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Economia
Cashback, il rischio vero è il cashcrack

Nel D.M. 156/2020 del Ministro Gualtieri non c’è una sola parola che individui la finalità di contrasto all’evasione fiscale tramite l’iniziativa del c.d. “cashback”. Il motivo è semplice: non solo l’evasione fiscale non è al centro delle disposizioni della legge di bilancio n. 160/2019, art. 1 commi dal 288 al 290, ma non è il motivo reale d’ispirazione della lotteria degli scontrini.

Basti leggere sia la premessa del provvedimento Ministeriale di Gualtieri che i 13 articoli di attuazione della misura stessa per rendersi conto che si tratta di un sistema aleatorio tipico dei “gratta e vinci”. Qui c’è un punto di discrasia enorme tra il D.M. e la legge di Bilancio perché quest’ultima “riconosce il diritto al rimborso” mentre il primo ne condiziona abilmente l’accesso. Quando si riconosce un diritto (per legge), però, esso non passa dal principio di aleatorietà, ma si radica sulla certezza tipica delle garanzie di tutela di uno Stato come il nostro. 

Appunto uno Stato di diritto. Questo è solo un piccolo assaggio di quanto, labilmente, si riscontra nei meandri dell’incertezza del linguaggio del legislatore attuale; incertezza alimentata da una sclerosi, apparentemente, incurabile della nomenclatura burocratica italiana. Il Decreto Ministeriale, d’altronde, è sì un atto discrezionale di scelta politica (pur derivata dalla norma), ma che, in altri termini, è riconducibile ad un fare-atto amministrativamente spendibile dall’apice verso il basso.

Che fine fanno, quindi, i diritti dei cittadini, dei consumatori, delle partite iva, ecc.? Partiamo dal dato che, principalmente, emerge dallo studio del Decreto “cashback”: esso regola l’attribuzione dei premi di restituzione ai “consumatori virtuosi” (perché virtuosi, poi, è tutto un mistero).

In buona sostanza trattasi di un semplice rimborso (la cui disciplina, in realtà, è già nell’ordinamento giuridico italiano) e che, ai fini del suo riconoscimento (si ribadisce sempre di matrice aleatoria e non certa), occorre considerare alcuni elementi essenziali della questione.

La lotteria è accessibile solamente a: persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio italiano, con uno storico di abitualità d’acquisto (vedasi art. 1, co. 288, legge 160/2019) mediante strumenti di pagamento elettronico; persone fisiche che effettuino acquisti fuori dalle dinamiche di esercizio dell’attività d'impresa, di un’arte o di una professione. Quest’ultimo passaggio ci pone dinanzi ad una evidenza: il sistema di rimborso voluto non interessa e non disciplina il rapporto da partita iva a partita iva.

(Segue...)

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