirebbe mai in carcere. Semmai si può essere preoccupati per le conseguenze mediatiche. Si può perdere il sonno per il fatto di finire sui giornali, essere additati al pubblico ludibrio e subire un processo mediatico. Ma le conseguenze penali sono risibili.
E nel caso ci fosse la prova di passaggio di denaro con finalità corruttive?
Nel traffico di influenze illecite si costituisce un'attività meramente preparatoria, cioè il passaggio di denaro non avviene. Nel caso ci fossero le prove di passaggio di denaro si parlerebbe di corruzione. E immagino sia l'obiettivo degli inquirenti. Sono i soldi quelli che cantano e con la corruzione non c'è da scherzare. In quel caso parliamo di una possibile pena da 6 a 10 anni e in galera ci si finisce per forza. Tra traffico di influenze illecite e corruzioni siamo come il giorno e la notte.
Quindi finché l'ipotesi di reato è quella del traffico di influenze illecite significa che non esistono le prove di una possibile corruzione?
Sì ma durante le indagini preliminari l'accusa è fluida, si adatta alle emergenze. Non è detto che si indaghi per una fattispecie di reato e rimanga poi quella fino alla fine. Ci sono indagini che possono partire, non so, con l'accusa di abuso dei mezzi di correzione e poi finire con l'accusa di omicidio. Un bilancio in tal senso si potrà dunque fare solo al temine delle indagini.