Co.co.co, valide quelle previste da accordi collettivi nazionali

Requisiti per qualificare un accordo come stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
La definizione arriva dal Ministero del Lavoro che si esprime con l'interpello n.27/15 sul Dlgs n.81/15 (Jobs act) che interviene sulle collaborazioni stabilendo che a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
La previsione non si applica in alcune situazioni, tra cui le collaborazioni per le quali accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.
Il ministero per chiarire quali siamo i requisiti per qualificare un accordo come stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ha richiamato le circolari del 9 novembre 2010, del 6 marzo 2012 e la numero 13 del 5 giugno 2012, nelle quali erano stati riepilogati gli indici sintomatici già individuati dalla Cassazione per la verifica comparativa del grado di rappresentatività:
- numero complessivo dei lavoratori occupati e delle imprese associate;
- diffusione territoriale;
- numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti.
La maggiore rappresentatività va desunta da una valutazione comparativa di tali indici.