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Dirigenza delle Funzioni Centrali dal CCNQ Aree e Comparti del 13 luglio 2016. Il CCNL,
triennio 2016-2018 li ha collocati all’interno della sezione dedicata ai Professionisti.
Vista la sostanziale coincidenza di ruolo, funzioni e attività di questo personale medico
con l’omologo del SSN, già l’accordo attuativo dell’art 94 del CCNL 11 ottobre 1996
assicurava, sotto il profilo della valenza della funzione “… una sostanziale omogeneità di
trattamento rispetto al personale medico degli altri settori, ivi compreso in primo luogo quello del Servizio
sanitario nazionale, tenendo anche conto delle esperienze maturate e delle realtà presenti nei contesti di
riferimento nazionali ed europei”. In ottemperanza a tale proponimento, sono stati fin da allora
previsti istituti normativi sovrapponibili a quelli del D. Lgs. 502/1992. All’art. 3, l’orario
di lavoro è stato fissato a 38 ore settimanali, anziché 36 come per gli altri dipendenti del
comparto. All’art. 4 sono state definite identiche modalità di aggiornamento professionale
e espletamento di obblighi formativi (ECM). All’art. 8 è previsto l’esercizio della libera
professione intramuraria, in applicazione delle normative richiamate dall' art. 94, comma
1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97, purché non in contrasto con le
finalità istituzionali dell'Ente.
Del resto, l’art. 13 della L. 222/1984, esplicitamente prevede che “Al personale medico degli
enti previdenziali si applicano integralmente gli istituti normativi previsti per i medici dalle norme di cui
all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833”.
Le previsioni contrattuali sono state confermate dalle discipline successive, ivi incluso il
CCNL 2016-2018, la cui dichiarazione congiunta n. 11, prevede che “con riferimento al
personale dell’area medica degli enti pubblici non economici di cui alla sezione III, titolo III, capo II, le
parti esprimono l’auspicio che, nei confronti di detto personale, sia possibile applicare, anche in forma
sperimentale, istituti e disposizioni previste per i medici del servizio sanitario nazionale, nell’ambito degli
strumenti di regolazione attivabili presso gli enti, nel rispetto del presente CCNL e delle relazioni sindacali
da questo previste”.
La vigente disciplina contrattuale conferma inoltre quanto già previsto da tutte le
precedenti in ambito di esercizio di attività libero professionale intramuraria (art. 100,
comma 2, lettera b).
Nel sistema italiano di Welfare, l’Inail riveste un ruolo di primissimo piano per qualità e
ampiezza del contributo offerto a garanzia della prestazione sanitaria e socio-sanitaria;