“Gentile Avvocato,
sono una ragazza di 32 anni incinta al quinto mese. Purtroppo, il papà del bambino ha avuto un drammatico incidente e, al momento, è in coma. Qualora non dovesse risvegliarsi, la bambina prenderà il suo cognome o il mio? Grazie per la risposta, spero Lei possa aiutarmi a chiarire almeno questo dubbio in un momento così doloroso per me. Lucia”
Gentile Signora,
per rispondere alla Sua domanda devo sapere se Lei e il padre della bambina siete sposati oppure no. In un caso o nell’altro, la situazione cambia moltissimo.
Qualora i genitori fossero sposati, infatti, vigerebbe il principio della “presunzione di paternità” secondo il quale la legge impone di “presumere”, appunto, che il papà del bambino sia il marito della mamma incinta. Non è necessario, quindi, quando il minore nascerà, che il padre compia alcun atto di riconoscimento. Il bambino nato da genitori sposati, poi, assumerà il cognome del padre.
Diversamente, qualora mamma e papà non fossero coniugati, nel momento della nascita, il padre dovrà subito provvedere personalmente al riconoscimento del bebè recandosi in anagrafe (questo adempimento può essere compiuto anche direttamente in ospedale dopo il parto). Il bambino prenderà il cognome del genitore che per primo lo avrà riconosciuto. Pertanto, possiamo assistere a tre diverse ipotesi: il riconoscimento viene eseguito da entrambi i genitori contemporaneamente, solo dalla mamma oppure prima dalla madre e, successivamente, anche dal papà. Nel primo caso, il minore assumerà il cognome del padre. Nel secondo, quello della madre. Nel terzo, il bambino prenderà il cognome della mamma e, poi, sarà possibile aggiungere, anteporre o sostituire anche quello del papà qualora quest’ultimo lo riconoscesse.
Riassumendo, quindi, se Lei e il papà del bambino siete già sposati, il minore assumerà il cognome del padre. Se non siete sposati e, alla nascita, il padre sarà ancora in coma oppure sarà deceduto, il minore assumerà il Suo cognome poiché l’uomo non avrà avuto modo di riconoscere il bambino. Infine, può anche succedere che il padre si risvegli dal coma dopo la nascita del minore (quando avrà già assunto il Suo cognome). In questo caso, potrete decidere di sostituire il cognome del bambino con quello paterno (oppure aggiungerlo al Suo).
La questione sul cognome è davvero molto spinosa e, ancora oggi, è oggetto di dibattito Costituzionale. Secondo alcune pronunce giurisprudenziali, infatti, la predilezione del cognome paterno, rappresenta violazione di alcuni principi costituzionali. Per esempio, dell’art. 2 della Costituzione sotto il profilo della tutela dell’identità personale e dell’art. 3 della Costituzione in relazione all’ uguaglianza uomo/donna.
Proprio recentemente, il 17 febbraio 2021, un’ordinanza della Corte Costituzionale ha riassunto analiticamente le violazioni costituzionali che la nostra legge comporterebbe e ha espressamente affermato che, oggi, si rende necessario risolvere la questione di legittimità costituzionale.
* Studio Legale Bernardini de Pace
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