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Lavoro

Il nuovo articolo 18 riguarda anche gli statali

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Le riforme del nuovo articolo 18 Legge 300/1970 si applicano anche al pubblico impiego “contrattualizzato”, ovvero a tutti i dipendenti statali e locali tranne professori, magistrati e militari, in quanto il parallelismo con il lavoro privato è previsto in modo esplicito dal Testo Unico del pubblico impiego. A sancirlo è la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 24157 depositata il 26 novembre 2015, occupandosi del licenziamento disciplinare di un dirigente di un consorzio pubblico siciliano avvenuto nel 2012.

Il consorzio aveva chiesto ai giudici di pronunciarsi sull'applicazione del nuovo articolo 18 agli statali e, in caso di risposta negativa, di interessare la Corte costituzionale sulla disparità di trattamento fra lavoro pubblico e privato. La Cassazione si è, quindi, pronunciata ritenendo che lo Statuto dei lavoratori, con le sue successive modificazioni e integrazioni, si applichi non solo al comparto privato, ma anche ai lavoratori assunti presso le pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti. L'estensione al pubblico impiego sarebbe dunque automatica e si porterebbe con sé anche il meccanismo del contratto a tutele crescenti. Infatti, il decreto attuativo del Jobs Act ha modificato l’articolo 18, prevedendo le tutele crescenti per operai, impiegati o quadri assunti a tempo indeterminato dopo la sua entrata in vigore, anche in caso di conversione di contratto a termine.