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Cosa si sarebbe potuto fare anche senza il Jobs Act

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Chi si ricorda della contrattazione di prossimità? Verrebbe da dire che sono pochi coloro che hanno bene a mente questo strumento e le sue potenzialità, e tra questi parrebbe non esservi neppure il Legislatore stesso.

La disciplina di riferimento è l’art. 8 del D.L. 138/2011 che stabilisce che gli accordi di prossimità, se rispettano i requisiti previsti dalla legge, sono validi erga omnes e possono derogare alla legge e ai CCNL anche in senso peggiorativo.

La contrattazione di prossimità può incidere sulla regolamentazione di: impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie; mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale; contratti a termine, contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, regime della solidarietà negli appalti e casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; disciplina dell'orario di lavoro; modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, trasformazione e conversione dei contratti di lavoro.

Nonostante le grandissime potenzialità dell’istituto la sua diffusione, in realtà, è stata assai scarsa.

Ciò che è da notare è che il Jobs Act è intervenuto garantendo al datore di lavoro ambiti di azione che, in realtà, già dal 2011 erano praticabili attraverso la contrattazione di prossimità, quasi a riconoscere l’insuccesso dello strumento rimasto ignoto alle aziende, e riconoscere legislativamente soluzioni che la prossimità cercava da tempo di offrire.

Due brevi spunti sulla contrattazione di prossimità e il Jobs Act.

Nella materia degli impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie già con la prossimità sarebbe stato possibile, in deroga allo Statuto dei Lavoratori,  regolare l’utilizzo di nuovi sistemi di controllo quali i GPS, i computer, i badge per le presenze. Il D.lgs. 151/2015, con l’art. 23, ha provveduto a modificare l’art. 4 dello Statuto per consentire al datore di lavoro di fare quello che già era possibile attraverso la prossimità.

Anche in tema di mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale è avvenuto qualcosa di molto simile a quanto visto sopra. Infatti, la contrattazione di prossimità (prima della modifica all’art. 2103 c.c. disposta dall’art. 3 D.lgs. 81/2015) già permetteva, ad esempio, di estendere il periodo di adibizione a mansioni superiori, evitando l’acquisizione definitiva delle stesse, di prevedere la temporanea adibizione a mansioni inferiori al fine di soddisfare specifiche esigenze aziendali o ancora di escludere la promozione automatica o, per l’ipotesi inversa di demansionamento, fissare una penale sostitutiva del risarcimento.

Anche se il Legislatore è intervenuto come sopra, non bisogna dimenticarsi che molti altri ancora sono gli ambiti di azione della contrattazione di prossimità e che, forse, è il momento di cominciare a sfruttarli.