Deduzione del 20% per l'acquisto di immobile da affittare - Affaritaliani.it

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Deduzione del 20% per l'acquisto di immobile da affittare

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Il decreto Sblocca Italia prevede una deduzione dal reddito del 20% per chi, al di fuori di un’attività commerciale, acquista dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio da un’impresa di costruzione o di ristrutturazione per destinarlo alla locazione a canone concordato per una durata minima di 8 anni.

Il decreto 8 settembre 2015 del Ministero delle Infrastrutture e del MEF, è stato pubblicato in GU n.282/15.

La deduzione spetta anche nel caso in cui sia lo stesso contribuente a sostenere le spese per la costruzione dell’immobile su una propria area edificabile, ovvero nel caso di acquisto o realizzazione di ulteriori abitazioni da destinare alla locazione.

La deduzione si estende, sempre nel limite del 20% dell’importo pagato, anche agli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto delle unità medesime.

Le unità immobiliari devono poi essere dotate del certificato di agibilità e, per gli immobili costruiti in economia, la deduzione, calcolata sulle spese certificate dall’esecutore dell’appalto, è riconosciuta per le unità immobiliari, da ultimare entro il 31 dicembre 2017, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo anteriormente alla data del 12 novembre 2014.

Il beneficio fiscale va ripartito in 8 quote annuali di pari importo, partendo dall’anno in cui viene stipulato il contratto di locazione, con un limite alla deduzione fissato a 60.000 euro. La  quota massima deducibile su base annua è pari a 7.500 euro

Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all’atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore dell’alloggio sociale, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione e che il corrispettivo di usufrutto non sia superiore all’importo dei canoni di locazione.

La deduzione spetta una sola volta per ciascun immobile, non è cumulabile con le altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese e in caso di trasferimento della proprietà dell’immobile, la deduzione fiscale si trasferisce per la parte residua al nuovo soggetto proprietario purché in possesso dei requisiti. Tutte le informazioni sono reperibili dai Consulenti del Lavoro.