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Cronache
Droghe, quanta se ne può possedere per dire che è una “lieve entità”?

Chi usa o “cede” droghe ora ha una soglia di riferimento. Il caso

Cambia il mondo tra chi utilizza una lieve quantità di stupefacenti e chi spaccia e ne possiede una quantità elevata incorrendo in un reato grave.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 45061 del 2022 definisce i limiti per il riconoscimento della lieve entità di droga posseduta e lo fa per 4 diversi tipi di stupefacenti.

La corte si è avvalsa di un recentissimo studio condotto dall'Ufficio per il Processo presso la Sesta Sezione dal titolo: "Il fatto di lieve entità ex art.73, quinto comma, DPR 309/1990: alla ricerca di una interpretazione tassativizzante. Un'indagine empirica della giurisprudenza di legittimità nel triennio 2020-2022", che metteva a confronto 398 pronunce di legittimità, cioè 398 casi giudiziari in cui è stata riconosciuta la cosiddetta lieve entità.

Il confine tra il grande ed il piccolo spaccio sta nel concetto di “lieve entità” che coincide con la “minore gravità”.

Spacciare stupefacenti porta a un rischio del carcere che va da 6 anni a 20 anni, più una multa che può oscillare dai 26.000 euro ai 260.000 euro. Ma se la quantità detenuta anche per spaccio è di “lieve entità” il soggetto se la cava con una reclusione dai 6 mesi ai 4 anni di detenzione. Nella maggioranza dei casi parliamo di incensurati che hanno la fedina penale pulita quindi non finiranno in carcere se provano che quella quantità è “lieve”. Se la cavano per tanto con una multa che va dai 1.032 euro ai 10.329.

L’indagine utilizzata dalla Cassazione fa si che si possa avere dei parametri di riferimento. Ecco cosa da oggi va ritenuto di “lieve entità”:

150 grammi di cocaina;

107,71 grammi di eroina;

246 grammi di marijuana;

386,93 grammi di hashish.

Il caso prendeva spunto da una vicenda giudiziaria in cui una persona veniva condannato da un Tribunale e la condanna era confermata in Corte d'Appello, per il reato di cui all'art.73 comma 4 D.P.R. 309/90. Il soggetto deteneva 100 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, di cui 33,79 grammi di principio attivo.

La Corte d'Appello sosteneva che la quantità non era lieve e ciò a riprova di un indicativa elevata offensività. Il condannato ricorreva per tanto in Cassazione, lamentando che non fosse stato tenuto conto del contesto della vicenda. La sentenza di condanna è stata annullata affinché i giudici di secondo grado concedano la “lieve entità”.

Le Sezioni Unite della Cassazione avevano già tentato di risolvere l’annoso problema su cosa sia “lieve” e cosa “ingente quantità” con la famosa sentenza Biondi del 2012. Le Sezioni Unite avevano fatto riferimento l’art. 80 d.P.R. 309/1990 che si occupa delle circostanze aggravanti docendo: “fa riferimento solo alla quantità ‘ingente’ della sostanza, da valutarsi avendo ovviamente riguardo al dato ponderale del principio attivo, al netto del ‘materiale inerte di cui la sostanza risulti essere anche composta’”.

Ora si hanno dei parametri più precisi per poter inquadrare meglio le situazioni.

 

 

 

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