
Forte perplessita’ sulla reale possibilita’ di incassare il maggior gettito di 600 milioni atteso da una delle norme contenute nel decreto legge che riguarda le disposizioni vigenti in materia di Imu e’ stata espressa dalla Corte dei Conti questa mattina nel corso di una audizione davanti alle commissioni Bilancio e Finanze riunite della Camera. La disposizione sotto accusa riguarda la sanatoria dei contenziosi con i gestori delle sale gioco ed e’ contenuta nell’articolo 14, dove e’ prevista l’estensione dell’ambito temporale di applicazione per i soggetti condannati con sentenza di primo grado in giudizi di responsabilita’ amministrativo-contabile, dell’istituto della definizione agevolata in appello, introdotta con la legge n.266 del 2005.
“Appare opportuno interrogarsi sull’idoneita’ della norma ad assicurare il maggiore gettito atteso, 600 milioni di euro, che concorre in maniera determinante ad assicurare la copertura dell’intero dl 102/2013”, osserva la Corte dei Conti. “Sotto tale profilo – prosegue la relazione presentata in audizione – gli elementi quantitativi acquisiti dalla Corte a tutto il 23 settembre scorso segnalano che le istanze presentate sulla base dell’art.14 risultano pari a 33; gli introiti potenzialmente incamerabili, nella misura percentuale minima del 25% dei danni quantificati nelle sentenze di primo grado, ammontano a circa 270 mila euro, di cui solo circa 75mila destinabili direttamente al bilancio dello Stato; le posizioni soggettive gia’ definite con decreto camerale sono 17, per un totale di pagamenti pari a circa 13 mila euro”.
A oggi, nessuno dei concessionari di maggiori dimensioni condannati con la sentenza della magistratura contabile del 2012 ha aderito all’istituto della definizione agevolata in appello, ha sottolineato la Corte dei Conti nell’audizione alla Camera davanti alle Commissioni competenti sul Dl Imu. Dal provvedimento e’ atteso un maggior gettito di 600 milioni anche se, sottolinea la Corte “le implicazioni che deriverebbero dalla mancata acquisizione del gettito associato all’articolo 14 restano, infine, rimesse all’attenzione del Parlamento” in quanto “non attengono certo alla copertura del dl 102, comunque assicurata dalla prevista clausola di salvaguardia, ma ai rilevanti effetti di natura distributiva connessi alle modalita’ alternative di copertura”.
