Lavoro
Sulla clausola sociale prevale l’efficienza del nuovo appaltatore

Allunga il passo il disegno di legge che recepisce la normativa comunitaria in materia di appalti (disegno di legge n. 1678-B, Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). La scorsa settimana il provvedimento è stato esaminato dalle commissioni competenti del Senato e già nei prossimi giorni dovrebbe approdare in Aula. Significativo è stato il passaggio presso la Commissione Lavoro di Palazzo Madama per quanto di sua competenza. In particolare, il ddl prevede l'introduzione di “clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato”. Il senatore Pietro Ichino, in qualità di relatore ha sollevato qualche perplessità circa l'inserimento in legge della cosiddetta "clausola sociale" con riferimento agli appalti pubblici di servizi e ai call center. Su questo punto il presidente della commissione Maurizio Sacconi ha chiesto il parere di Anac (Anticorruzione) e Antitrust. Anac ha risposto e sostanzialmente ha dato ragione ai richiedenti affermando che il riassorbimento dei lavoratori deve essere compatibile con l' efficienza aziendale.
La Commissione lavoro del Senato, recependo il parere espresso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha invitato Parlamento, Governo e parti sociali a tener conto dei limiti nei quali la così detta clausola sociale è praticabile negli appalti di servizi. Secondo l'autorità e la Commissione "il riassorbimento dei lavoratori deve essere armonizzabile con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto." Essa "non può alterare o forzare la valutazione dell'aggiudicatario in ordine al dimensionamento dell'impresa". Prevale, insomma, la esigenza di garantire ai servizi in appalto una sempre maggiore efficienza che, nel caso dell'appaltante pubblico, significa un determinante contributo alla spending review.