I blog riportano opinioni degli autori e non necessariamente notizie, in ossequio al pluralismo che caratterizza la nostra Testata.
A- A+
L'avvocato del cuore
Figli non riconosciuti: come obbligare il padre a versare il mantenimento?

“Buongiorno Avvocato, mi chiamo Paola ho 38 anni e 5 anni fa ho dato alla luce un bimbo meraviglioso, Angelo. Sono una mamma single e mio figlio non è mai stato riconosciuto dal padre. Ho bisogno che il padre di Angelo mi aiuti a mantenere il piccolo, perché io con il mio stipendio non potrei garantirgli un futuro. Cosa posso fare se non riesco a convincere il padre? C’è un modo per obbligarlo a mantenerlo? La ringrazio anticipatamente.”

L’Italia è uno di quei paesi nei quali un padre su dieci, dopo aver messo incinta la compagna se la da a gambe levate. D’altra parte, sempre più frequentemente, madri di figli ripudiati fanno ricorso al Tribunale per veder tutelati i diritti dei loro bambini a essere mantenuti, istruiti ed educati da entrambi i genitori. L’aumento delle domande non è casuale, sarà il cambiamento dei costumi, il progresso, la semplificazione della normativa; fatto sta che le donne hanno preso coraggio. Anche perché, oggi, dichiarare di avere avuto un bambino fuori dal matrimonio fa sempre meno notizia, e accertare la paternità è diventato facile grazie al test del DNA.  

Ma torniamo a noi, cara Paola; se il Suo ex compagno non ha riconosciuto Angelo al momento della nascita, Lei potrà adire il Tribunale per ottenere il riconoscimento giudiziale di paternità. Questa azione, prevista dal codice civile all’art. 269, consente al figlio, riconosciuto da un solo genitore di ottenere dal Tribunale il riconoscimento anche da parte dell’altro genitore.

Vediamo nel dettaglio come funziona. L'art. 269 c.c, nel disciplinare l'istituto della dichiarazione giudiziale di paternità e/o maternità, statuisce: "La paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate, nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo; la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità". Nel nostro ordinamento, quindi, chi è nato fuori dal matrimonio e non è stato riconosciuto alla nascita da uno dei genitori, può promuovere un'azione davanti al Tribunale per ottenere una sentenza dichiarativa della filiazione -che ai sensi art. 277 c.c.- produce gli stessi effetti del riconoscimento. La ratio della norma è chiara, e si ricava dal principio cardine che regola il diritto di famiglia: “l’interesse superiore del minore”. Infatti, l’azione di riconoscimento di paternità è finalizzata non solo al riconoscimento dello status giuridico, ma anche al riconoscimento di un contributo al mantenimento per il figlio, al quale il genitore per legge non può sottrarsi.

Questa azione può essere promossa dal figlio in ogni tempo (è imprescrittibile), nonché dalla madre nell’interesse del minore. Le anticipo che in giudizio dovrà essere fornita la prova della paternità, che può essere data con ogni mezzo. A tal proposito, va ricordato, che la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra madre e il preteso padre, all’epoca del concepimento, non costituiscono prova della paternità. In verità la prova regina è costituita dalle indagini genetico ematologiche (esame comparativo DNA), con una attendibilità vicina al 100%. Ma se il padre si rifiutasse di sottoporsi al test? In questo caso, la giurisprudenza pacifica dispone che il rifiuto ingiustificato dell’uomo a sottoporsi al test costituisce un comportamento tale da poter dedurre il tacito riconoscimento della paternità. In altre parole, basta il semplice rifiuto a sottoporsi all’esame del DNA per far dichiarare al Giudice la paternità e il rapporto di filiazione. È dunque inutile per l’uomo (se non addirittura controproducente) non collaborare all’accertamento giudiziale della paternità.

Infine, il Tribunale accertata la fondatezza della domanda, emetterà una sentenza che produrrà gli effetti del riconoscimento: in pratica, si verifica ciò che sarebbe accaduto se il padre avesse riconosciuto dal principio il figlio; quindi, il genitore avrà l’obbligo di mantenere, istruire ed educare il figlio. Come vede Signora, anche se il Suo ex compagno non vuole spontaneamente riconoscere Angelo, un altro modo c’è; Le dirò di più: considerato che al momento della nascita il bambino è stato riconosciuto solo da Lei, e di conseguenza ha dovuto provvedere in via esclusiva al suo mantenimento, il padre avrà l’obbligo, per il periodo anteriore alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità, di rimborsarLe “pro quota” le spese che Lei da sola ha sostenuto per Angelo fin dalla nascita.                                                           

*Studio legale Bernardini de Pace

 

 

 

 

 

 

 

Commenti
    Tags:
    figli non riconosciutifigli non riconosciuti mantenimentopadre non riconosce figliopadre non paga alimentipadre non paga mantenimentopadre non presente





    in evidenza
    Tra gli uomini più invidiati del momento: ecco chi è il marito manager di Annalisa

    Ritratto di Francesco Muglia

    Tra gli uomini più invidiati del momento: ecco chi è il marito manager di Annalisa

    
    in vetrina
    Affari in rete

    Affari in rete


    motori
    Renault avvia colloqui tecnologici con Li Auto e Xiaomi in Cina

    Renault avvia colloqui tecnologici con Li Auto e Xiaomi in Cina

    Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Angelo Maria Perrino - Reg. Trib. di Milano n° 210 dell'11 aprile 1996 - P.I. 11321290154

    © 1996 - 2021 Uomini & Affari S.r.l. Tutti i diritti sono riservati

    Per la tua pubblicità sul sito: Clicca qui

    Contatti

    Cookie Policy Privacy Policy

    Cambia il consenso

    Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri diritti esclusivi di terzi. Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso del materiale riservato, scriveteci a segnalafoto@affaritaliani.it: provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.