La Robin tax è incostituzionale. Lo ha dichiarato la Consulta con la sentenza 10/2015 depositata oggi. La legge, introdotta dal Governo Berlusconi Tremonti nel 2008, prevede un’addizionale Ires per le compagnie energetiche.
La Corte, si legge nel dispositivo dichiara “l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico), e successive modificazioni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica”. I commi citati prevedono che “in dipendenza dell’andamento dell’economia e dell’impatto sociale dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l’aliquota dell’imposta sul reddito delle societa’” sia “applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; c) produzione o commercializzazione di energia elettrica. Alle compagnie energetiche interessate inoltre “e’ fatto divieto di traslare l’onere della maggiorazione d’imposta sui prezzi al consumo”.
La bocciatura della Robin tax viene motivata dalla Corte Costituzionale con un vizio di irragionevolezza. Secondo i giudici, i presupposti addotti dal legislatore, ovvero la crisi economica e il contemporaneo deflagrare del prezzo del greggio, appaiono “idonei” a giustificare un prelievo differenziato che colpisce gli eventuali “sovra-profitti” congiunturali, del settore energetico e petrolifero. In sostanza, lo scopo del legislato e’ “senz’altro legittimo”, ma i mezzi approntati non sono stati giudicati idonei a conseguirlo. “Il vizio di irragionevolezza – si legge nel dispositivo – e’ evidenziato dalla configurazione del tributo in esame come maggiorazione di aliquota che si applica all’intero reddito di impresa, anziche’ ai soli ‘sovra-profitti’; dall’assenza di una delimitazione del suo ambito di applicazione in prospettiva temporale o di meccanismi atti a verificare il perdurare della congiuntura economica che ne giustifica l’applicazione; dall’impossibilita’ di prevedere meccanismi di accertamento idonei a garantire che gli oneri derivanti dall’incremento di imposta non si traducano in aumenti del prezzo al consumo“. Per tutti questi motivi, la maggiorazione dell’Ires applicabile al settore petrolifero e dell’energia, cosi’ come configurata, “viola gli articoli 3 e 53 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalita’, per incongruita’ dei mezzi approntati dal legislatore rispetto allo scopo, in se’ e per se’ legittimo, perseguito”.
