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Stato-mafia, su Napolitano doveva intervenire la Consulta

di Guido Camera

Ma la testimonianza del Presidente Napolitano – chiesta dalla Procura di Palermo nel processo per la c.d. trattativa tra Stato e mafia successiva alle stragi del 1992 – è veramente una fonte di prova fondamentale per accertare la colpevolezza, o l’innocenza, degli imputati?
Oppure è un atto che, come lo stesso Presidente Napolitano ha da tempo pubblicamente spiegato ai giudici di Palermo e alle altre parti processuali, non ha rilevanza processuale? E, in tal caso, non rischia di trasformarsi solamente in una nuova fonte di polemiche che può indurre in errore l’opinione pubblica sulle prerogative e le funzioni che la Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica?
Io credo nella seconda opzione, e cerco di spiegarne il motivo.   
La testimonianza del Presidente della Repubblica, come hanno spiegato i media, verterà su di un passaggio della lettera di dimissioni (respinte) che gli scrisse, il 18 giugno 2012 – nel pieno della bufera politico-giudiziaria scatenata dalle intercettazioni tra Mancino e (anche) il Napolitano – il suo consigliere giuridico Loris D’Ambrosio, mancato nel luglio 2012.

In quella drammatica lettera, successivamente resa pubblica per volontà dello stesso Napolitano, D’Ambrosio – un magistrato che, tra le altre cose, aveva collaborato con Giovanni Falcone per la redazione di molte norme antimafia – esprimeva il proprio doloroso rammarico per le strumentalizzazioni che, a proposito di quelle telefonate, si stavano accavallando in danno della sua figura, (“è così accaduto che qualche politico o qualche giornalista sia arrivato ad accostare o inserire chi, come me, non accetta schemi o teoremi prestabiliti all’interno di quella zona grigia che fa di tutto per impedire che si raggiungano le verità scomode del ‘terzo livello’ o, per dirla con altre parole, è partecipe di un ‘patto col diavolo’, non sta dalla parte degli italiani onesti ed è disponibile a fare di tutto per ostacolare un pugno di ‘pubblici ministeri solitari che cercano la verità’ sul più turpe affare di Stato della seconda Repubblica: le trattative fra uomini delle istituzioni e uomini della mafia”) al fine di colpire il Presidente della Repubblica.

Avvicinandosi alla conclusione della lettera – e questo è il passaggio sul quale Napolitano dovrà testimoniare – D’Ambrosio scriveva: “Lei sa di ciò che ho scritto anche di recente su richiesta di Maria Falcone. E sa che, in quelle poche pagine, non ho esitato a fare cenno a episodi del periodo 1989 – 1993 che mi preoccupano e fanno riflettere; che mi hanno portato a enucleare ipotesi – solo ipotesi – di cui ho detto anche ad altri, quasi preso anche dal vivo timore di essere stato allora considerato solo un ingenuo e utile scriba di cose utili a fungere da scudo per indicibili accordi”.

Il Presidente della Repubblica – nell’ottobre 2013, dopo che era stata ammessa nel processo la sua testimonianza, richiesta dalla Procura – aveva scritto una lettera alla Corte di Assise palermitana spiegando di “non avere alcuna conoscenza utile al processo”, non avendo in alcun modo “ricevuto dal dottor D’Ambrosio qualsiasi ragguaglio o specificazione circa le ipotesi da lui enucleate e il vivo timore, di cui il mio consigliere ha fatto generico riferimento sempre nella drammatica lettera del 18 giugno, rinviando al suo scritto inserito, come sapevo, nel recente volume di Maria Falcone”. Il senso delle parole rivolte dal Presidente Napolitano alla Corte è molto chiaro: è nello scritto di D’Ambrosio inserito nel volume della sorella di Giovanni Falcone che i magistrati palermitani devono andare a cercare il senso delle parole di D’Ambrosio, non nella testimonianza presidenziale.

In base a questi presupposti, appare ragionevole chiedersi se era veramente necessario – sia nell’ottica della salvaguardia della massima istituzione del nostro ordinamento, sia di ricerca della verità processuale – insistere con la richiesta di testimonianza di Napolitano: una testimonianza che, come era prevedibile e finanche fisiologico – vista la delicatezza del processo, e il calibro delle persone imputate – avrebbe certamente sollevato polemiche politiche e non semplici problemi procedurali: non ultima la richiesta (a mio giudizio legittima) di Totò Riina e Leoluca Bagarella di partecipare in videoconferenza dal carcere all’udienza al Quirinale.

Quello della magistratura di Palermo mi pare dunque un atto inopportuno per due ordini di ragioni: non solo in virtù del fatto che, processualmente parlando, la testimonianza di Napolitano non mi pare dirimente, ma anche perché – a maggior ragione visto che non appare una fonte di prova decisiva ai fini del processo – presta il fianco a ulteriori confusioni e/o strumentalizzazioni che ledono ingiustamente il ruolo, le prerogative e le funzioni del Presidente della Repubblica.

Non si dovrebbe dimenticare, a tal proposito, che la Corte Costituzionale, proprio nella sentenza che ha risolto il conflitto di attribuzione sollevato da Napolitano a seguito delle intercettazioni della Procura di Palermo, ha ricordato che: “la ricostruzione del complesso delle attribuzioni del Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale italiano mette in rilievo che lo stesso è collocato dalla Costituzione al di fuori dei tradizionali poteri dello Stato e, naturalmente, al di sopra di tutte le parti politiche. Egli dispone pertanto di competenze che incidono su ognuno dei citati poteri, allo scopo di salvaguardare, ad un tempo, sia la loro separazione che il loro equilibrio. Tale singolare caratteristica della posizione del Presidente si riflette sulla natura delle sue attribuzioni, che non implicano il potere di adottare decisioni nel merito di specifiche materie, ma danno allo stesso gli strumenti per indurre gli altri poteri costituzionali a svolgere correttamente le proprie funzioni, da cui devono scaturire le decisioni di merito”. 

Ecco perché credo che il Presidente della Repubblica avrebbe nuovamente dovuto chiedere l’intervento della Corte Costituzionale. Non per tutelare la sua persona, ma per difendere la Costituzione.