Google dovrà cambiare il modo in cui gestisce le richieste di diritto all’oblio. Il Tribunale di Milano ha accolto l’azione inibitoria promossa da alcuni membri di Algopolio e ha imposto al colosso di Mountain View di modificare entro il 15 novembre 2026 la procedura attraverso cui gli utenti chiedono la deindicizzazione dei contenuti associati al proprio nome. Una decisione che non cancella le notizie dalla rete, ma che interviene sul modo in cui Google deve valutare le richieste: l’utente dovrà poter allegare documenti a sostegno della propria posizione e, in caso di risposta negativa, dovrà ricevere una motivazione comprensibile e riferita al caso concreto. In caso di ritardo nell’adeguamento è prevista una penale di 20mila euro al giorno. Google ha annunciato appello. Ma cosa cambia, concretamente, per chi vuole ottenere la deindicizzazione di un contenuto?
La risposta arriva da Alessandro Bertasi, avvocato con lunga esperienza in materia di privacy, secondo il quale il passaggio più importante della decisione milanese riguarda proprio l’effettività del diritto. “La novità più significativa – spiega Bertasi – è che il Tribunale interviene sulle modalità concrete attraverso le quali l’interessato può far valere il diritto all’oblio nei confronti del motore di ricerca. Non si tratta quindi di riconoscere un nuovo diritto, ma di rendere più efficace un diritto che già esiste“.
Il punto, infatti, non è che Google debba semplicemente cancellare una notizia quando una persona lo chiede. Il diritto all’oblio, nel sistema europeo della protezione dei dati personali, deve essere bilanciato con altri diritti e interessi, a partire dalla libertà di informazione e dal diritto del pubblico a conoscere determinate informazioni. Google, quando riceve una richiesta di deindicizzazione, deve quindi effettuare una valutazione. Ed è proprio sulle modalità con cui questa valutazione viene effettuata che interviene il Tribunale di Milano.
Cosa cambia per chi presenta una richiesta a Google
La prima modifica è apparentemente tecnica, ma può avere conseguenze molto concrete: l’utente dovrà poter allegare documentazione a sostegno della propria richiesta.
“Questo aspetto è particolarmente importante – sottolinea Bertasi – perché una richiesta di deindicizzazione può dipendere da circostanze che non sono immediatamente ricavabili dal semplice URL o dal contenuto indicizzato. Consentire all’interessato di produrre documenti significa permettergli di rappresentare in maniera più completa la propria posizione“. In altre parole, chi ritiene che un risultato di ricerca debba essere deindicizzato non dovrebbe più essere costretto a spiegare la propria situazione esclusivamente attraverso le informazioni richieste dal modulo predisposto da Google. Potrà invece fornire elementi ulteriori che, secondo il provvedimento del Tribunale, devono poter essere presi in considerazione nella valutazione. È un cambiamento che potrebbe diventare particolarmente rilevante nei casi più complessi: vicende giudiziarie molto datate, informazioni non più attuali, errori o informazioni contestate, situazioni nelle quali siano intervenuti successivamente fatti nuovi o documenti in grado di modificare il quadro.
Il secondo cambiamento: basta risposte generiche
C’è poi un’altra novità destinata a incidere direttamente sull’esperienza dell’utente: se Google respinge la richiesta, dovrà spiegare in maniera comprensibile perché lo fa.
“La motivazione – osserva Bertasi – non dovrebbe essere una formula standardizzata. L’interessato deve poter comprendere perché, nel suo caso concreto, il bilanciamento tra tutela della persona, protezione dei dati e diritto all’informazione abbia portato al rigetto della richiesta”. Ed è forse questo il punto più delicato della decisione. Perché il diritto all’oblio non si esaurisce nella possibilità di inviare una richiesta a Google. Se la risposta negativa arriva attraverso una motivazione generica, l’utente rischia di non sapere quali elementi siano stati effettivamente valutati e per quale ragione la sua posizione non sia stata ritenuta prevalente. Una motivazione più chiara, invece, consente all’interessato di capire che cosa è stato considerato e, eventualmente, di decidere se contestare la decisione attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento.
“Una procedura efficace – aggiunge Bertasi – deve mettere la persona nelle condizioni di comprendere la decisione che la riguarda. Questo è particolarmente importante quando parliamo di diritti fondamentali e di procedure gestite da grandi operatori digitali”.
Ma Google dovrà cancellare le notizie?
No. Ed è un punto fondamentale per comprendere la portata della sentenza. La deindicizzazione non equivale alla cancellazione dell’articolo. Se Google accoglie la richiesta, il contenuto può continuare a essere presente sul sito dell’editore. A cambiare è la possibilità di reperirlo attraverso determinate ricerche effettuate sul motore di ricerca, in particolare quelle legate al nome della persona interessata. Per questo la decisione del Tribunale di Milano non può essere letta come un ordine agli editori di cancellare le proprie notizie. Il tema riguarda soprattutto il rapporto tra l’informazione pubblicata online e la sua reperibilità attraverso il motore di ricerca. Ed è proprio qui che si colloca il delicato equilibrio con il diritto di cronaca.
“Il diritto all’oblio – chiarisce Bertasi – non può essere trasformato in un diritto generale alla cancellazione della propria storia. Occorre sempre verificare il contesto e bilanciare la tutela della persona con l’interesse pubblico all’informazione”.
Non basta cancellare un URL per far sparire tutti gli altri
Il Tribunale di Milano ha inoltre respinto una delle richieste più estese avanzate nel procedimento: quella di imporre a Google la deindicizzazione automatica di tutti gli URL che riportano la stessa informazione quando uno di questi viene rimosso. Anche questo passaggio ha un peso concreto.
“È importante che la valutazione resti legata al singolo URL – spiega l’avvocato – perché contenuti apparentemente simili possono avere caratteristiche differenti. Un articolo può riportare un’informazione in un determinato contesto, un altro può aggiornarla o modificarne la prospettiva. Non si può quindi pensare a una cancellazione automatica a cascata”. Il principio è particolarmente rilevante per l’informazione online. Una stessa vicenda può essere stata raccontata da decine di testate, in momenti diversi e con contenuti differenti. La rimozione di un risultato non comporta quindi automaticamente la cancellazione di tutti gli altri.
La partita tra Google e privacy è tutt’altro che chiusa
La decisione del Tribunale di Milano arriva in un terreno già caratterizzato da un forte confronto tra tutela dei dati personali, libertà di informazione e potere delle piattaforme digitali. Google ha annunciato che presenterà appello e sostiene di avere procedure strutturate e team specializzati per valutare le richieste di deindicizzazione. Il provvedimento milanese, tuttavia, produce intanto un effetto concreto: entro il 15 novembre 2026 la procedura dovrà essere modificata nei punti indicati dal Tribunale. E, in caso di mancato adeguamento, è prevista una penale di 20mila euro per ogni giorno di ritardo.
Per l’Avv. Alessandro Bertasi, il significato della vicenda va oltre il singolo caso.
“Il tema di fondo è il rapporto tra il cittadino e le grandi piattaforme. Quando una persona esercita un diritto previsto dal Gdpr, la procedura attraverso cui lo esercita non può diventare un ostacolo. La standardizzazione è comprensibile quando si devono gestire milioni di richieste, ma non può eliminare la possibilità di rappresentare adeguatamente il caso concreto”.
Ed è proprio questo il punto destinato a rendere la decisione milanese interessante anche al di là del diritto all’oblio.
Non viene messo in discussione il potere di Google di valutare e anche respingere una richiesta di deindicizzazione. Viene però chiesto al colosso del web di rendere quella valutazione più aperta agli elementi forniti dall’interessato e più comprensibile nelle sue motivazioni.
Un cambiamento che, se confermato nei successivi gradi di giudizio, potrebbe incidere sul modo in cui milioni di utenti europei si rapportano alle grandi piattaforme quando chiedono di esercitare i diritti garantiti dal Gdpr.


