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Fisco e Dintorni
Impugnazione con estratto di ruolo: soddisfazione dei professionisti
da sx: Dott.ssa D. Dragone e Dott.ssa M.A.Carta

A seguito della rivoluzionaria sentenza del Tribunale di Tivoli n.1223/22 che ammette l’impugnazione delle cartelle esattoriali attraverso gli estratti di ruolo, arrivano i primi commenti dei professionisti “Finalmente un’interpretazione della legge nel rispetto dei principi costituzionali di difesaL’associazione Partite Iva Nazionali (PIN) rilascia la sentenza a tutti i cittadini interessati e preannuncia nuovi progetti di legge a difesa dei contribuenti.

 

E’ argomento caldo di discussione tra commercialisti e avvocati la  sentenza del Tribunale di Tivoli, sezione lavoro, n.1223/22 passata in giudicato recentemente.

Come già evidenziato nei giorni scorsi, infatti, il motivo di tanto interesse tra i professionisti e i contribuenti, deriva dal fatto che il Giudice ha ritenuto ammissibile l’opposizione avverso gli atti esattoriali attraverso gli estratti di ruolo rilasciati dal concessionario della riscossione nonostante il divieto introdotto da una norma nel 2021.  In pratica, il contribuente –  difeso in giudizio dagli Avv.ti Sergio Patrone e Matteo Sances – è riuscito in questo modo a far accertare la prescrizione quinquennale di decine di migliaia di contributi previdenziali illegittimi.

Il motivo di tanto clamore” spiegano le Dottoresse Maria Antonietta Carta e Donatella Dragone, commercialiste in Milano e dirigenti di PIN Lombardia “deriva dal fatto che il legislatore nel 2021 ha introdotto una norma (ossia il comma 4bis dell’articolo 12 del DPR 602/73 con il DL 146/2021) allo scopo di evitare azioni legali basate sull’impugnazione degli estratti di ruolo. La predetta norma vieta dunque ai contribuenti di agire in giudizio laddove scoprano di avere debiti erariali solo grazie al  rilascio dell’estratto di ruolo allo sportello di Agenzia Entrate Riscossione (ciò avviene soprattutto laddove gli atti esattoriali risultino notificati male dal concessionario)”.

Ebbene, in merito a ciò la sentenza chiarisce che “La menzionata preclusione, però, non comporta la decadenza …. di chiedere l’accertamento negativo del debito contributivo in seguito al decorso del termine di prescrizione maturato successivamente alla notifica della cartella”.

In pratica, ribadisce la Dott.ssa Dragone “Il Tribunale ha chiarito come il divieto di opporsi agli atti esattoriali attraverso gli estratti di ruolo sussista solo laddove il contribuente contesti di non aver mai ricevuto gli atti ma NON quando eccepisce il venir meno delle pretese successivamente alla notifica degli stessi e non contesta la notifica dei predetti atti. In quel caso, la produzione nel processo degli estratti di ruolo ha solo la finalità di evidenziare al giudice la persistenza delle somme nonostante la prescrizione delle stesse. Data l’importanza di questa sentenza abbiamo deciso di organizzare nelle prossime settimane un convegno su Milano al fine di confrontarci con altri professionisti e contribuenti. Nel frattempo, come già ribadito più volte dal Presidente Nazionale di PIN, il Dott. Antonio Sorrento, siamo lieti di condividere questa sentenza con tutti coloro che avranno piacere di leggerla facendo una semplice richiesta alla nostra mail: presidenza@partiteivanazionali.it ”. 

 

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