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Lavoro digitale, il decreto verso il via libera: stop ai licenziamenti automatici. Tutte le nuove regole

Ecco il testo integrale dello schema di decreto, nella versione del 28 ottobre 2026 rivista dal Ministero del Lavoro dopo le osservazioni del Ministero dell’Economia

Lavoro digitale, il decreto verso il via libera: stop ai licenziamenti automatici. Tutte le nuove regole

Lavoro digitale, il decreto verso il via libera

Il decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2024/2831 sul lavoro mediante piattaforme digitali è alle battute finali. Le nuove regole poggiano su tre pilastri: presunzione di lavoro subordinato, controllo umano sugli algoritmi e trasparenza verso lavoratori e autorità. Entreranno in vigore il 2 dicembre 2026, termine fissato dall’Unione per il recepimento.

Il contesto

La direttiva europea del 23 ottobre 2024 va recepita entro il 2 dicembre 2026. La delega al Governo è nell’articolo 11 della legge di delegazione europea 2024 (legge 13 giugno 2025, n. 91). Il Consiglio dei ministri ha approvato il provvedimento in esame preliminare il 23 luglio 2026 (Ministero del Lavoro).

Da allora sono arrivati i pareri del Garante privacy (23 settembre 2026) e delle Commissioni di Camera e Senato, e si è svolto il confronto con le parti sociali. Il decreto si raccorda con le tutele per i rider del cosiddetto decreto Primo maggio (d.l. 62/2026) e con le regole sull’intelligenza artificiale: AI Act europeo e legge 132/2025.

Cosa prevede

  • A chi si applica. A tutte le piattaforme che organizzano lavoro svolto in Italia, ovunque abbiano sede, e a tutti i lavoratori: subordinati, autonomi e collaboratori. Restano fuori le piattaforme che si limitano a far incontrare domanda e offerta, come quelle di condivisione o affitto di beni, di rivendita tra privati o di sola prenotazione.
  • Presunzione di subordinazione. Se emergono poteri di direzione e controllo, anche esercitati tramite algoritmi, il rapporto si presume subordinato salvo prova contraria. Per i contratti già in corso vale dal 2 dicembre 2026; sono esclusi i professionisti iscritti agli albi che operano nella propria professione.
  • Dati personali. Vietato trattare dati su stato emotivo, conversazioni private, vita fuori dal lavoro o adesione sindacale, e usare la biometria per identificare il lavoratore tramite banche dati. Obbligatoria la valutazione d’impatto, da condividere con i rappresentanti.
  • Trasparenza degli algoritmi. Le piattaforme devono spiegare quali sistemi automatizzati usano, quali dati e parametri pesano sulle decisioni e perché un account può essere sospeso. L’informativa va data entro il primo giorno di lavoro, ai candidati già prima della selezione. Valutazioni e recensioni diventano portabili.
  • Decide una persona, non l’algoritmo. Limitare, sospendere o chiudere un account, o far cessare il rapporto, spetta solo a un essere umano: altrimenti la decisione è nulla. Unica eccezione, la sospensione fino a 72 ore per frodi o sicurezza.
  • Spiegazione e riesame. Spiegazione scritta entro 15 giorni, un referente dedicato, risposta al riesame entro 14 giorni. La decisione che viola i diritti va corretta entro 14 giorni, altrimenti scatta il risarcimento.
  • Sicurezza e tutele collettive. La valutazione dei rischi include quelli psicosociali ed ergonomici legati agli algoritmi. Arrivano canali di segnalazione contro violenze e molestie, canali privati tra lavoratori e rappresentanti, il divieto di ritorsioni e l’onere della prova a carico della piattaforma in caso di licenziamento ritorsivo.
  • Dati alle autorità. Con un’unica trasmissione al SIISL le piattaforme comunicano numero di lavoratori, ore, redditi medi, condizioni contrattuali e intermediari, con aggiornamento semestrale (annuale per le PMI). Le regole tecniche arriveranno con un decreto ministeriale entro 180 giorni.
  • Sanzioni. Le applica l’Ispettorato nazionale del lavoro e arrivano a 30.000 euro per chi non corregge un sistema automatizzato discriminatorio. Raddoppiano se la violazione incide sul compenso, coinvolge più di 50 lavoratori o porta a sospensione dell’account o cessazione del rapporto.

I prossimi passi

Manca la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri, attesa in tempo per l’entrata in vigore del 2 dicembre. L’attuazione è a costo zero: le amministrazioni useranno le risorse esistenti e il tavolo di monitoraggio con le parti sociali, istituito al Ministero del Lavoro, non prevede compensi.

Pubblichiamo di seguito il testo integrale dello schema di decreto, nella versione del 28 ottobre 2026 rivista dal Ministero del Lavoro dopo le osservazioni del Ministero dell’Economia. Sono 28 articoli in sette capi: dall’ambito di applicazione alla gestione degli algoritmi, fino alle modifiche al Testo unico sulla sicurezza (d.lgs. 81/2008), alla disciplina dei contratti di lavoro (d.lgs. 81/2015) e agli obblighi informativi verso i lavoratori (d.lgs. 152/1997).

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