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Bandi e appalti in soccorso alla carta

Dallo scorso 1° gennaio le imprese che si aggiudicano appalti per i lavori pubblici hanno l’obbligo di rimborsare l’ente che ha indetto la gara delle spese per la pubblicazione del bando. Lo stabilisce il comma 35 dell’articolo 34 del decreto legge 179/2012. Bene.

Peccato che la nuova norma non abbia toccato quanto stabilito sei anni prima, in maniera già allora anacronistica, dall’articolo 122 (comma 5) del decreto legislativo 163/2006, in base al quale gli avvisi e i bandi relativi a contratti di progettazione del valore di almeno 500mila euro – oltre che sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del ministero delle Infrastrutture e su quello dell’Osservatorio dei lavori pubblici – devono essere pubblicati per estratto almeno su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori.

Insomma, la pubblicità è obbligatoria su internet, ma solo sui siti di ministero e osservatorio competenti, a costo zero. Quella a pagamento va pubblicata sui (sempre meno letti) giornali cartacei. Forse una forma di finanziamento alla carta stampata che si aggiunge a quella “ufficiale” sottoforma di contributi pubblici? Tant’è: per far sì che questo tipo di comunicazione possa essere pubblicata sui giornali elettronici, ormai universalmente diffusi a livello tanto nazionale quanto locale, dovremo forse aspettare la fine delle pubblicazioni dell’ultimo giornale cartaceo italiano. Con buona pace della trasparenza.