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Fisco e Dintorni
Durc negativo illegittimo in assenza di irregolarità rilevanti

L’INPS non può rilasciare il DURC negativo solo perché il contribuente non è riuscito a sanare l’irregolarità formale.

È quanto affermato dal Tribunale di Roma che, con una recentissima pronuncia, ha accolto il ricorso presentato da una società che aveva impugnato il DURC negativo rilasciato dall’INPS (Tribunale di Roma, sentenza n.1490 del 14.02.2019 - per ricevere gratuitamente questa e altre sentenze iscriviti alla nostra newsletter ).

Nel caso in questione, la società si vedeva rilasciare un Durc negativo dall’INPS a causa di un debito contributivo. Tuttavia tale debito era inesistente, in quanto avrebbe dovuto essere compensato con un credito che la contribuente vantava nei confronti dell’Istituto. A seguito di compensazione il debito residuo risultava di poche centinaia di euro che la contribuente, benché in ritardo, aveva provveduto a saldare.

In accoglimento del ricorso proposto dalla società, il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimo il Durc negativo poiché ciò non risulta previsto dalla norma.

In particolare, con la presente sentenza, dopo esser stato ricostruito complessivamente il sistema normativo relativo al rilascio del “documento unico di regolarità contributiva”, è stato affermato che “il sistema normativo persegue un bilanciamento tra la necessità di accertamento immediato della situazione contributiva dell’impresa e la necessità che il contribuente non si veda negare il DURC per inadempienze inesistenti, dando per esistenti le violazioni già accertate e comunicate alla data della richiesta, o risultanti come tali da autodichiarazioni, con atti contro i quali il contribuente non abbia a quella data azionato i rimedi. Alla luce di tale ricostruzione complessa del sistema, negare il DURC solo perché il contribuente non è stato in grado in 15 giorni di mettere capo ad un’incongruenza intrinseca di qualche denuncia contributiva, oltre ad apparire illegittimo per mancanza di fondamento normativo, appare anche contraddittorio ed irriconducibile a qualunque riconoscibile canone di razionalità/ragionevolezza”.

Secondo il giudice, dunque, il DURC può essere negativo solo qualora sussistano delle irregolarità sostanziali relative agli obblighi contributivi.

Per converso, viene sottolineato come non esista alcuna norma che impedisca il rilascio del DURC dinanzi a irregolarità formali derivanti da un errore da parte del contribuente.

Tale errore, come sottolineato nella sentenza in commento, non consente di parlare di denuncia infedele od omissione, in quanto l’INPS attraverso opportuni accertamenti è in grado di verificare autonomamente dov’è l’errore e l’ammontare del contributo dovuto.

Tale pronuncia risulta di rilevante interesse, in quanto finalmente il Tribunale di Roma ha delineato i confini all’interno dei quali l’INPS può operare per gestire il DURC.

Dott.ssa Francesca Montevero

Avv. Matteo Sances

www.centrostudisances.it

www.studiolegalesances.it

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    #durcnegativo #durc #inps





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