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Riscoppia il caso Bunga Bunga…

Riscoppia il caso Bunga Bunga…
Riscoppia il caso Bunga Bunga…
Riscoppia il caso Bunga Bunga…
I giudici della quarta sezione penale di Milano hanno depositato le motivazioni di Silvio Berlusconi a sette anni di reclusione per concussione e prostituzione minorile. E’ stata resa dunque resa pubblica una delle sentenze più importanti della storia politica  e giudiziaria italiana. Si tratta di materiale scottante,  che coinvolge diverse figure pubbliche di cui descrive aspetti e momenti anche scabrosi delle loro vite private. Trattandosi di una sentenza pubblicata nel nome del popolo italiano, è giusto che l’opionione pubblica sappia e possa farsi un’idea esatta dei fatti oggettivi, delle ricostruzioni delle prove raccolte e delle conclusioni finali dei giudici. Anche perché la sentenza non è definitiva e ci sarà un Appello. Ecco perché Affaritaliani.it  dà evidenza a questi materiali attraverso la pubblicazione testuale delle carte principali e una sintesi dei fatti salienti descritti dai giudici. Non per sensazionalismo ma per consentire al lettore e alla pubblica opinione  di raggiungere in scienza e coscienza un proprio libero coinvincimento.

 

 

Scene boccaccesche durante le Arcore’s night. Le trecentotrenta pagine delle motivazioni delle condanna a sette anni per prostituzione minorile con Karima El Mahroug, nota al mondo come Ruby “Rubacuori” e concussione dei vertici della questura di Milano ai danni di Silvio Berlusconi sono state depositate giovedì mattina dai giudici della quarta sezione del Tribunale di Milano (e poi pubblicate dal sito dell’Espresso).

RUBY TESTIMONIA E POI RITRATTA  Nelle motivazioni della sentenza si trovano anche particolari piccanti, soprattutto nella trascrizione della prima deposizione spontanea di Ruby davanti ai magistrati. Il 22 luglio 2010, infatti, Ruby racconta delle sue notti ad Arcore e racconta di episodi sessuali con protagoniste showgirl e altri personaggi pubblici. La stessa Ruby, ritenuta comunque poco credibile dai magistrati, in un secondo momento smentirà tutto dicendo che la testimonianza e i particolari che aveva raccontato erano solamente “frutto della mia immaginazione“.

 

ECCO LA VERSIONE COMPLETA

DELLA SENTENZA (SCARICA IL PDF)

 

I CRITERI DI VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO. ECCOLI:
 
Ancor più di quella di Ruby (che ha poi ritrattato), fa scalpore la deposizione di Tumini Melania sulla serata del  19 settembre 2010:
 
Nelle valutazioni conclusive della sentenza, a pag.318, si parla della nozione di compimento di atti sessuali dietro corrispettivo, citando la giurisprudenza della Suprema Corte.  In un altro passaggio, inoltre, si spiega: “Al fine della integrazione di un atto di prostituzione non è necessario un contatto fisico tra soggetto attivo e passivo della prestazione…”. Più avanti ancora si legge: “Risulta provato che l’imputato abbia compiuto atti sessuali” con Ruby “in cambio di ingenti somme di denaro e di altre utilità, quali gioielli”. Qualche capoverso dopo ancora, si chiarisce che “è del tutto irrilevante definire gli esatti contorni degli atti sessuali compiuti dall’imputato” con Ruby, non occorrendo per la sussistenza del reato in esame un rapporto sessuale completo…
Ora, in appello, starà agli avvocati del Cavaliere convincere i giudici a “ribaltare” la sentenza…

MA ECCO IN VERSIONE INTEGRALE LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE

 

La ricostruzione della vicenda alla luce del materiale probatorio illustrato:
(pag. 105)