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Prospetto disabili: proroga al 15 maggio
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La Direzione Generale per i sistemi informativi, l’innovazione tecnologica e la comunicazione con la nota 33/970 del 17 febbraio, in considerazione delle modifiche, informa che i servizi informatici saranno disponibili a partire dal 15 aprile 2016 e la scadenza per la presentazione del prospetto informativo è prorogata al 15 maggio 2016.

Con i decreti legislativi attuativi della Legge n.183/2014 (Jobs Act) sono state introdotte numerose novità in tema di collocamento mirato e sulle modalità di computo dei lavoratori. È pertanto necessario un aggiornamento dei sistemi informatici, regionali e nazionale, che supportano l’invio del prospetto informativo previsto dall’articolo 9, comma 6 della Legge 12 marzo 1999, n.68 e la cui scadenza è normalmente fissata per il 31 gennaio. La Direzione Generale per i sistemi informativi, l’innovazione tecnologica e la comunicazione, con la nota del 17 febbraio 2016 prot.n. 33/970, ha comunicato che in relazione all’anno 2015 la scadenza per effettuare l’adempimento è prorogata al 15 maggio 2016. A tal fine, i servizi informatici saranno disponibili solo a partire dal 15 aprile 2016.

Il Prospetto informativo è una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti costituenti base di computo devono presentare al servizio provinciale competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68.

La finalità è quella di condividere con l’Ufficio Collocamento mirato tutte le informazioni utili ad attuare quanto previsto dalla legge a proposito di inserimenti lavorativi adeguati alle necessità e caratteristiche delle aziende e delle persone destinatarie.

L'articolo 40, comma 4 del Decreto Legge 112/2008, come convertito dalla Legge 133/2008, ha introdotto l’obbligo di trasmissione esclusivamente per via telematica del Prospetto Informativo Aziendale, con il quale i datori di lavoro, pubblici e privati (che occupano almeno 15 dipendenti), secondo le disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 2 novembre 2010, comunicano ai servizi competenti entro il 31 gennaio la loro situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini dei successivi adempimenti di legge. Il Prospetto non deve essere inviato tutti gli anni ma solo qualora, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

L’obbligo riguarda, quindi, anche le Pubbliche Amministrazioni. La Nota operativa del 30 dicembre 2014 chiarisce, in particolare, le modalità di compilazione del Prospetto Informativo per questi soggetti, a seguito delle novità introdotte dal Decreto Legge n.101/2013, convertito dalla Legge n.125/2013.

Gli standard tecnici aggiornati sono quelli entrati in vigore con il Decreto Direttoriale 17 settembre 2013 n.345 e sono illustrati nella Nota MLPS 12 dicembre 2013 - Prot.39/0016522.

La Circolare del Ministero del Lavoro del 16 dicembre 2008 ha fissato i primi indirizzi operativi relativamente agli adempimenti connessi alla comunicazione telematica del Prospetto Informativo. Pertanto, la comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica costituendo mancato adempimento l’invio con strumenti diversi.

I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in un’unica Regione o Provincia Autonoma e che adempiono all’obbligo direttamente, inviano il Prospetto informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia Autonoma. I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome e che adempiono all’obbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda.

Nel caso di invio del Prospetto da parte di un’azienda capogruppo, la regola di invio segue quella dell’azienda capogruppo stessa. I soggetti abilitati effettuano tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la sede legale del soggetto abilitato stesso.

Nel caso specifico (alla luce delle novità introdotte dall'art. 4, co. 27, lett. B della legge n. 92/2012), ai fini della presentazione del prospetto informativo per il personale di cantiere va ricompreso anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Questo avviene indipendentemente dall'inquadramento previdenziale e quindi indipendentemente dalla circostanza che l'impresa sia classificabile come edile o che applichi un contratto collettivo dell'edilizia. L'esclusione dal computo però opera limitatamente e strettamente al personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione “svolte in cantiere”. Per “cantiere” si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’allegato X dello stesso decreto.

I sistemi informatici rilasciano una ricevuta dell’avvenuta trasmissione che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento di legge.

Consulta le FAQ relative al prospetto informativo
Per informazioni relative ai criteri per calcolare la base di computo consulta le FAQ sui disabili
(fonte portale Cliclavoro)

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