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Cinema e audiovisivo, dal tax credit alle pensioni: la bozza con le novità della riforma. Esclusivo

Il testo con la bozza della riforma del cinema e dell’audiovisivo che ridisegna governance, finanziamenti e tutele del settore

Cinema e audiovisivo, dal tax credit alle pensioni: la bozza con le novità della riforma. Esclusivo
(Fonte immagine: La Presse)

Affaritaliani pubblica la bozza della riforma del cinema e dell’audiovisivo, un testo che ridisegna governance, finanziamenti e tutele del settore. Il provvedimento istituisce un’Agenzia autonoma, alla quale verrebbero trasferite le funzioni operative oggi affidate alla Direzione generale Cinema del Ministero della Cultura, e un Forum permanente con esperti e rappresentanti della filiera. Prevista anche la creazione di un polo nazionale che coordini Ministero, Rai Cinema, Rai Fiction e Cinecittà. La riforma punta a rendere più selettivi e trasparenti tax credit e contributi pubblici, favorendo opere prime e seconde, giovani autori, piccole imprese e produzioni con un costo inferiore a 1,5 milioni di euro.

Leggi e scarica il testo con la bozza

Per i progetti audiovisivi superiori a 5 milioni verrebbero introdotti limiti all’accesso ai contributi selettivi. Le sale cinematografiche riceverebbero contributi diretti al posto del credito d’imposta, con priorità per sale storiche, territori con pochi schermi e strutture da riaprire o ristrutturare. La bozza rafforza inoltre il sostegno ai videogiochi, al cinema di genere, alle coproduzioni internazionali e al contrasto della pirateria. Per le imprese sono previsti nuovi strumenti di accesso al credito, garanzie pubbliche e la possibilità di cartolarizzare contributi, tax credit e ricavi futuri. Sul fronte del lavoro viene infine ampliata l’indennità di discontinuità per autonomi, intermittenti e dipendenti a termine dello spettacolo, insieme a un fondo destinato ai lavoratori in emergenza pensionistica.

Ecco il testo completo della bozza

CAPO I – PRINCIPI GENERALI, GOVERNANCE E RIFORMA

Art. 1

(Oggetto e finalità)

  1. La presente legge disciplina il settore del cinema e dell’audiovisivo quale componente fondamentale del patrimonio identitario nazionale e il rafforzamento della competitività del sistema economico e occupazionale della Nazione, assicurando stabilità normativa, certezza dei procedimenti, pluralismo culturale, sostenibilità industriale e tutela delle professionalità.
  2. Le politiche pubbliche in materia di cinema e audiovisivo sono adottate nel rispetto dei princìpi di libertà di espressione artistica, trasparenza, imparzialità, proporzionalità, tracciabilità e concorrenza leale, assicurando la parità di accesso agli strumenti di sostegno.
  3. L’intervento pubblico garantisce l’equilibrio strutturale tra sostegno automatico e sostegno selettivo, tra meccanismi di incentivazione fiscale e contributi a fondo perduto, tra esigenze industriali e obiettivi culturali, nonché tra tutela del mercato interno e apertura al mercato internazionale, operando in piena coerenza con la normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, concorrenza e mercati digitali.
  4. La presente legge costituisce il quadro normativo primario per il coordinamento degli interventi dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali, favorendo l’armonizzazione delle politiche pubbliche e la semplificazione amministrativa.

Art. 2

(Istituzione del Forum del cinema e dell’audiovisivo)

  1. È istituito il Forum del cinema e dell’audiovisivo, di seguito denominato «Forum», quale sede permanente di consultazione, analisi e partecipazione dei soggetti del settore nell’elaborazione, nell’attuazione e nel monitoraggio delle politiche pubbliche in materia di cinema e audiovisivo.
  2. Il Forum svolge funzioni di consulenza e supporto strategico in favore del Ministero della cultura e dell’Agenzia per il cinema e l’audiovisivo, istituita ai sensi dell’articolo 3 della presente legge.
  3. Il Forum esercita, in particolare, le seguenti funzioni: a) analisi del settore cinematografico e audiovisivo e valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche; b) formulazione di proposte sugli indirizzi generali di settore e sugli strumenti di intervento pubblico; c) espressione di pareri sugli atti normativi e amministrativi generali afferenti al settore del cinema e dell’audiovisivo; d) contributo alla definizione della posizione nazionale nell’ambito dell’Unione europea e internazionale; e) organizzazione di consultazioni periodiche con i soggetti della filiera cinematografica e audiovisiva e con le associazioni di categoria.
  4. Il Forum è composto da: a) otto esperti di comprovata esperienza e competenza professionale, anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominati dal Ministro della cultura nel rispetto dell’equilibrio di genere, due dei quali designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e due individuati mediante avviso pubblico aperto rivolto a professionisti, studiosi ed esperti; b) otto rappresentanti delle associazioni del settore cinematografico e audiovisivo, individuati secondo i criteri stabiliti dalla programmazione triennale di settore.
  5. I componenti del Forum restano in carica tre anni. Ai componenti non spettano compensi, gettoni o indennità, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti della normativa vigente.
  6. Il Forum adotta un regolamento interno. I pareri di cui al comma 3, lettera c) sono espressi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, entro dieci giorni. In caso di parità prevale il voto del presidente. Presso il Forum opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero della cultura. Le risorse necessarie al funzionamento del Forum sono assicurate dal Ministero nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  7. Con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Forum, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  8. Il Forum non esercita funzioni gestionali né amministrative.

Art. 3

(Istituzione dell’Agenzia per il cinema e l’audiovisivo)

  1. Al fine di garantire la tutela del patrimonio culturale e il rafforzamento dell’identità della Nazione, è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’Agenzia per il Cinema e l’Audiovisivo, di seguito denominata «Agenzia», ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di piena autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale.
  2. All’Agenzia sono devolute le funzioni di gestione, operative e di attuazione in materia di cinema e audiovisivo attribuite al Ministero della cultura ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, con particolare riferimento a quelle esercitate dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo. Sono espressamente escluse dal trasferimento le funzioni in materia di indirizzo politico, di vigilanza strategica e ispettive, che restano riservate al Ministero della cultura.
  3. Sono attribuiti all’Agenzia compiti e funzioni concernenti: a) progettazione, gestione e attuazione delle politiche pubbliche per lo sviluppo e il sostegno del settore cinematografico e audiovisivo, degli interventi e delle azioni pubbliche per la crescita e l’allargamento dell’offerta e della domanda di cinema e audiovisivo, ivi compresa la gestione dei fondi e in generale delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato per l’attuazione delle politiche di sviluppo, sostegno e rafforzamento del settore, nonché le azioni e gli accordi per favorire l’accesso al credito da parte delle imprese del settore; b) coordinamento delle iniziative delle amministrazioni e degli enti impegnati e competenti nel settore del cinema e dell’audiovisivo, anche con riferimento alle iniziative di livello regionale ed europeo e della programmazione degli strumenti finanziari destinati al settore medesimo; c) progettazione, gestione e attuazione di programmi, azioni e interventi per l’internazionalizzazione e il rafforzamento delle imprese del settore del cinema e dell’audiovisivo; d) progettazione e sviluppo di attività di raccolta di dati, di studio e di ricerca finalizzate allo svolgimento dei propri compiti e funzioni, nonché alla creazione di un Osservatorio dedicato al settore del cinema e dell’audiovisivo e al monitoraggio dei risultati dell’azione pubblica in tale settore, ivi comprese le azioni, le misure e gli interventi realizzati dagli enti locali nel settore di riferimento per il sostegno e lo sviluppo del comparto del cinema e dell’audiovisivo, anche ai fini della eventuale innovazione e dell’aggiornamento delle discipline e della riprogrammazione degli interventi pubblici; e) organizzazione di incontri e promozione della collaborazione tra gli attori e gli operatori del settore del cinema e dell’audiovisivo; f) promozione, in accordo con le regioni, della formazione e dell’aggiornamento professionale e delle competenze riguardanti o connesse al settore del cinema e dell’audiovisivo, in particolare attraverso intese con le università e gli enti di ricerca; g) progettazione e promozione di iniziative, interventi e programmi per l’ampliamento e la crescita della domanda e della fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive, anche in collaborazione o con il coinvolgimento delle scuole e delle università.
  4. L’Agenzia coordina altresì le attività di formazione inerenti alle professionalità del settore del cinema e dell’audiovisivo, nonché elabora, di concerto con le Film Commission e con il coinvolgimento delle categorie produttive, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei professionisti del cinema, un piano triennale per la formazione, sulla base della domanda, degli operatori e delle altre professionalità ricercate dal comparto dell’industria del cinema e dell’audiovisivo, anche in relazione all’applicazione di innovazioni tecnologiche del settore. Le Film Commission si conformano al suddetto piano triennale, con l’obiettivo di favorire la crescita del settore, il riconoscimento delle professionalità che vi lavorano, nonché di incrementare la qualità dei progetti cinematografici e audiovisivi sottoposti alle procedure di riconoscimento dei finanziamenti pubblici destinati al settore medesimo.
  5. Sono organi dell’Agenzia il Direttore, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti.
  6. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che possono procedere all’audizione della persona designata e ne approvano la proposta di nomina a maggioranza qualificata. Il Direttore è scelto tra persone di comprovata e qualificata professionalità e con esperienza manageriale nel settore. La carica di Direttore non può essere conferita a coloro che, nei cinque anni precedenti la nomina abbiano svolto attività professionali, di consulenza o di direzione, ovvero abbiano detenuto, direttamente o indirettamente, partecipazioni societarie o interessi finanziari in imprese operanti nel settore cinematografico e audiovisivo e abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive, incarichi di governo a livello nazionale, europeo, regionale o locale, ruoli di vertice o di rappresentanza organizzativa in partiti o movimenti politici. Il Direttore dura in carica tre anni, rinnovabili per una sola volta, ed è soggetto a un regime di incompatibilità assoluta con altri impieghi pubblici o privati e con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale. Per i cinque anni successivi alla data di cessazione dell’incarico, al Direttore è fatto divieto di svolgere attività professionali, di consulenza o di direzione nel settore cinematografico e audiovisivo e assumere incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, ruoli di direzione in partiti o movimenti politici, ovvero incarichi di diretta collaborazione politica.
  7. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri: a) un componente designato dal Ministro della cultura; b) un componente designato dal Ministro delle imprese e del made in Italy; c) un componente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; d) un componente designato dall’organismo di coordinamento delle Film Commission italiane; e) un componente designato dal Forum del cinema e dell’audiovisivo. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti.
  8. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e due designati dal Ministro della cultura, nonché da due membri supplenti.
  9. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite all’Agenzia parte delle unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero. Il personale trasferito non può superare il 60 per cento del personale in servizio alla data del 1° giugno 2026 presso la citata Direzione generale. Detto personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero della cultura e le relative risorse sono trasferite all’Agenzia. Le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. I rapporti di lavoro del personale trasferito rimangono regolati dal contratto collettivo nazionale al quale appartengono all’atto del trasferimento.
  10. L’Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con rapporti di lavoro a tempo determinato. Il personale è assunto mediante procedure selettive pubbliche, nel rispetto dei princìpi di imparzialità, trasparenza e merito. L’Agenzia può altresì avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria e comunque per un numero non superiore a quaranta unità, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando dal Ministero della cultura, nonché da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dalle università e dagli enti pubblici di ricerca.
  11. Agli oneri relativi al personale e alle spese di funzionamento dell’Agenzia si fa fronte: a) mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie trasferite dai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura relativi alle attività svolte dalla Direzione generale cinema e audiovisivo; b) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con altri organismi nazionali e internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca; c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione e attività editoriali.
  12. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell’Agenzia. Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell’ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’attività. Lo statuto disciplina altresì i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dell’ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell’ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto.
  13. L’Agenzia opera nel rispetto dei princìpi di legalità e imparzialità, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell’attività ed efficacia dell’azione. Gli atti connessi alle operazioni di istituzione dell’Agenzia sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono pertanto effettuati in regime di neutralità fiscale.
  14. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, all’Agenzia si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  15. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. Nelle more dell’istituzione dell’Agenzia, le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle strutture competenti del Ministero della cultura.

Art. 4

(Delega al Governo per la riforma, il coordinamento e il riordino del cinema e dell’audiovisivo)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell’audiovisivo.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

    a) riordinare la disciplina degli organismi e delle commissioni operanti nell’ambito delle politiche di sostegno al settore cinematografico e audiovisivo, secondo criteri di competenza, indipendenza, trasparenza, rotazione e adeguata remunerazione dei componenti;

    b) razionalizzare le competenze e i procedimenti spettanti alle amministrazioni statali, a Rai Cinema, Rai Fiction e alla società Cinecittà Spa in materia di cinema e audiovisivo, al fine di costituire un Polo Nazionale del cinema e dell’audiovisivo;

    c) rafforzare la capacità organizzativa e amministrativa delle strutture competenti del Ministero della cultura, anche mediante l’incremento delle dotazioni organiche e del personale degli uffici della Direzione generale cinema e audiovisivo, la valorizzazione di professionalità specialistiche, il potenziamento delle attività di raccolta e analisi dei dati, di valutazione delle politiche pubbliche e di monitoraggio degli interventi, nonché il rafforzamento e lo sviluppo delle competenze in ambito europeo e internazionale;

    d) potenziare l’efficienza, la trasparenza, la semplificazione, l’aggiornamento tecnologico e la tempestività dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di contributi e incentivi e all’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, garantendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa;

    e) prevedere, con riferimento ai contributi di cui agli articoli 26 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, la fissazione di almeno due finestre temporali per ciascuna annualità, nonché l’obbligo di finestre predeterminate e fisse, assicurando l’effettivo rispetto dei tempi di pubblicazione delle deliberazioni delle singole linee di intervento;

    f) razionalizzare la governance del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo di cui all’articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, mantenendone la gestione statale e prevedendo meccanismi di programmazione pluriennale e di aggiornamento periodico della destinazione delle risorse, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, efficacia e sostenibilità finanziaria;

    g) stabilire che la determinazione dei criteri di erogazione e delle modalità di liquidazione e anticipazione dei contributi a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo avvenga con decreti non aventi natura regolamentare, da emanare sentito il Forum del cinema e dell’audiovisivo, garantendo la massima trasparenza;

    h) affidare la gestione di tesoreria del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo alla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa ovvero ad altro intermediario bancario sottoposto a vigilanza prudenziale, individuato in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici;

    i) riformare la disciplina dei crediti d’imposta e degli altri strumenti di sostegno economico al settore cinematografico e audiovisivo, assicurando una maggiore selettività degli interventi, l’adeguata differenziazione dei benefìci in relazione alle caratteristiche delle opere e dei beneficiari nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili, e prevedendo l’introduzione della figura del «responsabile dei crediti d’imposta» al fine di garantire la massima trasparenza;

    l) introdurre strumenti idonei a favorire una maggiore concorrenzialità e dinamicità del mercato cinematografico e audiovisivo, anche mediante la modulazione dell’intensità degli aiuti pubblici in relazione alle caratteristiche dimensionali delle imprese e dei gruppi di imprese;

    m) promuovere il sostegno delle opere cinematografiche e audiovisive di particolare valore culturale e artistico, delle opere prime e seconde, dei giovani autori, delle micro, piccole e medie imprese del settore e delle forme di aggregazione e collaborazione tra imprese;

    n) introdurre limiti alla concessione dei contributi selettivi per le opere audiovisive per la cui realizzazione sia stata stanziata una somma superiore a 5 milioni di euro, al fine di favorire prioritariamente le opere prime e seconde, le opere realizzate da giovani autori, i film tecnicamente complessi realizzati con risorse finanziarie modeste e le opere di particolare qualità artistica;

    o) sostenere la filmografia di genere, con particolare attenzione ai generi del fantastico, dell’azione, della fantascienza, dell’orrore e storico; p) introdurre misure finalizzate ad accelerare l’erogazione dei contributi e degli incentivi, nel rispetto dell’equilibrio finanziario degli interventi e dei limiti delle risorse disponibili; q) favorire l’accesso a strumenti finanziari destinati all’anticipazione delle somme riconosciute ai beneficiari, anche attraverso l’individuazione di strumenti di accesso al credito agevolato mediante convenzioni con il sistema bancario, ivi compresa la società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa; r) potenziare i sistemi di verifica, monitoraggio e controllo dei contributi pubblici assegnati e degli incentivi fiscali riconosciuti, nonché dei costi ammissibili e degli altri indicatori economici rilevanti ai fini della concessione dei contributi e incentivi medesimi, adottando strumenti adeguati ai fini della verifica della congruità dei costi rispetto ai parametri di mercato e dell’efficace prevenzione di comportamenti elusivi o abusivi; s) semplificare e razionalizzare la disciplina relativa al riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive, anche con riguardo alle opere realizzate in coproduzione o in associazione con soggetti esteri; t) razionalizzare e semplificare la normativa in materia di cineturismo e di rilascio delle autorizzazioni alle riprese sul territorio nazionale; u) semplificare e aggiornare la disciplina del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive di cui all’articolo 32 della legge n. 220 del 2016, assicurandone l’efficacia ai fini della pubblicità e dell’opponibilità dei diritti e favorendone la digitalizzazione e l’interoperabilità con altri sistemi informatici pubblici; v) rafforzare le misure di contrasto della pirateria cinematografica e audiovisiva e di tutela della proprietà intellettuale; z) garantire il rispetto dei requisiti di accessibilità e di fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive da parte delle persone con disabilità, anche mediante l’utilizzo di sottotitoli, strumenti di audio-descrizione e programmi informatici per tali servizi, potenziando i relativi sistemi di verifica, monitoraggio e controllo; aa) promuovere l’integrazione e l’inclusione sociale attraverso attività formative nonché mediante la pratica e la fruizione della cultura cinematografica e audiovisiva anche in contesti caratterizzati da disagio sociale; bb) promuovere la crescita della domanda e della fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive, attraverso politiche volte all’incentivazione della domanda culturale di settore mediante la predisposizione di stanziamenti dedicati all’incremento della partecipazione culturale e allo studio e all’analisi dei consumi, con particolare riguardo alle giovani generazioni e ai territori più complessi; cc) prevedere interventi educativi, formativi e culturali, nonché percorsi formativi scolastici, universitari o nell’alta formazione volti ad assicurare la consapevolezza delle generazioni più giovani rispetto alla cultura cinematografica e la trasmissione delle relative conoscenze, anche attraverso il rafforzamento delle finalità istituzionali del Centro sperimentale di cinematografia; dd) promuovere la tutela e la valorizzazione dell’immagine cinematografica come patrimonio culturale immateriale; ee) introdurre l’obbligo di restauro dei prodotti cinematografici e audiovisivi in caso di accertata emergenza conservativa; ff) favorire il coordinamento e l’integrazione tra le politiche nazionali, regionali, dell’Unione europea e internazionali in materia di cinema e audiovisivo, anche attraverso l’armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali mediante accordi di programma; gg) rafforzare la promozione del settore cinematografico e audiovisivo italiano, sostenendo la diffusione delle opere italiane nei mercati esteri, la partecipazione delle imprese e dei professionisti italiani alle reti e ai programmi europei e internazionali, lo sviluppo delle coproduzioni internazionali e l’attrazione in Italia di investimenti, produzioni e talenti, al fine di rafforzare la competitività e la proiezione internazionale dell’industria culturale nazionale; hh) effettuare una puntuale ricognizione delle disposizioni abrogate espressamente, tacitamente o implicitamente, provvedendo al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti al fine di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, nonché adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio normativo; ii) valorizzare la centralità della sala cinematografica quale presidio culturale e sociale, con particolare riguardo alle sale storiche, alle sale d’essai e alle sale di comunità, anche mediante la previsione di strumenti di sostegno dedicati, l’introduzione di criteri premiali nella concessione di contributi e incentivi fiscali, nonché l’adozione di misure idonee a favorire prioritariamente la distribuzione e la fruizione in sala delle opere cinematografiche; ll) promuovere partenariati fra sale cinematografiche e istituzioni scolastiche, università, enti di formazione, musei nonché le altre realtà sociali, culturali e associative operanti nel territorio, al fine di sostenere la realizzazione di progetti a carattere sociale, educativo e di inclusione; mm) prevedere l’istituzione di una specifica e autonoma fascia di tutela per le opere cinematografiche e per le opere audiovisive a destinazione televisiva e web con un costo di produzione inferiore a 1,5 milioni di euro, individuando criteri di accesso al credito d’imposta differenziati, semplificati e coerenti con la reale sostenibilità economica delle medesime opere; nn) prevedere l’estensione al settore dei videogiochi delle specifiche linee di intervento e di sostegno economico volte alla valorizzazione dell’identità culturale italiana già applicabili al settore cinematografico; oo) adottare misure finalizzate al rafforzamento industriale del settore videoludico nazionale e all’attrazione di investimenti esteri, atte a qualificare il territorio nazionale quale polo di rilievo internazionale nel comparto multimediale e interattivo, prevedendo a tal fine il potenziamento dello strumento del credito d’imposta per le imprese del settore videoludico, mediante l’incremento della dotazione finanziaria complessiva destinata a sostenerne la produzione nazionale e l’innalzamento del limite massimo del credito d’imposta concedibile a ciascuna impresa, armonizzandolo con i parametri e le pratiche applicate negli altri Stati membri dell’Unione europea, al fine di garantire la competitività internazionale delle imprese italiane; pp) adottare iniziative volte a uniformare la normativa in materia di film commission.
  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.
  4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro dell’università e della ricerca, con il Ministro dell’istruzione e del merito, con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo, corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del termine per l’esercizio della delega previsto dal presente articolo, ai fini dell’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Ove il Governo, nell’attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda esercitare la facoltà di cui all’articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può avvalersi, al fine della redazione dell’articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e di rappresentanti del libero foro e dell’Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi di decreto legislativo redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo può apportarvi le correzioni e le integrazioni che l’applicazione pratica dimostri necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo articolo.
  5. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 5

(Modifiche alla disciplina degli incentivi all’esercizio cinematografico)

1. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell’articolo 17 è sostituita dalla seguente: «Incentivi alle sale cinematografiche e credito d’imposta per le industrie tecniche e di post-produzione»;

b) all’articolo 17, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Al fine di sostenere l’esercizio cinematografico, alle imprese del settore sono erogati incentivi nella forma di contributi diretti, non soggetti a imposizione fiscale, in luogo dell’istituto del credito d’imposta. Tali risorse sono destinate al sostegno delle attività e dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.

1-bis. I contributi diretti di cui al comma 1 riguardano:

  • a) il funzionamento delle sale e la realizzazione di nuove sale e nuovi schermi;
  • b) il ripristino delle sale inattive;
  • c) gli interventi di ristrutturazione e di adeguamento strutturale e tecnologico;
  • d) gli interventi di trasformazione funzionale delle sale, in particolare di quelle inattive o in condizioni di crisi, finalizzati all’integrazione di attività culturali ulteriori rispetto alla programmazione cinematografica, con mantenimento della funzione principale della sala.

1-ter. L’intensità dei contributi è definita secondo criteri di proporzionalità e diversificazione rispetto alla dimensione dell’impresa beneficiaria, stabiliti dalla programmazione triennale, prevedendo specifiche maggiorazioni per le sale cinematografiche storiche.

1-quater. Costituiscono priorità nell’assegnazione dei contributi le domande relative a interventi o progettualità localizzate in province e città metropolitane caratterizzate da una bassa densità di schermi cinematografici in rapporto alla popolazione residente, al fine di ridurre gli squilibri territoriali nell’offerta cinematografica e favorire l’accesso alla fruizione culturale nelle aree meno servite.

1-quinquies. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti di accesso, i parametri per il calcolo dell’intensità dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità, i termini e le procedure per la presentazione delle domande, per l’erogazione delle risorse e per la verifica del mantenimento della destinazione d’uso e della funzione principale della sala.»;

Art. 6

(Modifiche in materia di definizione di impresa cinematografica o audiovisiva indipendente)

  1. Al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, comma 1, la lettera t) è sostituita dalle seguenti: «t) “imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo livello”: gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzione e distribuzione audiovisiva in possesso dei seguenti requisiti:
  1. non essere controllati da, o collegati a, imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di secondo livello, produttori non indipendenti, emittenti televisive, fornitori di servizi di hosting o fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana;
  2. non destinare, per un periodo continuativo di tre anni, più del 90 per cento del proprio fatturato a una sola emittente televisiva o a un solo fornitore di servizi di hosting o di servizi di media audiovisivi;
  3. realizzare o avere realizzato, nei tre anni precedenti, opere in associazione produttiva con emittenti televisive, fornitori di servizi di hosting o fornitori di servizi di media audiovisivi per le quali, congiuntamente: 3.1) contribuiscano, o abbiano contribuito, al costo complessivo dell’opera in misura non inferiore alla percentuale di credito d’imposta (tax credit) maturata dall’opera stessa; 3.2) mantengano, o abbiano mantenuto, la titolarità dei diritti di elaborazione creativa in proporzione alla propria quota di partecipazione all’opera;
  4. realizzare, o avere realizzato nei tre anni precedenti, opere in associazione produttiva con emittenti televisive, fornitori di servizi di hosting o fornitori di servizi di media audiovisivi per le quali ricorra una delle seguenti condizioni: 4.1) mantengano, o abbiano mantenuto, la titolarità al 100 per cento di almeno uno dei seguenti diritti di utilizzazione su reti di comunicazione elettronica nel territorio nazionale: 4.1.1) televisione a pagamento (pay-tv); 4.1.2) televisione ad accesso libero (free-tv); 4.1.3) video a richiesta (video on demand – VOD) in tutte le sue tipologie; 4.1.4) diritti di distribuzione internazionale; 4.2) stipulino, o abbiano stipulato, contratti nei quali siano presenti clausole che prevedano una limitazione temporale dei diritti ceduti al fornitore di servizi di media audiovisivi non superiore a tre anni;
  5. non essere partecipati da imprese cinematografiche o audiovisive non italiane o da società, gruppi finanziari o altri enti non appartenenti al settore cinematografico o audiovisivo;
  6. i cui soci non abbiano contratti continuativi o esclusivi di collaborazione o di consulenza con fornitori di servizi di media audiovisivi (broadcaster) o fornitori di servizi over-the-top (OTT) aventi sede legale o operativa nel territorio nazionale;
  7. non detenere partecipazioni in società, né essere partecipati da società, che abbiano la proprietà o la gestione di circuiti di sale cinematografiche; t-bis) “imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di secondo livello”: gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzione e distribuzione audiovisiva in possesso dei seguenti requisiti:
  8. non essere controllati da, ovvero collegati a, emittenti televisive, fornitori di servizi di hosting o fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana;
  9. non destinare, per un periodo continuativo di tre anni, più del 70 per cento del proprio fatturato a una sola emittente televisiva o a un solo fornitore di servizi di hosting o di servizi di media audiovisivi;
  10. realizzare, o avere realizzato nei tre anni precedenti, opere in associazione produttiva con emittenti televisive, fornitori di servizi di hosting o fornitori di servizi di media audiovisivi per le quali, congiuntamente: 3.1) contribuiscano, o abbiano contribuito, al costo complessivo dell’opera in misura non inferiore alla percentuale di credito d’imposta (tax credit) maturata dall’opera stessa; 3.2) mantengano, o abbiano mantenuto, la titolarità dei diritti di elaborazione creativa in proporzione alla propria quota di partecipazione all’opera;
  11. realizzare, o avere realizzato nei tre anni precedenti, opere in associazione produttiva con emittenti televisive, fornitori di servizi di hosting o fornitori di servizi di media audiovisivi per le quali ricorra una delle seguenti condizioni: 4.1) mantengano, o abbiano mantenuto, la titolarità al 100 per cento di almeno uno dei seguenti diritti di utilizzazione su reti di comunicazione elettronica nel territorio nazionale: 4.1.1) televisione a pagamento (pay-tv); 4.1.2) televisione ad accesso libero (free-tv); 4.1.3) video a richiesta (video on demand – VOD) in tutte le sue tipologie; 4.2) stipulino, o abbiano stipulato, contratti per la produzione di opere rispetto alle quali siano presenti clausole contrattuali che prevedano una limitazione temporale dei diritti ceduti al fornitore di servizi di media audiovisivi non superiore a tre anni;»; b) le parole: «produttore indipendente» e «produttori indipendenti», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «impresa cinematografica o audiovisiva indipendente di primo livello o di secondo livello» e «imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo livello o di secondo livello».
  12. All’articolo 2, comma 1, lettera q), della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo le parole: «impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendente» sono inserite le seguenti: «di primo o di secondo livello».

Art. 7

(Delega al Governo per l’istituzione di strumenti di accesso al credito e per la disciplina della cartolarizzazione dei crediti nel settore cinematografico e audiovisivo)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all’istituzione di strumenti di accesso al credito e al sostegno finanziario delle imprese del sistema cinematografico e audiovisivo, nonché alla disciplina della cartolarizzazione dei relativi crediti, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
  2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) istituire uno o più strumenti di accesso al credito specificamente calibrati sui cicli economici del settore, mediante la concessione di una garanzia pubblica, anche in forma di controgaranzia, a favore di intermediari bancari e finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, su operazioni di finanziamento connesse all’attività delle imprese della filiera, ivi incluse le operazioni di anticipazione di contributi e crediti pubblici e di smobilizzo dei crediti commerciali; b) prevedere che la garanzia pubblica di cui alla lettera a) sia riferita a una specifica operazione finanziaria, abbia una durata limitata, di norma pari a trentasei mesi prorogabili, e copra una quota non superiore all’ottanta per cento di ciascuna esposizione, escludendo in ogni caso dal beneficio le imprese in difficoltà ai sensi della disciplina dell’Unione europea, fermo restando quanto previsto alla lettera h); c) stabilire che la garanzia sia concessa a fronte del pagamento di un premio determinato a condizioni di mercato, in coerenza con il principio dell’operatore in un’economia di mercato, ovvero, in alternativa, in misura non inferiore ai premi esenti (safe-harbour) di cui alla comunicazione della Commissione europea sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02), al fine di escludere la configurabilità di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); d) ammettere per le microimprese e per le piccole e medie imprese (PMI) l’applicazione di un premio ridotto, ovvero la gratuità della garanzia, nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», ovvero nell’ambito di un regime di aiuti previamente notificato e autorizzato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera d), TFUE e della comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive (2013/C 332/01), subordinando in tal caso il beneficio al rispetto di criteri di selezione culturale; e) definire procedure semplificate di valutazione del merito di credito per l’accesso alle garanzie, calibrate sui modelli economici delle diverse tipologie di imprese della filiera e fondate sulla natura e sulla qualità dei flussi finanziari sottostanti, quali i contributi pubblici, i crediti d’imposta, i minimi garantiti e i proventi dei contratti di pre-vendita e di licenza, anche in deroga ai modelli di valutazione del rischio (rating) ordinari; f) prevedere, mediante le necessarie modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130, la facoltà per le imprese del settore di cedere a una società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti (Special Purpose Vehicle – SPV):
  1. i crediti, anche futuri, vantati a titolo di contributi, sovvenzioni, crediti d’imposta e altre forme di sostegno pubblico previste dalla legislazione di settore, ivi compresa la legge 14 novembre 2016, n. 220;
  2. i crediti e i proventi, anche futuri, derivanti da contratti di cessione, licenza o sfruttamento dei diritti sulle opere cinematografiche e audiovisive, ivi inclusi i contratti di pre-vendita, di distribuzione e di minimo garantito; g) disporre che alle cessioni effettuate nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della lettera f) si applichi esclusivamente il regime previsto dalla citata legge n. 130 del 1999, con particolare riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’iscrizione nel registro delle imprese ai fini dell’opponibilità ai terzi, ai debitori ceduti e alla pubblica amministrazione, nonché alla segregazione patrimoniale, escludendo espressamente l’applicazione delle formalità e delle limitazioni in materia di cessione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, all’articolo 120, comma 12, e all’articolo 6 dell’allegato II.14 al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alle disposizioni del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché all’allegato E alla legge 20 marzo 1865, n. 2248; h) disciplinare la facoltà di concedere una garanzia dello Stato, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, a favore della società veicolo di cui alla lettera f) ovvero dell’intermediario finanziatore, a copertura della linea di finanziamento, eventualmente rappresentata da titoli di debito di classe superiore (senior), destinata all’acquisto dei crediti ceduti, per un importo non superiore a cinque volte il valore nominale dei titoli (note) emessi dalla medesima società veicolo e destinati alla copertura della prima perdita (junior), prevedendo che a tali garanzie sui titoli di debito non si applichi il limite di copertura dell’ottanta per cento di cui alla lettera b); i) garantire il pieno rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, di cartolarizzazione e di vigilanza prudenziale, prevedendo che il premio della garanzia sia periodicamente rivisto in funzione del tasso di perdita effettivo, in modo da assicurare l’autosostenibilità finanziaria del meccanismo e che l’eventuale elemento di aiuto sia contenuto entro le soglie di esenzione ovvero coperto da un regime previamente autorizzato.

CAPO II – TUTELE DEL LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO

Art. 8

(Tutele previdenziali e assistenziali dei lavoratori dello spettacolo)

  1. I lavoratori subordinati e autonomi, ivi compresi i professionisti, operanti nel settore dello spettacolo sono obbligatoriamente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) istituito presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a prescindere dalla classificazione dell’attività economica del datore di lavoro o del committente.
  2. Le prestazioni previdenziali, assistenziali e le assicurazioni sociali obbligatorie sono garantite a tutti gli iscritti al FPLS, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, sia esso subordinato o autonomo, e dalla tipologia negoziale adottata, in correlazione con l’assolvimento dei rispettivi obblighi contributivi.
  3. Ai fini della determinazione della contribuzione e delle relative prestazioni, sia per i lavoratori subordinati sia per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS, si applicano le disposizioni in materia di minimali e massimali contributivi di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, all’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 9

(Istituzione dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo e Delega al Governo per l’attuazione e la gestione dell’indennità di discontinuità, nonché per il riordino dei relativi ammortizzatori sociali)

  1. Le prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto, presentano carattere strutturalmente discontinuo in ragione delle specificità del settore.
  2. È istituita l’Indennità di Discontinuità, quale misura di tutela previdenziale ed economica dei periodi di mancata occupazione derivanti dalla discontinuità dei rapporti di lavoro dei lavoratori subordinati a tempo determinato, dei lavoratori intermittenti ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (F.P.L.S.), indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto.
  3. Il Governo è delegato ad adottare, entro XY mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l’attuazione e la gestione dell’Indennità di Discontinuità, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
  4. possono accedere all’indennità i lavoratori subordinati e autonomi iscritti nel F.P.L.S., non iscritti ad altri fondi di previdenza obbligatoria, il cui reddito prevalente derivi da attività lavorative svolte nel settore dello spettacolo;
  5. l’indennità è riconosciuta ai lavoratori subordinati e autonomi che, nei 12 mesi precedenti la domanda, abbiano maturato 51 giornate di contribuzione versata o accreditata nel F.P.L.S.; concorrono al raggiungimento del requisito le giornate di contribuzione figurativa relative ai periodi di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché quelle relative a maternità, malattia e infortunio; ai lavoratori autonomi iscritti nel F.P.L.S. sono riconosciute 3 giornate di contribuzione figurativa per ciascuna giornata di lavoro effettivo con contribuzione versata;
  6. l’indennità è riconosciuta per un numero di giornate equivalente a quelle accreditate nel F.P.L.S. nei 12 mesi precedenti la domanda; il numero massimo di giornate accreditabili, comprensivo delle giornate di indennità, è pari a 312;
  7. l’indennità giornaliera è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali relative ai 24 mesi precedenti la domanda; per i nuovi iscritti al F.P.L.S. la media è calcolata sui 12 mesi precedenti;
  8. l’indennità giornaliera è erogata nella misura dell’80% per i lavoratori con 51 giornate accreditate nel F.P.L.S. e dell’85% per i lavoratori con 80 o più giornate accreditate;
  9. l’indennità giornaliera non può in ogni caso superare due volte l’importo del minimale contributivo determinato annualmente dall’INPS ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
  10. per le giornate di percezione dell’indennità di discontinuità è riconosciuta la contribuzione figurativa ai fini dell’assicurazione IVS;
  11. l’indennità è erogata anche in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di contratto intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015 o di contratto a tempo determinato, per le giornate non retribuite in assenza di prestazione lavorativa;
  12. l’indennità non è cumulabile con i periodi indennizzabili per maternità, malattia, infortunio e disoccupazione involontaria; in caso di coincidenza, è riconosciuto il trattamento più favorevole;
  13. gli oneri derivanti dall’istituzione dell’indennità sono finanziati mediante un contributo specifico pari all’1,01 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché mediante un contributo di solidarietà pari allo 0,50 per cento a carico dei lavoratori sulla retribuzione o sui compensi eccedenti il massimale contributivo stabilito annualmente per gli iscritti al F.P.L.S. ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  14. ai fini  dell’individuazione  dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni per i lavoratori appartenenti al Gruppo A di cui all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388,  e successive modificazioni ed integrazioni, il numero delle giornate accreditabili è determinato considerando, per ciascuna giornata di lavoro effettivo, il doppio del minimale contributivo annualmente determinato dall’INPS; le retribuzioni eccedenti tale limite danno luogo a un corrispondente numero di giornate di contribuzione figurativa accreditabili nel Fondo di previdenza, comunque entro il limite massimo di sei giornate figurative per ciascuna prestazione.
  15. Per effetto di quanto stabilito dal comma 2 del presente Articolo, il Governo è delegato ad adottare, entro XY mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le modificazioni all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708;
  16. Per effetto dell’istituzione dell’Indennità di Discontinuità, di cui al comma 2, il Governo è delegato ad adottare, entro X mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità del settore dello spettacolo, nonché per l’armonizzazione e la razionalizzazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, dei committenti e dei lavoratori, assicurando le risorse necessarie per il finanziamento delle tutele previdenziali ed economiche connesse all’Indennità di Discontinuità di cui al comma 2, fino al raggiungimento del pieno regime del fondo ordinario finanziato dalla contribuzione obbligatoria.

Art. 10

(Fondo per il sostegno ai lavoratori dello spettacolo in emergenza pensionistica)

  1. Al fine di sostenere la fragilità socioeconomica della comunità artistica e delle maestranze del settore dello spettacolo, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito un fondo di solidarietà con una dotazione pari a [X] milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, da adottare entro [XX] giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative, il perimetro della platea dei beneficiari e le modalità di erogazione delle risorse.


Istituzione della Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi

  1. Presso l’organismo di gestione dei contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive di cui all’articolo 26 della legge 220 del 2016, è istituita la Commissione valutatrice, in seguito “Commissione” con il compito di valutare le opere e i progetti cui concedere contributi a valere dal Fondo per il Cinema e l’Audiovisivo, nonché tutte le proposte di opere e progetti dirette ad ottenere finanziamenti o contributi.
  2. La Commissione è composta da 20 esperti di comprovata qualificazione ed esperienza professionale nel settore del cinema e dell’audiovisivo. Gli esperti sono individuati tra registi, sceneggiatori, autori, critici, professionisti nel settore della produzione, della distribuzione e dell’esercizio cinematografico e audiovisivo, ovvero professionisti del settore finanziario, legale, della cultura umanistica, con riguardo alla produzione e distribuzione cinematografica e audiovisiva, docenti universitari nei settori disciplinari afferenti al cinema e all’audiovisivo.
  3. La composizione della Commissione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra le diverse esperienze professionali o accademiche nonché, tenendo conto dell’assenza di conflitti di interesse.
  4. Gli esperti devono presentare annualmente la loro candidatura presso l’organismo di gestione dei contributi. Le candidature sono vagliate da un Comitato selezionatore di 5 membri scelti all’interno del Forum del Cinema e dell’Audiovisivo di cui all’art XX della presente legge. Il Comitato selezionatore forma un elenco di 30 candidati e precede all’estrazione a sorte dei 20 commissari. In ogni fase della selezione e del sorteggio si garantisce il rispetto della parità di genere e la presenza di rappresentanti per ogni categoria professionale o accademica ammessa alla candidatura. La nomina della Commissione è disposta dal vertice dell’Agenzia.
  5. I componenti della Commissione durano in carica un anno e possono ripresentare candidatura dopo tre anni dalla cessazione dell’ultimo incarico. La Commissione si riunisce, per le operazioni di esclusiva competenza, con cadenza almeno bimestrale.
  6. All’atto dell’insediamento, i componenti della Commissione dichiarano:
    1. l’assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni;
    1. l’inesistenza di procedimenti penali in corso, nonché di procedimenti civili o amministrativi per fatti commessi a danno della pubblica amministrazione;
    1. l’assenza di rapporti economici di dipendenza o di collaborazione con enti o soggetti riconducibili agli oggetti di esame della Commissione;
    1. di non beneficiare, per tutta la durata dell’incarico, in proprio o come presidenti, consiglieri di amministrazione o amministratori ovvero quali soci, di enti o società beneficiarie di ulteriori contributi;
  7. All’inizio di ciascuna seduta di valutazione, i componenti della Commissione dichiarano l’insussistenza di rapporti economici di dipendenza o di in relazione a soggetti, progetti e attività oggetto di esame da parte della Commissione medesima. I componenti della Commissione che sono in tale condizione si astengono dalla relativa valutazione.
  8. La Commissione può istituire sottocommissioni per la prima istruttoria e la valutazione di scrematura sui progetti di scrittura, sviluppo e produzione, inclusi quelli delle opere prime e seconde, ai fini dell’assegnazione dei contributi previsti.
  9. La Commissione valuta i progetti in base alla qualità artistica e al valore culturale dell’opera o del progetto da realizzare. Nell’ambito del lavoro istruttorio la Commissione può svolgere le audizioni dei soggetti che hanno presentato domanda di accesso ai finanziamenti.
  10. A ciascun componente la Commissione è riconosciuto un compenso pari a 35.000 euro lordi annui, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l’audiovisivo.
  11. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative del presente articolo.