Sanzioni per lavoro da rimborsare
Saranno rimborsate le sanzioni per lavoro nero che non rispondono ai requisiti dettati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.254/14. L'INPS interviene con il messaggio n. 7280/15 per definire i termini dei rimborsi per i datori che hanno già pagato.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 36 bis della Legge n. 248/06 (conv. dl n.223/06) , nella parte in cui stabilisce che l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non può essere inferiore a 3.000 euro, indipendentemente dalla durata dell’attività lavorativa accertata. La Corte rileva che le sanzioni civili così determinate, prescindendo dalla durata del periodo in cui il rapporto di lavoro si è protratto, possono risultare del tutto sproporzionate rispetto alla gravità dell’inadempimento e che, pertanto, la norma che le ha previste contrasta con l’art. 3 della Carta Costituzionale.
L'INPS interviene (dopo oltre un anno) affermando che hanno diritto al rimborso i datori di lavoro che hanno versato sanzioni calcolate secondo l’art. 36 bis, per la differenza tra il versato e il dovuto con i nuovi parametri fissati dalla Corte.
Per effetto della sentenza, anche per i periodi tra il 12 agosto 2006 ed il 23 novembre 2010, non può essere applicato l’art. 36 bis (sanzioni civili non inferiori ad euro 3.000 per ogni lavoratore). Dovrà, invece, essere applicata la norma previgente che prevedeva il pagamento di sanzioni civili pari al 30% annuo e comunque non superiori al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
I datori interessati dovranno trasmettere un’istanza di rimborso (precisando gli importi indebitamente versati) attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando la sezione "Rimborsi/compensazioni", presente in "Versamenti F24".