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L’articolo 12 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144 ha rifinanziato il Fondo destinato
all’erogazione del bonus trasporti con l’incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per
l’anno 2022.
Infine, l’articolo 3, comma 14, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha limitato la disponibilità
complessiva del Fondo bonus trasporti, con la riduzione di 50 milioni, portando, in
definitiva, l’ammontare del fondo in questione a 140 milioni.
Alla data del 1° marzo 2023, a fronte di 2461 istanze pervenute al 28 febbraio 2023, è stata
riscontrata la legittimità di 1834 richieste di rimborso, per una spesa di euro
142.715.342,05, di cui 70.273.044,48, già liquidate (decreto direttoriale n. 40/275 del 19
ottobre 2022, decreto direttoriale n. 40/326 del 15 novembre 2022, decreto direttoriale n.
40/393 del 07 dicembre 2022).
Risultano, peraltro, in fase di istruttoria n. 3 ulteriori istanze, per un onere pari ad euro
15.318, 23.
Considerato lo stanziamento previsto a legislazione vigente e le istanze pervenute oltre il
31 dicembre 2022 e fino al 28 febbraio 2023, si evidenzia, dunque, l’impossibilità di poter
liquidare tutte le somme correttamente rendicontate, stante il superamento del limite di
spesa per l’anno 2022, per l’importo di euro 2.730.660,28 (= 142.715.342,05 + 15.318,23
– 140.000.000).
Con l’emendamento in esame, pertanto, si propone di utilizzare, nei limiti del predetto
importo, le risorse previste, per il 2023, dall’articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 2023,
n. 5, anche per le richieste di rimborso presentate al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, relativamente all’anno 2022, entro il 28 febbraio 2023.
Art. 28
L’intervento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma
esclusivamente una estensione, in coerenza con le finalità del Fondo in parola, dei suoi
possibili utilizzi.
Art. 29