Il dipendente scolastico che a 70 anni non ha ancora maturato i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia può restare al lavoro oltre quella soglia. Il limite deve adeguarsi agli aumenti legati alla speranza di vita.
Pensioni, superato il limite fisso dei 70 anni per i dipendenti pubblici
Con la sentenza numero 125 del 2026, depositata il 14 luglio, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che impediva al personale scolastico di rimanere in servizio oltre i 70 anni anche quando non aveva ancora raggiunto i requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia.
La decisione interviene sull’articolo 509, comma 3, del Testo unico in materia di istruzione. La disposizione consentiva a chi non aveva maturato l’anzianità minima di continuare a lavorare, ma fissava comunque il limite massimo a 70 anni.
Pensioni, il limite segue la speranza di vita
Secondo la Consulta, il tetto non può restare immutabile mentre l’età richiesta per la pensione di vecchiaia viene aumentata in base agli adeguamenti alla speranza di vita.
La norma deve quindi essere letta nel senso che il rapporto può proseguire fino a 70 anni oppure fino alla diversa età più alta risultante dagli adeguamenti pensionistici.
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Il trattenimento non permette di restare al lavoro senza limiti. È una misura eccezionale riservata a chi, una volta raggiunta l’età ordinaria per il collocamento a riposo, non dispone ancora degli anni contributivi necessari per ottenere il trattamento minimo.
La Corte collega questa tutela alla necessità di non lasciare il lavoratore privo sia dello stipendio sia della pensione. Il collocamento a riposo obbligatorio, in tali condizioni, comprometterebbe i mezzi necessari al sostentamento.
Pensioni, chi è interessato dalla sentenza
La pronuncia riguarda direttamente il personale dell’amministrazione scolastica, compresi docenti e dipendenti Ata sottoposti alla disciplina dichiarata incostituzionale.
La sua portata non significa che ogni dipendente pubblico abbia automaticamente diritto a rimanere oltre i 70 anni. Le singole amministrazioni applicano norme differenti e devono verificare i requisiti contributivi, l’età pensionabile e la disciplina di settore.
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La sentenza offre però un criterio utilizzabile anche per altre situazioni analoghe. Un limite anagrafico non può impedire il raggiungimento della pensione minima quando lo stesso legislatore ha spostato in avanti l’età di accesso in base alla speranza di vita.
Il lavoratore deve dimostrare di non avere ancora maturato i contributi richiesti. Il prolungamento dura soltanto per il periodo necessario e non attribuisce il diritto a scegliere liberamente quando lasciare il servizio.
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Le amministrazioni scolastiche dovranno adeguare i provvedimenti di pensionamento e riesaminare le posizioni interessate. Per i casi già definiti o contestati potrà essere necessario valutare date, contributi accreditati ed eventuali ricorsi con l’assistenza di un patronato o di un professionista.

