Fisco e Dintorni
Pignoramento esattoriale sul conto: inclusi anche gli accrediti futuri

Cav. Antonio Sorrento - Pres. PIN
Con Sentenza n.28520/2025 i giudici della Cassazione hanno stabilito che il vincolo del pignoramento dell’Agente della Riscossione si estende non solo alle somme presenti sul conto al momento della notifica, ma anche agli accrediti dei 60 giorni successivi. PIN ne parlerà al convegno del 28 novembre.
La vicenda giudiziaria trae origine dall’azione promossa da una società contro il proprio istituto di credito.
Nello specifico, l’Agente della Riscossione aveva notificato alla Banca un atto di pignoramento speciale ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973. La Banca aveva provveduto al versamento delle somme esistenti al momento della notifica, ma successivamente aveva trasferito al Fisco anche gli ulteriori importi accreditati sul conto corrente del debitore nei successivi 60 giorni.
La società debitrice riteneva illegittimo tale ulteriore trasferimento, sostenendo che il pignoramento dovesse vincolare solo il saldo attivo esistente al momento della notifica.
Sia il Tribunale di Udine che la Corte d’Appello di Trieste avevano accolto la domanda della società, ritenendo illegittimo l’operato della Banca.
La Banca, di conseguenza, proponeva ricorso per Cassazione.
Al riguardo, fa sapere il Presidente di Partite Iva Nazionali, il Cav. Antonio Sorrento “Con la sentenza n.28520, depositata il 27.10.2025 la Corte Suprema di Cassazione, sez. 3° civile, ha messo un punto fermo su una delle questioni più dibattute in materia di esecuzione forzata esattoriale: l’efficacia temporale del pignoramento speciale di crediti (art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973) sul conto corrente bancario del debitore. Parleremo di questa sentenza il prossimo 28 novembre al Convegno gratuito organizzato a Reggio Calabria rivolto a professionisti e imprese (si veda locandina ).
Il pignoramento speciale esattoriale (art. 72-bis D.P.R. 602/1973) è riconosciuto dalla giurisprudenza come una vera e propria azione esecutiva in forma speciale. La Corte ha chiarito che, al pari del pignoramento ordinario, anche la procedura esattoriale può avere ad oggetto crediti futuri ed eventuali, purché derivanti da un rapporto di base già esistente (quale, appunto, il contratto di conto corrente bancario).
Sul punto fanno sapere il Dott. Danilo Romano e l’Avv. Matteo Sances, del comitato scientifico di PIN, “I Supremi Giudici hanno sancito che <<…nel pignoramento speciale esattoriale … laddove esso abbia ad oggetto il saldo attivo derivante da un rapporto di conto corrente bancario, è soggetto al vincolo di cui all'art. 546 c.p.c. e va versato direttamente all’agente della riscossione, da parte della banca terza pignorata>>”, inoltre i giudici continuano facendo presente che risulta pignorato “il saldo attivo del conto corrente, anche se maturato dopo il pignoramento, quanto meno … nel corso dello spatium deliberandi di sessanta giorni dal pignoramento previsto dalla norma … indipendentemente dalla circostanza che, al momento del pignoramento, il saldo stesso fosse negativo ovvero fosse positivo e indipendentemente dalla circostanza che, in tale ultimo caso, il relativo credito (cioè, il saldo attivo eventualmente esistente al momento della notifica dell'ordine di pagamento diretto) sia stato già pagato all'agente della riscossione>>".
Pertanto, i giudici, sulla scorta del predetto principio di diritto, accogliendo il ricorso dell’istituto di credito hanno cassato la sentenza d’appello stabilendo che il vincolo pignoratizio si estende al saldo attivo del conto corrente maturato dopo la data del pignoramento. Questo vincolo rimane efficace almeno per tutto il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto.
Ne deriva che il termine di sessanta giorni non è una mera scadenza procedurale ma costituisce il termine concesso al terzo (ossia alla banca) per verificare la propria posizione e adempiere spontaneamente all’ordine di pagamento. Durante questa “finestra”, l’azione esecutiva è pienamente operante anche sui nuovi accrediti, che si ritengono immediatamente vincolati al fine di soddisfare il credito erariale.
Come anticipato, tale sentenza verrà esaminata il 21 novembre al prossimo convegno a Reggio Calabria organizzato da Partite Iva Nazionali, Movimento Consumatori, MCL Reggio Calabria e MilanoPercorsi.
