La pensione di reversibilità spetta anche al partner superstite di una coppia gay sposata all’estero prima del 2016. La Consulta ha dichiarato illegittima l’esclusione prevista dalle vecchie norme previdenziali quando il decesso è avvenuto prima della legge sulle unioni civili.
Pensioni, reversibilità anche prima delle unioni civili
La Corte costituzionale ha aperto la pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale sposata all’estero prima del 2016. La decisione riguarda chi aveva formalizzato il rapporto fuori dall’Italia quando nel nostro Paese non esisteva ancora una disciplina sulle unioni civili.
I giudici hanno dichiarato illegittima la norma che impediva il riconoscimento della pensione ai superstiti quando il partner era morto prima dell’entrata in vigore della legge Cirinnà. Fino a quel momento, le coppie dello stesso sesso non avevano la possibilità di ottenere in Italia un riconoscimento equivalente.
La sentenza interviene su una situazione rimasta senza tutela per anni. Due persone potevano essersi sposate legalmente all’estero, ma il partner rimasto in vita non poteva accedere alla reversibilità se il decesso era avvenuto prima del 2016. Dopo la legge sulle unioni civili, il sistema ha riconosciuto effetti previdenziali alle coppie omosessuali unite civilmente. Chi aveva perso il compagno prima di quella data restava però fuori.
Pensione di reversibilità, cosa cambia per chi ha avuto una domanda respinta
La decisione può riguardare le coppie omosessuali che avevano contratto matrimonio all’estero prima della legge italiana sulle unioni civili e si erano viste negare la pensione di reversibilità per ragioni temporali. La condizione indicata dalla Corte è chiara: il vincolo doveva essere stato formalizzato fuori dall’Italia e il decesso doveva essere avvenuto prima del 20 maggio 2016.
Per i superstiti, la sentenza può aprire la strada a nuove richieste o alla riapertura di contenziosi, nei limiti previsti dalle procedure e dai termini applicabili. Saranno l’Inps e i giudici competenti a valutare i singoli casi, la documentazione del matrimonio estero, la posizione contributiva del partner deceduto e gli eventuali provvedimenti già emessi.
Il passaggio più concreto riguarda le famiglie rimaste escluse non per mancanza di un vincolo stabile, ma perché la legge italiana non offriva ancora uno strumento di riconoscimento. La Corte ha corretto questa esclusione, collegando la reversibilità alla tutela previdenziale del superstite e alla formalizzazione del rapporto già avvenuta all’estero.
Pensioni, la norma del 1939 e il vuoto lasciato fino al 2016
La sentenze dalla Consulta tocca l’articolo 13 della normativa previdenziale del 1939, nella parte in cui non consentiva l’attribuzione della pensione al partner superstite di una coppia omosessuale sposata all’estero. La Consulta ha ritenuto ingiustificata la disparità di trattamento creata da quella esclusione.
La legge Cirinnà ha introdotto in Italia le unioni civili tra persone dello stesso sesso nel 2016. Da allora, l’unito civilmente è stato equiparato al coniuge per molti effetti previdenziali, compresa la pensione ai superstiti. La sentenza riguarda gli anni precedenti, quelli in cui il matrimonio all’estero esisteva per la coppia, ma l’ordinamento italiano non offriva una via per farlo valere ai fini della reversibilità.
Per chi si trova in una situazione simile, il primo passaggio resta la verifica della documentazione. Servono gli atti relativi al matrimonio contratto all’estero, il certificato di morte, la posizione assicurativa del partner deceduto e gli eventuali provvedimenti Inps già ricevuti. A luglio, poi, molti pensionati nel cedolino si troveranno anche la quattordicesima.

