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Cronache
Pedofilia, vademecum dal Vaticano: ‘Denunciare ad autorità civili’, e non solo

La Congregazione per la Dottrina della Fede ha predisposto il "Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici". Il documento è destinato in primo luogo agli Ordinari e agli operatori del diritto che si trovano nella necessità di dover tradurre in azioni concrete la normativa canonica.

Non si tratta di un testo normativo: nessuna nuova legge viene promulgata, nessuna nuova norma emanata. È una sorta di un "manuale di istruzioni" che rende più chiaro il percorso da intraprendere dalla prima notizia di un possibile delitto (notitia de delicto, talora chiamata notitia criminis) alla conclusione definitiva della causa (res iudicata).

La richiesta di questo strumento, sottolinea il Prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede, il cardinale Luis Francisco Ladaria Ferrer "è stata formalizzata nell’incontro dei presidenti delle Conferenze episcopali del mondo sulla tutela dei minori nella Chiesa (21-24 febbraio 2019).

In quella occasione il Santo Padre ha consegnato 21 punti di riflessione per indirizzare i lavori, il primo dei quali recitava: 'Elaborare un vademecum pratico nel quale siano specificati i passi da compiere a cura dell’autorità in tutti i momenti chiave dell’emergenza di un caso'. La proposta è stata raccolta e rilanciata dai partecipanti, così che nella conferenza stampa finale l’elaborazione del testo è stata assunta tra le proposte concrete da attuare", aggiunge Ladaria.

Le fonti del testo sono sia giuridiche che pratiche. A livello normativo i riferimenti principali sono i Codici vigenti, le Norme sostanziali e processuali sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede promulgate con il motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela (2001, aggiornate nel 2010 da Benedetto XVI), e il più recente motu proprio Vos estis lux mundi (2019).

Accanto alle norme si pone l’altra fonte del Vademecum, continua il cardinale Ladaria: "la prassi della Congregazione, maturata nel corso degli anni, in particolare dal 2001, anno della prima normativa dedicata specificamente ai delitti più gravi".

Si è avvalsa del contributo di numerosi canonisti, interni ed esterni alla Congregazione, dei Tribunali locali e delle diocesi "che negli anni hanno condotto indagini e processi su mandato della Congregazione. Questa prassi si è nel tempo consolidata e ora è giunta a una sua maturità".

Il Vademecum viene oggi consegnato nella sua prima versione, chiamata “1.0”: un numero che prevede futuri aggiornamenti. "Essendo un 'manuale' - prosegue -, esso dovrà seguire gli eventuali sviluppi della normativa canonica, adattandosi a essa. Dovrà inoltre dare una risposta alle nuove sfide che l’esperienza offrirà alla trattazione giuridica dei casi in questione. Dovrà infine fare tesoro delle considerazioni che giungeranno dalle diverse realtà ecclesiali: diocesi, istituti, facoltà ecclesiastiche, centri di ascolto istituiti a livello diocesano e interdiocesano. Il loro contributo qualificato contribuirà a correggere, integrare, precisare e chiarire quei punti che, come è naturale, esigeranno una più approfondita riflessione".

Pedofilia, Vaticano: “Denunciare sospetto ad autorità civili”

L’articolo 17 del Vademecum, tuttavia, esplicita: "Anche in assenza di un esplicito obbligo normativo, l’autorità ecclesiastica presenti denuncia alle autorità civili competenti ogni qualvolta ritenga che ciò sia indispensabile per tutelare la persona offesa o altri minori dal pericolo di ulteriori atti delittuosi".

In una intervista rilasciata a Vatican News, il segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, monsignor Giacomo Morandi sottolinea che "su questo punto le Conferenze episcopali nazionali hanno predisposto linee guida che tengono conto delle normative locali. Non si può dare una risposta univoca. In alcuni Paesi la legge prevede già questo obbligo, in altri no".

Infatti, il motu proprio Vos estis lux mundi di Papa Francesco, promulgato l’anno scorso, "si esprime in questi termini che la Chiesa agisce in casi di questo genere 'senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti'".

Pedofilia, Vaticano: “I colpevoli non vanno solo traferiti”

"È da evitare la scelta di operare semplicemente un trasferimento d’ufficio, di circoscrizione, di casa religiosa del chierico coinvolto, ritenendo che il suo allontanamento dal luogo del presunto delitto o dalle presunte vittime costituisca soddisfacente soluzione del caso". È quanto si legge all'articolo 63 del Vademecum.

Mentre al punto 11 si esplicita che andranno prese in considerazione anche le denunce anonime. Lo si legge nel "Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici".

"Talvolta, la notitia de delicto può giungere da fonte anonima, ossia da persone non identificate o non identificabili. L’anonimato del denunciante non deve far ritenere falsa in modo automatico tale notitia; tuttavia, per ragioni facilmente comprensibili, è opportuno usare molta cautela nel prendere in considerazione tale tipo di notitia, che non va assolutamente incoraggiato".

"Allo stesso modo - prosegue l'articolo 12 -, non è consigliabile scartare aprioristicamente la notitia de delicto che perviene da fonti la cui credibilità può sembrare, ad una prima impressione, dubbia".

"La questione è delicata", afferma in una intervista a Vatican News il segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, monsignor Giacomo Morandi. "Ci si è resi conto che un atteggiamento perentorio in un senso o in un altro non giova alla ricerca della verità e alla giustizia.

Come cestinare una denuncia che, seppure anonima, contiene prove certe (es. foto, filmati, messaggi, audio...) o almeno indizi concreti e plausibili della commissione di un delitto? Ignorarla solo perché non firmata sarebbe iniquo. D’altra parte: come accettare per buone tutte le segnalazioni, anche quelle generiche e senza mittente? In questo caso procedere sarebbe inopportuno. Occorre dunque compiere un attento discernimento.

In linea generale non si dà credito alle denunce anonime, ma non si rinuncia a priori a una loro prima valutazione per vedere se vi siano elementi oggettivi ed evidenti determinanti, quello che nel nostro linguaggio chiamiamo fumus delicti", sottolinea.

Vaticano: “Reato anche foto o proposte di sesso via chat”

Il reato di pedofilia si articola in numerose fattispecie. Non solo quindi il rapporto sessuale ma anche conversazioni sui social o produzioni di materiale pornografico. Si legge all'articolo 2: "La tipologia del delitto è molto ampia e può comprendere, ad esempio, rapporti sessuali (consenzienti e non consenzienti), contatto fisico a sfondo sessuale, esibizionismo, masturbazione, produzione di pornografia, induzione alla prostituzione, conversazioni e/o proposte di carattere sessuale anche mediante mezzi di comunicazione".

Inoltre, la notitia de delicto, chiamata anche notitia criminis, ovvero "qualunque informazione su un possibile delitto" può arrivare non necessariamente attraverso una denuncia formale ma anche attraverso i social media.

"Questa notitia - si legge all'articolo 10 - può dunque avere varie fonti: essere presentata formalmente all’Ordinario o al Gerarca, in modo orale o scritto, dalla presunta vittima, dai suoi tutori, da altre persone che asseriscono di essere informate dei fatti; giungere all’Ordinario o al Gerarca durante l’esercizio dei suoi doveri di vigilanza; essere presentata all’Ordinario o al Gerarca dalle autorità civili secondo le modalità previste dalle legislazioni locali; essere diffusa dai mezzi di comunicazione di massa (ivi compresi i social media); giungere a sua conoscenza tramite le voci raccolte, e in ogni altro modo adeguato".

Vaticano: “Il confessore convinca a denunciare”

Sebbene il segreto confessionale sia inviolabile il Vademecum suggerisce che il confessore convinca il penitente a denunciare per altre vie quanto commesso.

"Bisogna ricordare - si legge all'articolo 14 - che una notizia di delictum gravius appresa in confessione è posta sotto lo strettissimo vincolo del sigillo sacramentale". "Occorrerà pertanto che - prosegue - il confessore che, durante la celebrazione del Sacramento, viene informato di un delictum gravius, cerchi di convincere il penitente a rendere note le sue informazioni per altre vie, al fine di mettere in condizione di operare chi di dovere".

Vaticano: “Pedofilia è una ferita profonda per tutta la Chiesa”

"Il desiderio è che questo strumento possa aiutare le Diocesi, gli Istituti di Vita consacrata e le Società di vita apostolica, le Conferenze episcopali e le diverse circoscrizioni ecclesiastiche a meglio comprendere e attuare le esigenze della giustizia su un delictum gravius che costituisce, per tutta la Chiesa, una ferita profonda e dolorosa che domanda di essere guarita".

È quanto si legge nella introduzione del "Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici", predisposto oggi dalla Congregazione per la dottrina della Fede.

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