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L'avvocato del cuore
Separazione consensuale dalla moglie: le rate del mutuo oneri deducibili?

“Gentile Avvocato, mi chiamo Marco e mi sto separando da mia moglie; stiamo cercando di trovare un accordo per far sì che la separazione sia consensuale. Io vorrei corrispondere a mia moglie non solo l’assegno di mantenimento, ma anche pagare le rate del mutuo della casa familiare nella quale resterebbe ad abitare con mio figlio. Non so se mi conviene, per questo Le chiedo: le rate del mutuo della casa familiare che sarà assegnata a mia moglie sono oneri deducibili come l’assegno di mantenimento?

Gentile lettore, la questione che Lei oggi mi sottopone, è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione. Infatti, la Corte si è trovata a dover decidere se siano o meno oneri deducibili, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. C) del TUIR - secondo il quale dal reddito complessivo si deducono gli assegni periodici corrisposti al coniuge- le rate del mutuo (relative all’abitazione assegnata alla moglie) contratte dall’altro coniuge, in ottemperanza al patto di accollo del debito assunto in sede di separazione consensuale omologata. 

Nel caso di specie, secondo l’accordo di separazione omologato da Tribunale, il marito oltre a riconoscere alla moglie la somma di €1.500 a titolo di mantenimento, si obbligava a pagare le rate mensili del mutuo gravante sulla casa familiare assegnata alla moglie.

Con ricorso in Cassazione, l’Agenzia delle Entrate affermava che, sul piano della deducibilità la corresponsione dell’assegno di mantenimento discende dai doveri coniugali; invece, l’accollo delle rate del mutuo è frutto di una regolamentazione pattizia fra i coniugi. In altre parole, sono due obbligazioni ontologicamente diverse: la prima, trova la sua fonte nei doveri coniugali; la seconda nella volontà dei coniugi di dare un determinato assetto ai loro rapporti patrimoniali. Al contrario il marito affermava che, l’accollo del mutuo, pattuito negli accordi di separazione, ha la medesima natura della corresponsione dell’assegno di mantenimento, quindi sul piano fiscale, il relativo onere è deducibile ex art. 10 comma 1 lett. C) del TUIR; alla stregua dell’assegno di mantenimento.

La Corte di Cassazione, nel dirimere la questione, ha stabilito che il marito avesse ragione; disponendo che la prescrizione dell’art. 10 comma 1 lett. c) TUIR non impedisce, anzi consente al coniuge tenuto a corrispondere l’assegno di mantenimento, di adempiere alla propria obbligazione versando al terzo creditore (l’Ente) le rate del mutuo della casa familiare, maturando in ambito fiscale il diritto alla deduzione, dal proprio reddito, dei relativi esborsi. Quindi, per rispondere alla Sua domanda, caro Marco, sono oneri deducibili le rate del mutuo sull’abitazione pagati dal coniuge in ottemperanza al patto di accollo contenuto in un accordo di separazione omologato dal Tribunale, ove questo esborso sia finalizzato al mantenimento del coniuge “debole”, nell’ottica del principio di assistenza materiale.

* Studio Legale Bernardini de Pace

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