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L'avvocato del cuore
Separazione, io e mio marito ci siamo riconciliati: si può fermare l’iter?

“Gentile avvocato, sono in causa con mio marito da circa un anno. Da quando ho scoperto che mi ha tradito, non ho voluto sentir ragioni e mi sono rivolta al Tribunale. Nei nostri atti difensivi ci siamo attaccati duramente e ce ne siamo dette di ogni anche davanti al Giudice. Ultimamente, però, complice forse lo slittamento di molti mesi della prossima udienza, abbiamo smesso di litigare e ci stiamo riavvicinando. Abbiamo pensato addirittura di riprovare a vivere sotto lo stesso tetto (lui era andato via dopo che il giudice aveva assegnato a me la casa). Che succederebbe se restassimo definitivamente insieme? La macchina giudiziale può essere fermata? Potremmo tornare indietro anche dopo la separazione? Inoltre, noi siamo in comunione dei beni, cosa succerà nel caso decidessimo definitivamente di tornare insieme (lui ha anche comprato un’altra casa)? La ringrazio per l’aiuto. Diletta”

Cara Diletta, certo che la “macchina” giudiziale si può fermare, se sia Lei sia Suo marito lo vorrete. Il nostro ordinamento, infatti, proprio come riconosce il diritto di separarsi (anche quando lo voglia solo uno dei coniugi), prevede un istituto che dà la possibilità – a chi non ha ancora divorziato –  di “tornare indietro” azzerando, nei fatti, tutto il procedimento: la riconciliazione.      Non esiste una definizione di legge, ma per darLe un’idea Le dico che, secondo la giurisprudenza, la riconciliazione va intesa “quale ricostituzione di un’affectio coniugalis piena e profonda, quale ripristino del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi”. 
Il nostro codice civile disciplina gli effetti di questo “rappacificamento”, agli articoli artt. 154 e 157 c.c., ammettendolo non solo durante il procedimento di separazione giudiziale, ma persino dopo la pubblicazione della sentenza di separazione o l’omologa della separazione consensuale.             
Per la riconciliazione a separazione già chiusa e definita sono necessarie, cumulativamente, due condizioni, cioè una “espressa dichiarazione dei coniugi” che deve essere espressamente iscritta nei Registri dello stato Civile e il comportamento, non equivoco, dei coniugi, incompatibile con lo stato di separazione. 

Quindi, non basta manifestare la volontà di volersi conciliare, occorre pure, per esempio, una ripresa stabile della convivenza. Nel Vostro caso, comunque, mi sembra di capire che queste condizioni ci sono entrambe. Ma Le do un’ulteriore, buona, notizia.           
Quando la separazione è ancora “pendente” – come nel Vostro caso – perfezionare la riconciliazione è ancora più semplice. E’ sufficiente abbandonare la domanda di separazione personale già proposta. Ovviamente, dovrà farlo anche Suo marito. In che modo? Dovrete, anzitutto, comunicare ai Vostri difensori la volontà di ristabilire il rapporto matrimoniale; i Vostri avvocati, a questo punto congiuntamente, redigeranno nel Vostro interesse una “dichiarazione di riconciliazione” da depositare contestualmente alla Vostra rinuncia agli atti del giudizio. Il Giudice, prendendo atto della Vostra intenzione, - affinché si consegua l’effetto del “come se nulla fosse successo”-  dichiarerà estinto il processo ai sensi dell’art. 306 c.p.c. comunicando – su Vostra richiesta –  al Comune presso il quale il Vostro matrimonio è stato iscritto o trascritto la Vostra riconciliazione.  Questo ultimo passaggio, soprattutto per Voi coniugi sposati in regime di comunione dei beni, è fondamentale: e, infatti, nel momento nel quale, dopo la prima udienza presidenziale, siete stati autorizzati a vivere separati, la Vostra comunione dei beni si è sciolta (benché Voi non abbiate ancora provveduto a dividerla). 

La riconciliazione, tuttavia, comporta anche il ripristino del vigente regime di comunione dei beni ma è fondamentale, per essere sicuri di ciò, che la Vostra riconciliazione venga espressamente indicata nell’atto di matrimonio. A questo punto, non mi resta che augurarLe che il Vostro progetto di vita insieme prosegua senza più interruzioni! 

Avv. Flaminia Rinaldi-Studio legale Bernardini de Pace

 

 

 

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