La Rottamazione Quinquies non aiuta chi paga - Affaritaliani.it

Fisco e Dintorni

Ultimo aggiornamento: 16:21

La Rottamazione Quinquies non aiuta chi paga

La prima bozza della legge di bilancio 2026 sconforta i contribuenti che con mille sofferenze si sono indebitati per pagare le poche (e altissime) rate della rottamazione Quater.

La possibilità di spalmare in 54 rate bimestrali il debito, scontato delle sanzioni e interessi, dalla rottamazione Quinquies non è ammessa per coloro i quali hanno sempre pagato la quater (che costringe i contribuenti a pagare con rateazione massima di 18 rate).

 

Ciò è quanto denunciato dal Presidente di Partite Iva Nazionali, il Cav. Antonio SorrentoIl nostro comitato scientifico ci ha segnalato il testo del disegno di legge e siamo rimasti basiti dopo aver letto l’art. 23 intitolato “Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione” (si veda il disegno della legge di bilancio 2026 completo su www.partiteivanazionali.it – sez. Documenti) . Ecco perché abbiamo presentato una nuova petizione in Senato per segnalare la grave differenza di trattamento tra coloro i quali hanno sempre pagato e chi è invece decaduto”.

 

Continua l’Avv. Matteo Sances che fa parte del comitato scientifico di PIN “Il nostro intento è sempre quello di informare i contribuenti in merito ai propri diritti ma anche di segnalare in maniera costruttiva alle istituzioni ciò che non va. Per questo motivo abbiamo presentato una nuova petizione che si va ad aggiungere a quelle già presentate e che sono in corso di esame”.

 

A seguire si riporta uno stralcio dell’art.23 della legge di bilancio 2026

 

(ART. 23.
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.

 

commi ..... omississ ...

comma 18. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 17:
a) pur se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:
1) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
2) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
3) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
4) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
5) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
b) anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l’inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:
1) dell’articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
2) dell’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.
comma 19. Non possono essere estinti secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 17 i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:
a) dell’articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
b) dell’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15
).