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Fisco e Dintorni
Reati fiscali e Giudice competente: interviene la Cassazione

Le questioni relative ai reati di omesso versamento dell’IVA tornano alla ribalta grazie ad una recentissima sentenza della Corte di Cassazione Penale (Cass. Pen., Sez. III, sent. n.17060 del 10.01.19), nuovamente chiamata a pronunciarsi sull’individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere e a decidere sulla rilevanza penale di talune condotte riguardanti imposte non versate.

In particolare, nella vicenda, l’imputato ricorreva in Cassazione lamentando l’incompetenza del giudice penale dinanzi al quale si era celebrato il processo perché individuato in base all’ubicazione della sede legale della società, comunque, diversa da quella che era stata al momento della consumazione del reato.

I Giudici, però, non accolgono l’eccezione, discostandosi sorprendentemente dai propri precedenti giurisprudenziali per una serie di aspetti tecnico-giuridici che ruotano attorno alla normativa penale sui reati tributari. Secondo la Suprema Corte, infatti, per i reati di omesso versamento è competente il giudice del luogo dove è stata accertata la violazione e non quello del domicilio fiscale del contribuente.

Per chiarirne i profili, abbiamo chiesto delucidazioni all’Avv. Matteo Sances e all’Avv. Elita Lorena D’Amilo, esperti di diritto tributario e diritto penale.

Avv. Sances, perché ritiene la questione particolarmente meritevole di attenzione?

Negli ultimi tempi, si è assistito ad una dematerializzazione dei pagamenti dovuta al fatto che le imposte devono essere versate in via telematica, mediante Modello F24 ed avvalendosi di intermediari a ciò abilitati.

Conseguentemente, è divenuto impossibile riconoscere con assoluta certezza il luogo ove si sarebbe tenuto il comportamento omissivo, come vorrebbe l’art. 18 del D.Lvo n. 74/2000 (articolo intitolato “Competenza per Territorio”).

Dunque, se prima dell’introduzione dei sistemi telematici era semplice individuare il luogo della consumazione dell’illecito, di regola coincidente con la sede operativa del contribuente, ora potrebbe essere necessario ricorrere all’impiego di criteri sussidiari qual’è, appunto, quello del luogo dove l’Agenzia delle Entrate svolge materialmente l’attività di accertamento sugli omessi versamenti delle imposte.

Indiscutibilmente, questi profili vanno opportunamente scandagliati avuto anche riguardo alle esigenze tipiche del diritto processuale penale che con quelle del diritto tributario vanno intrecciandosi.

Avv. D’Amilo, ci può spiegare la problematica alla luce dei criteri applicabili?

 

Ebbene, è ormai indubbio che le condotte di omesso versamento dell’IVA, oltre una certa soglia, costituiscano reato; le regole generali del codice penale prevedono che il giudice territorialmente competente a conoscere e a decidere della causa sia quello del luogo dove si è consumato il delitto.

Tuttavia - come ha anticipato il collega Sances - il processo di dematerializzazione dei pagamenti, da ultimo introdotto dalle norme fiscali, sta facendo vacillare ogni certezza circa il luogo di consumazione dell’illecito, cosi da rendere arduo individuare la competenza per territorio del giudice nel luogo della sede operativa del contribuente; sicché, secondo la Corte, questa andrebbe  determinata nel luogo di accertamento dell’omissione stessa.

La decisione ha una sua peculiare risonanza nella materia perché rivoluziona quel costante orientamento giurisprudenziale che attribuiva la competenza a conoscere del delitto al giudice del luogo in cui, fondamentalmente, doveva avvenire il pagamento delle imposte.

Qual’è il vostro parere sulla decisione della Corte?

Bisogna prendere atto delle ripercussioni avute nel mondo del diritto per via della introduzione dei sistemi telematici per il versamento delle imposte, così da rendere problematica, in caso di reato, l’applicazione dei criteri ordinari previsti dall’art. 8 del codice penale, ovvero dall’art. 18 del citato D.Lvo n. 74/2000.

L’innovativo pensiero della III^ Sezione della Corte di Cassazione potrebbe, allora, apparire pacificamente condivisibile non foss’altro che si pone in netto contrasto con il precedente e consolidato orientamento, tanto da far suscitare qualche perplessità circa la giustezza dell’uno o dell’altro parametro.

A questo punto, crediamo in un intervento risolutivo da parte delle Sezioni Unite che, di sicuro, non tarderà ad arrivare.

Ringraziamo gli Avv.ti D’Amilo e Sances per gli importante chiarimenti forniti.

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    #reatifiscali #cassazione #fisco





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