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L'avvocato del cuore
Morto il mio compagno, sono l'erede universale ma ho perso il testamento

Egregio Avvocato; è morto il mio compagno dopo aver fatto testamento, nominandomi erede universale, ma il documento non si trova più: cosa posso fare?

Diciamo subito che nel nostro ordinamento giuridico, un testamento deve necessariamente avere una forma scritta e che può sempre essere revocato o modificato nella medesima forma (art. 601 e seguenti del codice civile).

Nel Suo caso, si tratta di un testamento olografo, ovvero di un atto redatto in forma privata.

In linea generale, quindi, se manca il documento originale si potrebbe ragionevolmente presumere che il testatore lo abbia voluto revocare e lo abbia deliberatamente distrutto.

Il nostro ordinamento, tuttavia, consente di poter dimostrare avanti al Tribunale – ma ad alcune condizioni – l’esistenza e i contenuti del documento “smarrito” al momento della morte di un soggetto, in applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 2724 e 2725 del codice civile, con adeguate testimonianze.

Chi vuole dimostrare le ultime volontà indicate in un testamento che si assume “smarrito”, con le testimonianze appunto, deve però anzitutto provare che il predetto testamento ancora esisteva al momento della morte (il che farebbe ritenere che il testatore non lo abbia mai voluto revocare) e che lo stesso è stato perso o distrutto incolpevolmente.

In secondo luogo, sarà onere della parte dimostrarne dettagliatamente i contenuti.

Infatti, negli ultimi anni, la giurisprudenza ha esaminato a più riprese ipotesi di sparizione/smarrimento di schede testamentarie, arrivando ad affermare che la prova testimoniale per gli atti per i quali è richiesta la forma scritta, è ammessa a condizione che sia acquisita la prova di una serie di circostanze di fatto.

Ovvero: 1) l’esistenza del documento al momento della morte; 2) il suo contenuto, onde controllare la sua validità formale e sostanziale; 3) la prestazione di ogni possibile diligenza nella custodia del documento, ovvero di una condotta priva di elementi di imprudenza e di negligenza, nel caso di perdita; 4) l’evento naturale o imputabile a terzi, che abbia determinato la perdita del documento.

In caso di sparizione di un presunto testamento, è dunque necessario rispettare le condizioni indicate, per consentire all’interessato la ricostruzione del testamento con le testimonianze.Per concludere, quindi, ove Lei sia stata in possesso del documento al momento della morte del suo compagno, dovrà preliminarmente dimostrare di essere incolpevole in ordine al suo successivo smarrimento.

Mentre, nel caso in cui Lei non sia stata custode della scheda, il suo onere probatorio riguarderà, oltre al fatto di non averla mai posseduta, anche la circostanza che non fosse particolarmente tenuta a procurarsene la detenzione, pertanto di non essere stata in colpa circa il fatto di non averla posseduta.

Avrà così la possibilità di far dichiarare ai testimoni anche i contenuti specifici delle previsioni testamentarie e vedersi riconosciuta la qualità di erede universale.

* Studio Legale Bernardini de Pace

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