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Migranti, hub per i rimpatri all’estero: che cosa prevedono norme e sentenze

I migranti possono essere trasferiti in Paesi terzi solo con garanzie sui diritti. Cosa dicono norme e sentenze

Migranti, hub per i rimpatri all’estero: che cosa prevedono norme e sentenze
Migranti

I Paesi europei possono trasferire migranti e richiedenti asilo in strutture situate fuori dai propri confini, ma non senza limiti. Il Paese scelto deve garantire protezione effettiva, procedure eque e il rispetto del divieto di respingimento.

Migranti, quando possono essere trasferiti in un Paese terzo

Le nuove politiche europee sull’immigrazione prevedono un ricorso più ampio al concetto di “Paese terzo sicuro”. Uno Stato dell’Unione può dichiarare inammissibile una domanda di protezione quando il richiedente può essere accolto in un Paese esterno all’Ue capace di offrirgli garanzie adeguate.

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Come ricostruisce il Corriere della Sera, il trasferimento può riguardare un Paese attraversato dal migrante prima dell’ingresso nell’Unione oppure uno Stato con il quale sia stato concluso un accordo per l’esame delle richieste di asilo. Le nuove disposizioni europee non richiedono sempre che la persona abbia un legame precedente con quel territorio.

La scelta non può però basarsi soltanto su una decisione politica. Nel Paese destinatario devono essere rispettati il diritto alla vita, il divieto di tortura, il principio di non respingimento e la possibilità di ottenere protezione quando ne ricorrono le condizioni.

Gli hub aperti fuori dal territorio nazionale restano inoltre soggetti alle regole sul trattenimento, all’assistenza legale e al controllo dei giudici. Un parere dell’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Ue sui centri italiani in Albania ha escluso un divieto generale alla creazione di strutture per i rimpatri in Paesi terzi. Il parere non equivale però a una sentenza definitiva.

Migranti, cosa succede se il Paese non li accetta

La sola classificazione come Paese sicuro non permette di lasciare una persona in una condizione indefinita. Nel 2023 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affrontato il caso di migranti passati dalla Turchia e arrivati in Grecia.

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Ankara non aveva accettato di riprenderli. La Corte ha stabilito che, quando il trasferimento verso il Paese terzo non può essere realizzato, lo Stato membro deve esaminare la domanda di asilo. Non è quindi possibile respingerla come inammissibile contando su un allontanamento che non avverrà.

La regola incide direttamente sull’efficacia degli accordi. Un hub può funzionare soltanto se esiste una collaborazione concreta con lo Stato ospitante e se sono definite le responsabilità sull’accoglienza, sulle procedure e sull’eventuale rimpatrio nel Paese d’origine.

Migranti, i giudici possono contestare la lista dei Paesi sicuri

Gli Stati dell’Ue possono approvare con una legge nazionale un elenco dei Paesi considerati sicuri. Quella classificazione non è sottratta al controllo dei tribunali.

La Corte di giustizia ha stabilito che il giudice deve poter valutare le fonti utilizzate dal governo, la loro attendibilità e il rispetto effettivo dei diritti. La designazione non può quindi trasformarsi in una presunzione impossibile da contestare.

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Il Patto europeo su migrazione e asilo, applicabile dal 12 giugno 2026, introduce anche un elenco comune di Paesi di origine sicuri e amplia le condizioni per utilizzare il concetto di Paese terzo sicuro.

“Paese di origine sicuro” e “Paese terzo sicuro” non sono sinonimi. Il primo è lo Stato di provenienza del richiedente. Il secondo è un altro Paese nel quale la persona può essere trasferita o avrebbe potuto chiedere protezione.

Migranti, perché il piano britannico per il Ruanda fu bocciato

Nel 2022 il governo britannico di Boris Johnson raggiunse un accordo per trasferire in Ruanda alcuni migranti arrivati irregolarmente nel Regno Unito. Le loro richieste sarebbero state esaminate dalle autorità ruandesi, anche in assenza di precedenti legami con il Paese.

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La Corte Suprema britannica dichiarò illegittimo il progetto nel novembre 2023. I giudici rilevarono il rischio concreto che i richiedenti fossero rimandati verso Stati nei quali avrebbero potuto subire persecuzioni o trattamenti vietati.

Il precedente non vieta qualsiasi accordo con uno Stato esterno. Impone però verifiche basate sulle condizioni reali e non soltanto sulle garanzie contenute nei trattati. Gli hub per i rimpatri possono operare solo quando i diritti restano tutelati durante tutta la procedura.

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