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Finanza

Secondo quanto si legge sull’ANSA, la Commissione UE adotta questa settimana il “Regulatory Technical Standards” sui requisiti degli asset che possono rientrare nel bail-in. Ma a differenza dell'EBA, l'autorità bancaria europea, la Commissione non fisserà con precisione il requisito dell'8%, ovvero il “minimo” di asset richiesti alle banche fallite prima di poter essere “salvate” con i fondi del salva-banche.

Ma anche se la Commissione non lo inserirà nel suo regolamento, non significa che esso non valga: secondo quanto spiegano esperti della Commissione, l'8% è la soglia delle cosiddette “Minimum Requirement for Elegible Liabilities (MREL)” fissata dall'autorità di risoluzione bancaria europea, il Single resolution board, a cui l'Unione Bancaria ha dato il potere di decidere su come “risolvere” una banca dopo che la BCE ne abbia evidenziato il fallimento. La differenza con il regolamento dell'EBA, dunque, non cambia la sostanza dell'operazione di bail-in, che viene comunque gestita dall'autorità di risoluzione, la quale può anche decidere un target diverso (ma mai sotto l'8%).

Ricordiamo che il bail-in è entrato in vigore il primo gennaio 2016 e si applica sia al debito esistente sia a quello di nuova emissione.

Lo strumento del bail-in si contraddistingue per essere uno strumento molto complesso e di difficile applicazione uniforme perché potenzialmente soggetto ad ampia discrezionalità delle autorità di risoluzione nazionali. Proprio per cercare di garantire uniformità di applicazione in tutta l’Unione e dare certezza agli enti soggetti alla BRRD (la Banking Recovery and Resolution Directive – Direttiva 2014/59/UE) e soprattutto agli azionisti e ai creditori, l’EBA ha emanato una serie di linee guida e di norme tecniche di regolamentazione. Certezza delle norme e applicazione uniforme delle stesse sono due principi e obiettivi chiave per un’applicazione di successo delle norme della BRRD  nell’Unione, soprattutto in caso di risoluzione di enti che hanno un’operatività transfrontaliera.

All’European Banking Authority, istituita con Regolamento (UE) n. 1093/2010 del 24 novembre 2010, sono attribuiti gli obiettivi di contribuire alla stabilità e all’efficacia a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario, migliorando il funzionamento del mercato interno, con particolare riguardo a un livello di regolamentazione e di vigilanza valido, efficace e uniforme, rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza nonché assicurare che il rischio di credito e altri rischi siano adeguatamente regolamentati e oggetto di opportuna vigilanza.

Paolo Brambilla

 

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