Equo compenso, pregi e difetti della nuova legge e non solo. L’intervista all’avvocato Avvocato Nicola Ferraro
E’ entrata in vigore dal 20 maggio 2023 la nuova legge sull’equo compenso, attesa da anni dai professionisti per tutelare il loro diritto a percepire un compenso giusto e conforme ai parametri ministeriali, in particolar modo nel caso di prestazioni offerte a favore di imprese di grandi dimensioni e della Pubblica amministrazione. Soggetti verso i quali il professionista rischia di presentarsi come la “parte debole” del rapporto. Non sono mancate le critiche dettate dal fatto che la nuova normativa non copre gli accordi tra professionisti e imprese di grandi dimensioni e Pubblica amministrazione in essere alla data della sua entrata in vigore.
Del perché dell’importanza della legge sull’equo compenso non solo per i professionisti (primi a beneficiarne) ma anche per coloro che si avvalgono dei loro servizi ne parliamo con l’Avvocato Nicola Ferraro, founder partner di de Tilla Studio Legale (studiodetilla.com) e socio fondatore di ANAI – Associazione Nazionale Avvocati.
Avvocato Ferraro, perché la legge sull’equo compenso è importante e perché è riduttivo pensare che essa rappresenti una forma di protezione corporativa?
Parlo per quel che riguarda la mia professione. L’avvocato ha la funzione di garantire l’effettività della tutela dei diritti e il diritto inviolabile alla difesa. A maggior ragione se questa viene svolta all’interno del processo. Proprio per il servizio che l’avvocato è chiamato a svolgere a favore della collettività, senza distinzioni di ceto e di classe sociale, la professione deve essere condotta in maniera libera e indipendente. Valori che sul campo possono trovano reale concretezza solo dinanzi a un avvocato che, anche economicamente, possa affermarsi libero e indipendente. Ecco, la legge sull’equo compenso assolve proprio a questo fine. Assicurare un compenso parametrato alla natura e alla complessità della prestazione offerta allontana il rischio di asservimento dei soggetti più deboli – e purtroppo nell’avvocatura, come in tutte le professioni, ce ne sono – a quelli c.d. forti.
Quindi, si può dire che la “giusta” retribuzione dell’avvocato è nell’interesse della società civile?
Certamente. Anzi, va detto chiaramente che una retribuzione equa è, anche, nell’interesse delle grandi imprese e della Pubblica amministrazione che, per anni, hanno invece tentato di avvalersi dell’opera dei professionisti a fronte di corrispettivi, a volte, effimeri. E’ limitativo, e si commetterebbe un grave errore, pensare che una retribuzione adeguata sia solo a tutela del decoro e della dignità della professione; essa è invece strumento di garanzia della qualità della prestazione pretesa. Un avvocato soddisfatto economicamente, senza eccesso ma in maniera giusta, è un avvocato che investe nel cliente e il primo a trarne vantaggio è proprio questo ultimo. E questo anche nel caso in cui i clienti siano banche, compagnie di assicurazioni, Pubblica amministrazione e le prestazioni, spesso seriali, siano svolte nell’ambito di accordi economici stabiliti a monte.
Quale è, a suo parere, la questione che suscita maggiore perplessità in merito alla legge da poco entrata in vigore?
La legge sull’equo compenso è sicuramente una svolta attesa da anni. Tuttavia, è un punto di partenza, non di arrivo. Trovando applicazione solo per gli accordi economici nuovi, e non per quelli in essere al momento in cui la legge è entrata in vigore, il rischio è che, di fatto, vengano elusi gli obbiettivi voluti dal legislatore mediante una pratica che porti al rinnovo, automatico e sine die, delle convenzioni in corso e alla mancata stipula di nuove. Vedremo quindi se la montagna avrà partorito il topolino. Oppure se le associazioni forensi e gli organi di rappresentanza della avvocatura sapranno realmente incidere per una estensione della Legge alle convezioni già in essere. Come detto, non soltanto nell’interesse degli iscritti e a tutela della dignità della professione; ma anche e soprattutto a garanzia della collettività e di quella parte di essa che si trova nella condizione di dover chiedere risposte alla giustizia. Risposte che devono essere celeri e adeguate.
Quali sono i pregi della Legge sull’equo compenso e quali i limiti?
Il pregio è quello di superare quelle storture della libera concorrenza che, da quando sono stati aboliti i minimi tariffari obbligatori (2006), ha visto parte dei professionisti (in particolare, quelli che non possono contare su una clientela solida, ma non solamente) accettare l’affidamento di incarichi in massa a prezzi irrisori (di gran lunga al di sotto dei parametri professionali). L’applicazione della legge alle sole convenzioni nuove porta con sé il pericolo è che si evitino di stipulare nuovi accordi e che i nuovi incarichi vengano affidati sulla base delle convenzioni vigenti. Solo l’applicazione della norma ai nuovi incarichi, ancorché conferiti sulla base di convenzioni già in essere nel momento di entrata in vigore della Legge, permetterebbe di salvaguardare il principio voluto dal legislatore. Esclusi dalla normativa dovrebbero essere solamente gli incarichi in corso di svolgimento.
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Avvocato Ferraro, entriamo più nello specifico. Cosa si intende per equo compenso?
Il compenso è equo, secondo la Legge, quando è proporzionato alla quantità, alle caratteristiche e alla qualità della prestazione professionale resa. Ciò può avvenire solo se esso è conforme ai valori economici che sono espressi nei parametri professionali stabiliti:
– dal decreto del Ministro della giustizia, art.13, comma 6, della legge 31.12.2012, n. 247, per quanto riguarda gli avvocati;
– dai decreti ministeriali art.9 del d.l. 24.1.2012, n.1 convertito dalla legge 24.3.2012 n.27, per quanto riguarda i professionisti iscritti a ordini e collegi;
-dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, per i professionisti di cui al comma 2 dell’art.1 della legge 14.1.2013, n.4.
La nuova normativa si applica obbligatoriamente alle prestazioni professionali fornite dal professionista, anche in forma associata o societaria, in favore di banche, assicurazioni, imprese che nell’anno antecedente a quello di conferimento dell’incarico professionale hanno occupato oltre 50 lavoratori o generato ricavi superiori a Euro 10 milioni, nonché alla Pubblica Amministrazione e alle società a partecipazione pubblica. Non si applica, invece, alle prestazioni rese in favore di quei soggetti giuridici che hanno parametri economici e occupazionali inferiori a quelli sopra indicati e ai clienti c.d. privati. Rispetto ai quali – si presume – che il professionista, in sede di ingaggio, abbia un potere contrattuale maggiore.
Cosa prevede la Legge nel caso di convenzioni che prevedano la corresponsione di retribuzioni non eque?
Saranno considerate nulle le clausole che stabiliranno compensi inferiori ai minimi stabiliti dai parametri ministeriali previsti per la liquidazione giudiziale dei compensi in favore degli iscritti agli ordini o collegi professionali.
Nello specifico:
– quelle che imporranno al professionista l’anticipazione delle spese;
-quelle che proibiranno al professionista di richiedere acconti;
-le disposizioni che concederanno al cliente la facoltà di modificare in modo unilaterale i termini dell’accordo;
– quelle che permetteranno al cliente di esigere dal professionista prestazioni aggiuntive senza nessun costo ulteriore;
-quelle che conterranno termini di pagamento superiori a sessanta giorni dal ricevimento della fattura;
– nell’eventualità di liquidazione, da parte del giudice, delle spese di lite a beneficio del cliente, quelle che prevederanno, in favore dell’avvocato, il solo riconoscimento del minore importo indicato nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano, in tutto o in parte, pagate dalla controparte o recuperate in via esecutiva; ovvero quelle che riserveranno al legale il solo importo liquidato (se minore) rispetto a quello indicato nella convenzione (se maggiore);
– nel caso di consulenza contrattuale, quelle che prevederanno che il corrispettivo spetti solamente se il contratto verrà stipulato.
La nullità è in favore del solo professionista. Non potrà essere fatta valere dall’altra parte. Potrà, invece, essere rilevata dal giudice.
Quale sono gli strumenti di tutela del professionista?
La tutela giudiziaria. L’azione è promuovibile davanti al Tribunale del luogo di residenza o domicilio del professionista.
Il giudice, riscontrata la natura iniqua del compenso, lo rideterminerà secondo i parametri stabiliti dai decreti ministeriali.
A tal fine, il Tribunale potrà richiedere al professionista di acquisire dall’ordine o dal collegio presso cui è iscritto, un parere sulla congruità del compenso. Costituiscono elementi di prova:
– la peculiarità, l’urgenza e il pregio dell’attività;
-l’importanza, la difficoltà, la natura e il valore dell’affare;
-le condizioni soggettive del cliente;
-i risultati raggiunti;
-il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate.
Ove indispensabile, il giudice potrà avvalersi anche di una consulenza tecnica.
E nel caso in cui sia stata accertata la natura iniqua del compenso?
In caso di rideterminazione del compenso il cliente potrà essere condannato al pagamento di:
– una somma pari alla differenza tra l’importo dovuto (c.d. equo) e quello versato; oltre a un indennizzo pari fino al doppio della differenza accertata, salvo il risarcimento del maggior danno (che dovrà essere provato).
A partire da quando il professionista potrà introdurre l’azione giudiziaria?
Dal momento di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale. In caso di pluralità di prestazioni rese con un unico incarico, il termine decorre dal giorno del completamento dell’ultima prestazione.
Cosa è tenuto a provare il professionista per fare accertare l’iniquità del compenso?
L’onere probatorio a carico del professionista è stato semplificato: gli accordi preparatori o definitivi, vincolanti per il professionista, si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese. Salvo l’ammissibilità di prova contraria.
Invece, all’atto del conferimento dell’incarico potranno essere adottati modelli di convenzioni preventivamente definiti dal Consiglio nazionale degli ordini o dai collegi professionali (c.d. convenzioni standard). In tal caso, i compensi pattuiti si presumono equi, fino a prova contraria.
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È possibile ipotizzare una class action dei professionisti?
Si, è consentito anche il ricorso all’azione di classe di cui al titolo VIII-bis, quarto libro del Codice di procedura civile.
Fermo il diritto all’azione da parte di ciascun professionista, l’azione potrà essere introdotta dal Consiglio nazionale dell’ordine a cui il professionista è iscritto o dalle associazioni maggiormente rappresentative.
E riguardo alla possibilità che gli ordini di appartenenza irroghino sanzioni al professionista che abbia fornito assistenza a fronte di corrispettivi iniqui cosa ci può dire?
Se lo scopo della Legge è quello di tutelare la dignità professionale, allora ben si comprende come l’intento del legislatore sia anche quello di impedire forme di concorrenza sleale tra colleghi tramite il ricorso a una pratica scorretta volta al ribasso dei compensi.
Agli Ordini professionali e ai Collegi di appartenenza è affidato il delicato incarico di stilare norme di deontologia professionale che prevedano sanzioni per l’iscritto che violi i precetti sull’equo compenso.
Però viene da chiedersi, è vittima il professionista che, privo di una solida clientela su cui poter fare affidamento, si trovi nella condizione di non poter fare a meno di accettare un compenso misero da parte del suo interlocutore forte?
Oppure, è il professionista a dover finire “sul banco degli imputati” perché responsabile di un comportamento contrario alla disciplina deontologica, perché ad esempio il ribasso è stato effettuato al solo fine dell’accaparramento della clientela?
Personalmente ritengo che sia vera l’una e l’altra ipotesi.
La legge dovrebbe essere di stimolo per dare impulso alla individuazione di strumenti che possano mettere gli Ordini professionali e i Collegi di appartenenza nelle migliori condizioni per accertare fenomeni di stortura del mercato ed eventualmente sanzionarli nel caso ne sia stato assodato un intento volitivo.

