Cronache
Rapporti bancari: anatocistici e valute fittizie

Il vademecum dell'Avvocato Nicola Ferraro, founder partner di de Tilla Studio Legale
AUTORIZZARE O MENO L’ADDEBITO IN CONTO DEGLI INTERESSI DEBITORI DIVENUTI ESIGIBILI?
Ai sensi dell’art. 17- bis Legge 8 aprile 2016, n. 49, con il quale è stato modificato l’art. 120 TUB:
gli interessi creditori e debitori del conto corrente e dei contratti di apertura di credito si conteggiano con la stessa periodicità la quale, comunque non può essere inferiore a un anno;
se il cliente ricorre ad affidamenti, gli interessi debitori maturati, ad esempio perché il cliente ha usato l’affidamento, sono conteggiati al 31 dicembre. Sono, però, esigibili dalla banca solamente a partire dal 1° marzo dell’anno successivo.
Il correntista può scegliere la modalità di pagamento degli interessi debitori che sono dovuti alla banca.
Come pagare alla banca gli interessi debitori
Entrando nello specifico, il correntista ha due possibilità:
dare alla banca preventiva autorizzazione di addebito automatico degli interessi debitori sul conto corrente nel momento in cui questi diventano esigibili. Gli interessi debitori potranno essere compensati con quelli (creditori) dovuti dalla banca al cliente. Per la parte eccedente la compensazione gli interessi debitori si sommeranno, ex lege, al capitale e verranno considerati, a propria volta, sorta capitale su cui calcolare nuovi interessi;
non fornire alla banca l’autorizzazione preventiva di addebito automatico, degli interessi debitori, sul conto corrente. Quando il conto maturerà interessi debitori che diverranno esigibili, questi saranno contabilizzati separatamente. Il pagamento degli interessi passivi dovuti dovrà essere effettuato a partire dal 1° marzo dell’anno successivo a quello di maturazione. In caso di mancato pagamento ovvero di ritardo nel pagamento, gli interessi debitori produrranno interessi di mora che verranno calcolati sui giorni di ritardo del pagamento.
L’INDEBITO BANCARIO
Una clausola anatocistica difforme da quanto prescritto dall’art. 120 TUB è nulla. La nullità comporta che gli interessi debitori maturati nel corso del rapporto di conto corrente devono essere calcolati senza capitalizzazione. Si tratta di una nullità parziale. Essa investe la sola clausola illegittima e non si estende all’intero contratto bancario. La domanda giudiziale tesa a far dichiarare la nullità della clausola non è soggetta a prescrizione. Si può far valere senza limiti di tempo.
Tuttavia, è soggetta alla prescrizione di dieci anni la domanda che è rivolta a conseguire una pronuncia di condanna della banca alla restituzione dei maggiori interessi pagati, nel corso del rapporto, all’istituto di credito in forza di una clausola nulla.
I termini della prescrizione della domanda di ripetizione dell’indebito
Diverso è il termine dal quale la prescrizione inizia a decorrere:
nel caso di conto corrente affidato (contraddistinto dal fatto che parallelamente al rapporto di conto corrente ordinario ne è aperto un secondo - di apertura di credito - con il quale è messa a disposizione del cliente una certa somma di denaro):
se i versamenti sono effettuati per ripristinare la provvista nei limiti dell’accordato (i.e., la somma affidata), il termine di prescrizione decorre dalla data di chiusura del conto e non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi addebitati
se il pagamento è eseguito per colmare la passività maturata oltre il fido concesso (i.e., scoperto), il termine decorrere dalla data di ogni singolo pagamento
nel caso di conto corrente non affidato (contratto di conto corrente che non fruisce del servizio di messa a disposizione del cliente di una somma di denaro), il termine decorre dalla data di ogni singolo pagamento. Questo perché tutti i pagamenti hanno funzione solutoria (i.e., sono diretti a colmare le passività maturate o scoperto).
L’irrilevanza dell’approvazione degli estratti conto ai fini dell’inefficacia delle clausole nulle.
L’approvazione tacita degli estratti conto periodicamente inviati dalla banca al correntista non vale a sanare l’inefficacia di una clausola anatocistica nulla.
Infatti, l’omessa impugnazione dell’estratto conto nel termine previsto dall’art. 1832 c.c. preclude soltanto la contestazione del saldo sotto il profilo contabile. Non è impedita in alcun modo la richiesta di accertamento dell’invalidità sotto il profilo giuridico dei singoli rapporti negoziali cui si riferiscono i pagamenti e i versamenti ivi riportati.
L’impugnazione degli estratti conto ha a oggetto esclusivamente errori di calcolo o scritturazione, la cui rettifica resta preclusa qualora l'estratto conto non venga tempestivamente impugnato. Ne deriva che l’omessa tempestiva impugnazione degli estratti conto non comporta la rinuncia a far valere diritti derivanti dalla invalidità delle clausole relative al contratto di conto corrente.
Peraltro, ex art. 1423 c.c., la pattuizione nulla non può essere convalidata, quindi l'assenza di precedenti contestazioni degli estratti conto, anche ove potesse essere intesa come comportamento concludente nel senso dell'accettazione del saldo, risulterebbe nondimeno irrilevante.