Chi non lo fa rischia una sanzione di ben 705 euro oltre, ovviamente, al ritiro della carta di circolazione
Dal 3 novembre, infatti, se l’uso del mezzo si protrae oltre i 30 giorni, il proprietario e intestatario della carta di circolazione, qualora ovviamente non coincida con l’utilizzatore del veicolo, avrà l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione Civile i dati di colui che sta utilizzando quel veicolo, pena una sanzione di ben 705 euro oltre, ovviamente, al ritiro della carta di circolazione.
La novità era stata inserita nel Codice della Strada dalla Legge n. 120/2010 ed il regolamento era stato adottato con D.P.R. n. 198/2012, ma la nuova procedura diverrà operativa solo dal 3 novembre 2014 quando saranno attivate le necessarie procedure informatiche, come reso noto dalla Motorizzazione civile con Circolare n. 15513 del 10 luglio 2014.
A partire quindi dal prossimo 3 novembre, come precisato dalla circolare… “Scatteranno le sanzioni nei confronti dell’avente causa (comodatario, affidatario in custodia giudiziale, locatario o sublocatario in caso di locazione senza conducente, erede in caso di veicolo ancora intestato al de cuius nelle more dell’acquisizione della titolarità del bene da parte dell’erede stesso, utilizzatore con contratto di rent to buy). Sono da ritenere comunque legittimamente assolti gli obblighi qualora la comunicazione sia effettuata dall’intestatario su delega scritta dell’avente causa. Il soggetto che, invece, in forza di un atto posto in essere prima del 3 novembre 2014, usa già un veicolo non proprio o ha un’intestazione non aggiornata non dovrà far nulla; se lo vorrà, comunque, potrà effettuare lo stesso la registrazione, ma si tratta appunto di una facoltà e non di un obbligo sanzionabile, come lo sarebbe invece per gli atti posti in essere dopo il 3 novembre”.
Ma questo provvedimento quali veicoli coinvolge? Stando alla Circolare della Motorizzazione Civile: “Per ora, le procedure informatiche predisposte non si applicano ai veicoli la cui disponibilità sia assoggetta al possesso di titoli autorizzativi, cioè quei veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di: iscrizione al REN (Registro elettronico nazionale) o all’albo degli autotrasportatori; licenza per il trasporto di cose in conto proprio; autorizzazione al trasporto di presone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (es.: taxi o noleggio con conducente). Per tali tipi di veicoli, infatti, verranno emanate apposite disposizioni”.
Questa normativa non riguarda, per esempio, il figlio che guida la macchina del padre o la figlia che guida la macchina del fratello e non si applica in caso di ”veicoli che rientrano nella fattispecie dei fringe benefit o delle vetture di servizio”. Tra le categorie coinvolte, invece, ci sono ”le società di autonoleggio, i veicoli in comodato, quelli di proprietà di minorenni non emancipati ed interdetti, quelli messi a disposizione della pubblica amministrazione a seguito di una pronuncia giudiziaria”.
“Tutti casi cioè – spiega il Direttore Generale della Motorizzazione Maurizio Vitelli – in cui era necessario individuare uno strumento che permettesse l’identificazione certa del soggetto responsabile della vettura circolante e di eventuali violazioni al codice della strada e connesse sanzioni. Inoltre – precisa Vitelli – un altro fenomeno che si è voluto contrastare con questa norma è quello delle intestazioni fittizie”.
Grattacapi e lavoro in più soprattutto per le flotte aziendali: se le registrazioni riguardano “n” veicoli per un medesimo soggetto (ad esempio, registrazione di un’intera flotta aziendale), si può fare un’istanza cumulativa con un unico modello TT2120 (pagando, quindi, una sola imposta di bollo per l’istanza – € 16,00). Tuttavia, le carte di circolazione vanno aggiornate una per una, perché l’aggiornamento della denominazione di un veicolo non produce automaticamente anche l’aggiornamento, nell’Archivio nazionale dei veicoli, della denominazione dello stesso intestatario relativamente ai restanti veicoli.
Si pagheranno, pertanto, “n” diritti di motorizzazione (“n” x € 9,00) quante sono le carte di circolazione da aggiornare. La Circolare precisa che, ai fini della regolarità della circolazione del veicolo, non è necessario che l’attestazione di avvenuta annotazione dell’Archivio Nazionale dei Veicoli (rilasciata dall’ufficio a fronte dell’istanza) venga tenuta a bordo del veicolo aziendale. Lo stesso vale anche in caso di comodato di veicoli aziendali.
M.R.
LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI
La Circolare ha un’applicazione retroattiva? Cosa succede per tutti gli atti compiuti prima del 3 novembre?
La Circolare non è retroattiva e riguarda solo gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014. Gli utenti interessati hanno la “possibilità di provvedere all’aggiornamento delle carte di circolazione e dell’Archivio Nazionale dei Veicoli anche con riferimento agli atti insorti anteriormente al 3 novembre 2014, ed in specie quelli posti in essere tra il 7 novembre 2012 ed il 2 novembre 2014. In tal caso, tuttavia, l’eventuale omissione non dà luogo alla applicazione delle predette sanzioni.”
Ho una ditta SRL e un auto intestata alla ditta, come devo comportarmi con il libretto di circolazione visto che l’auto la usiamo sia io che mia moglie?
La Circolare sul punto è chiara: «sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi». Sarà una facoltà del comodatario aggiornare la carta di circolazione, non c’è uno specifico divieto. Si prevede l’inapplicabilità delle sanzioni previste.
Cosa succede se faccio usare ad una persona esterna al nucleo familiare la mia auto?
Se l’auto rientra tra gli autoveicoli c.d. aziendali dovrà provvedere all’aggiornamento della carta di circolazione. Si realizzerebbe, in questo caso, la condizione della disponibilità temporanea di un veicolo da parte di un soggetto diverso dall’intestatario. Secondo quanto previsto dalla Circolare “per un periodo superiore a 30 giorni, sono previsti obblighi di comunicazione finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e della carta di circolazione”.
Le disposizioni della Circolare si applicano a tutti i veicoli?
No. Sul punto il Ministero esclude “i veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di: – iscrizione al REN o all’albo degli autotrasportatori; – licenza per il trasporto di cose in conto proprio; – autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (ad esempio taxi e ncc)”. Con riferimento ai predetti veicoli, infatti, verranno emanate apposite disposizioni.
Per quanto riguarda i rimorchi di massa complessiva inferiore alle 3,5 tonnellate, come ci si deve comportare?
Questi rimorchi si legge nella circolare sono stati “esonerati dal regime dei beni mobili registrati ( v. l’art. 1 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1814, come modificato dall’art. 10 della legge 8 luglio 2003, n. 172)”. Tuttavia, le disposizioni del Ministero si applicano “anche ai rimorchi di massa complessiva inferiore alle 3,5 t.”.
Che tipo di documentazione occorre per le variazioni della denominazione o della ragione sociale dell’ente intestatario della carta di circolazione?
Vi sarà l’emissione di un apposito tagliando. Nella Circolare si chiarisce che: “Alla domanda di rilascio del tagliando di aggiornamento deve essere allegata a seconda dei casi: – la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’avvenuta variazione della denominazione o della ragione sociale della società iscritta nel registro delle imprese, specificando che la variazione stessa deriva da atti, anche di trasformazione o di fusione societaria, che non hanno dato luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e, pertanto, non è soggetta a trascrizione nel pubblico registro automobilistico; – la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000) attestante l’avvenuta variazione della denominazione dell’ente, non iscritto nel registro delle imprese, specificando che la variazione stessa deriva da atti che non hanno dato luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e, pertanto, non è soggetta a trascrizione nel pubblico registro automobilistico; – l’attestazione di versamento di € 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposto di bollo dovuta per l’istanza) e di € 9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di motorizzazione).
Il mio ente è intestatario di una pluralità di veicoli, cosa devo fare?
L’aggiornamento della denominazione sulla carta di circolazione di un veicolo “non produce automaticamente anche l’aggiornamento” per tutti gli altri veicoli. Pertanto, si dovrà chiedere per ciascun veicolo l’aggiornamento. La Circolare chiarisce sul punto che “ trattandosi di una pluralità di operazioni omogenee da effettuare in capo ad un medesimo soggetto, sono ammesse istanze cumulative, secondo le disposizioni generali in materia, con conseguente esborso di un’unica imposta di bollo (per l’istanza) e di n diritti di motorizzazione quante sono le carte di circolazione da aggiornare”. Quindi si pagherà un’unica imposta di bollo, da 16 euro, per l’istanza e 9 euro per ogni veicolo per i quale dovrà essere aggiornata la carta di circolazione.
Quali sono i casi in cui c’è la variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione?
Per generalità della persona fisica il Ministero intende: il norme, il cognome, la data di nascita, il luogo di nascita, il luogo di residenza. Queste variazioni possono dipendere: “da provvedimenti dell’autorità giudiziaria o degli uffici anagrafici che dispongono correzioni del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita; – da variazioni toponomastiche, concernenti la denominazione del Comune o della Provincia di nascita o di residenza e la denominazione o la numerazione civica della strada in cui è ubicata la residenza”. Si aggiunge che secondo quanto riportato nella Circolare le variazioni relative alla toponomastiche prevedono il rilascio del tagliando di aggiornamento “in esenzione sia di imposta di bollo sia dei diritti di motorizzazione”, si dovrà allegare soltanto la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Per quanto riguarda il trasferimento della residenza “ la nuova procedura non si applica” questi casi continuano “ad essere gestiti secondo le procedure in uso all’uopo predisposte”.
Quali sono i soggetti legittimati all’utilizzo del veicolo in comodato?
Non ci sono prescrizioni al riguardo, i veicoli “possono essere concessi in comodato sia a persone fisiche che a persone giuridiche”.

