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Politica
Approvato il DL, Tar e Consiglio di Stato rispettino gli obiettivi del Pnrr

Cdm, è stato approvato il Dl che accelera i giudizi amministrativi relativi ai progretti finanziati con le risorse del Pnrr

Il decreto legge, approvato oggi in Consiglio dei ministri, accelera i giudizi amministrativi relativi ai progetti finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'obiettivo è di rendere i procedimenti che si svolgono davanti al TAR e al Consiglio di Stato più rapidi e compatibili con il rispetto degli obiettivi del Pnrr. In particolare, nel caso di accoglimento delle istanze cautelari di sospensione, si prevede un'accelerazione di tutte le fasi del giudizio, incluse le procedure di approvazione e realizzazione delle opere e le attività di espropriazione e occupazione. La norma si applica anche ai giudizi in corso e introduce un vero e proprio rito speciale, con l'obiettivo di garantire il pieno impiego di tutte le risorse stanziate.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, anticipò lo scorso 4 giugno al Festival dell'Economia: "Alle questioni legate alla capacità amministrativa in senso stretto si aggiunge la necessità di evitare blocchi processuali. I meccanismi di tutela giurisdizionale vanno garantiti, hanno copertura costituzionale.

Il Pnrr tuttavia è un'assoluta priorità per il Paese e tutte le sue componenti istituzionali devono averne consapevolezza. Anche i giudici e gli avvocati, fermano l'autonomia e l'indipendenza della giurisdizione. Occorre prima di tutto un'opera di sensibilizzazione sul fatto che ad ogni progetto è associata una tempistica stringente, non negoziabile, e che i tempi della giustizia, delle udienze, delle decisioni possono incidere sul rispetto degli obiettivi.

Si sta peraltro valutando l'adeguatezza del meccanismo di cui all'articolo 125 del Codice del processo amministrativo che, esteso agli interventi del Pnrr, prevede che i contratti già stipulati restino fermi nonostante l'invalidità dell'aggiudicazione.

Si tratta di un meccanismo che si applica solo agli appalti e non alle procedure di assegnazione di risorse pubbliche agli enti locali; presuppone, peraltro, che siano già stati conclusi i contratti quando si attiva il ricorso giurisdizionale, non operando invece quando il contenzioso precede la stipula contrattuale"

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