Esonero triennale in caso di trasferimento d'azienda - Affaritaliani.it

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Esonero triennale in caso di trasferimento d'azienda

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In ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato o di trasferimento d’azienda, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore cedente può essere trasferita al subentrante.

Queste sono solo alcune delle precisazioni che l’INPS ha emanato con la circolare n.178/15 in materia di esonero contributivo triennale regolato dalla legge n.190/14.

Ricordiamo che per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, se effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, la norma ha previsto, a determinate condizioni, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori (esclusi i premi INAIL) fino ad un massimo di 36 mesi, nel limite massimo per ciascun lavoratore, di 8.060 euro su base annua, riproporzionati per i part-time.

L’esonero non spetta per le assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore e nemmeno in caso di assunzioni di lavoratori che hanno intrattenuto con la medesima azienda un contratto a tempo indeterminato dall’1.10 al 31.12.14, o che nel medesimo periodo, abbiano intrattenuto un contratto a tempo indeterminato con società controllate o collegate allo stesso soggetto che intende assumere.

L’INPS precisa che la fruizione dell’esonero è trasferibile anche nei confronti del cessionario, per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù dell’art. 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

L’INPS precisa che l’incentivo non spetta qualora i lavoratori, già titolari di un rapporto a tempo indeterminato, transitino dal cedente al subentrante nei casi di cambi di appalto di servizi, nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva che disciplina tali rapporti, preveda, per i casi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, una procedura idonea a consentire l'assunzione degli stessi alle dipendenze dell'impresa subentrante, mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto.

Nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato (art. 1406 c.c.) con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto, che prosegue con il datore cessionario. Tutte le info dai Consulenti del Lavoro.