Fisco e Dintorni

Perché é fondamentale la riforma del Garante del Contribuente?

Dott. Stefano Sfrappa

Reca numero di pubblicazione 964 la Petizione presentata dalle cinque associazioni di categoria pubblicata in Senato, con cui si chiede al Governo la riforma della figura del Garante del Contribuente (si veda petizione)

Per realizzare l’assunto in base al quale non si può abbandonare il contribuente all’indiscriminato esercizio del potere di imposizione, può essere chiamato in causa soprattutto l’articolo 24 della nostra costituzione che prevede il diritto di difesa e l’articolo 97 che prescrive il buon andamento e l’imparzialità della PA.

Lo Statuto del contribuente previsto dalla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 deriva da tale principi ed è in vigore ormai da 21 anni. E’ nato proprio per attenuare lo squilibrio nei rapporti di forza tra ente impositore e contribuente (specie se piccolo), ma è stato sistematicamente disapplicato dal Legislatore e dall’Amministrazione finanziaria.

Nell’ambito dello stesso Statuto, il Garante del contribuente ( definito anche “custode” dello stesso), è previsto dall’articolo 13 e la sua denominazione è forse fuorviante perché non è un difensore civico del contribuente bensì una figura di interposizione tra contribuente e PA che verifica il rispetto delle norme, del codice di comportamento dei dipendenti dell’AF e dei termini di procedura.

Lo stesso è definito dalla norma come organo autonomo ed (attualmente) monocratico scelto o nominato dal Presidente della Commissione Tributaria Regionale tra magistrati, professori universitari e (almeno  teoricamente) anche da Avvocati e Commercialisti.  Le  funzioni di segreteria e tecniche per il suo funzionamento,  sono assicurate dagli uffici delle direzioni regionali delle entrate presso le quali è istituito ( con qualche primo dubbio pertanto sulla sua concreta autonomia dalle parti in gioco).

Tra le sue numerose attribuzioni, interessano da vicino il contribuente quelle riguardanti :

  • la richiesta di chiarimenti agli uffici competenti;
  • la proposizione di raccomandazione agli stessi;
  • l’attivazione di procedure di autotutela;
  • l’accesso ai pubblici uffici per controllare la funzionalità dei servizi al contribuente;
  • il richiamo agli uffici sul rispetto del dovere di informazione e dei termini per il rimborso di imposte.

Ma allo stato attuale, a fronte di questi compiti il Garante non ha poteri coercitivi, o autoritativi o disciplinari nei confronti dei dipendenti dell’AF ma soltanto un potere di persuasione finalizzato a migliorare la trasparenza e la fiducia del contribuente nei confronti del fisco che si riflettono indirettamente sulla fedeltà fiscale (un contribuente che si sente vessato probabilmente si vendica assumendo il ruolo di evasore fiscale).

A conferma della debolezza del suo ruolo, i suoi atti non sono impugnabili ed allo stato attuale si ricorre prevalentemente al Garante in  autotutela nel caso siano spirati i termini per la proposizione del ricorso tributario o per lamentare  il comportamento del singolo dipendente o Funzionario dell’AF.

Tanto premesso, si ritiene che il suo ruolo possa, anzi debba essere valorizzato innanzitutto dotando il suo ufficio di maggiori risorse,  umane e finanziarie, ad esempio utilizzando le risorse messe oggi a disposizione dal PNRR. Servirebbe inoltre una maggiore informazione sul suo ruolo e prima ancora sulla sua esistenza (!), sconosciuta talvolta anche dagli addetti ai lavori.

Ma crediamo che si possa facilmente immaginare anche una sua diversa e più compiuta configurazione anche con l’attribuzione dei seguenti compiti :

  • verifica dell’effettività del principio di contradditorio endoprocedimentale;
  • intervento sostitutivo del Garante nel caso di inerzia dell’Ente impositore;
  • verifica del rispetto di una futura “carta dei servizi fiscali”;
  • mediazione tributaria, prevista dall’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 per le controversie inferiori ad euro 50.000,00.

Quest’ultima sarebbe un’innovazione importantissima all’insegna della “terzietà” perché, come notiamo, attualmente la mediazione tributaria è gestita da altro funzionario della stessa Agenzia delle entrate che ha emesso l’avviso di accertamento originario. E ciò potrebbe anche consentire di accelerare la deflazione del contenzioso tributario.

Ma personalmente, ritengo che  questa figura di “garanzia costituzionale” potrebbe anche svolgere un ruolo di vigilanza e controllo in ordine all’uniformità di comportamento degli Uffici  nel caso di accertamenti fondati su criteri presuntivi di ricostruzione della materia imponibile ( come ad esempio il redditometro o gli ISA). Si potrebbe inoltre anche prevedere un’attività sistematica di coordinamento dei 21 Garanti, istituendo/valorizzando  prassi di comportamento o istituendo e aggiornando una “carta dei servizi fiscali”, già prevista per altri servizi ai cittadini.

Con riferimento all’esigenza di un organismo o comunque di un’attività sistematica di coordinamento tra Garanti, ricordiamo pochi mesi fa le istanze rivolte da professionisti ed associazioni di Commercialisti a tutti i Garanti d’Italia, finalizzate a chiarire la non obbligatorietà nella riproposizione di dati nei dichiarativi fiscali già noti all’AF in violazione dell’articolo 6 comma 4 dello Statuto del contribuente. Nel caso di specie, quelli relativi ai contributi concessi per fronteggiare l’epidemia. I Garanti hanno risposto diligentemente alla sollecitazione ma in maniera disorganica ed autonoma fornendo risposte differenti. Crediamo invece che sarebbe stato preferibile una risposta univoca (e quindi di per sé più forte ), da parte di un organismo unitario.

In conclusione, dopo più di 20 anni dalla sua istituzione, possiamo dire che il Legislatore ha ben intercettato con lo Statuto la necessità di garantire il contribuente da possibili soprusi, ma tuttavia si ha l’impressione che ci sia stata una certa titubanza o timidezza se non addirittura paura nella definizione concreta del ruolo del Garante. Che tra l’altro si presenta oggi con un vizio originario in sede di sua nomina o elezione perché è scelto dalla Commissione Tributaria Regionale la cui composizione è determinata del Ministero delle Finanze. Ma allora come può essere sopra le parti?

Meglio sarebbe dunque ripristinare la collegialità (venuta meno dal 1 Gennaio 2012 con la L. n. 183/2011), valorizzando il ruolo dei professionisti che si occupano di diritto tributario e ripensando al ruolo del Garante (o meglio ancora rifondandolo) attingendo anche alle esperienze di derivazione comunitaria.

Insomma, se è molto difficile riformare lo Statuto del contribuente e la Giustizia Tributaria, che almeno si inizi dalla riforma del Garante del contribuente che tra l’altro crediamo possa essere di più facile realizzazione.