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Codice della Crisi
il project financing collegato al partenariato pubblico privato (seconda parte

Il project financing collegato al partenariato pubblico (seconda parte)

L’articolo pubblicato lo scorso 28 giugno dal titolo “il project financing collegato al partenariato pubblico privato”

https://www.affaritaliani.it/blog/codice-della-crisi/il-project-financing-collegato-al-partenariato-pubblico-privato-747393.html

ha suscitato molto interesse tra gli imprenditori.

Ciò che ha attirato l’attenzione dei lettori è rappresentato soprattutto dalle conclusioni dell’articolo

“Il project financing collegato al partenariato rappresenta uno strumento attraverso il quale sarà possibile realizzare tutte quelle opere pubbliche che da tempo sono in letargo per mancanza di fondi.

Occorre porre in evidenza che per effetto dell’attuazione (si spera quanto prima) del “Ricovery Plan” (documento altamente strategico) si potranno realizzare investimenti finalizzati a riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica e a contribuire ad affrontare le debolezze strutturali dell’economia italiana.

In questa atmosfera l’attività di partenariato tra pubblico e privato nei termini innanzi espressi risulterà essere indispensabile.”

Allo scalpore sono seguite innumerevoli domande ed alcune le ho girate al Dr. Benedetto RICCI – Presidente della CONSULTRUST FIDUCIARIA SRL con sede in Bracciano (Roma)

(e-mail: presidenza@consultrustfiduciaria.com

sito web: www.consultrustfiduciaria.com)

già interpellato nell’articolo precedente.

Dopo averlo ringraziato per la sua continua disponibilità, gli ho chiesto:

D: - Quali sono le tipologie di progetti che è possibile instaurare tra pubblico e privato?

R: - “Le fornisco una indicazione per macro aree di intervento, ognuna a sua volta sviluppa delle micro aree a seconda delle necessità della P.A.:

- pubblica illuminazione/efficienza energetica;

- gestioni cimiteriali / impianti crematori;

- impianti ad energia rinnovabile;

- impianti sportivi;

- parcheggi e gestione delle aree;

- edilizia scolastica;

- social housing;

- riqualificazione degli edifici storici;

- riqualificazione di aree urbane ed industriali;

- riqualificazione ed interventi idrogeologici;

- sanità – rsa - servizi socio sanitari;

- teatri ed altre attività culturali e ricreative;

- smart city;

- nautica da diporto;

- infrastrutture- autostrade.”

D: - Quali sono le aziende che possono partecipare ai citati progetti?

R: - “La domanda è più complessa -

semplificando potrei dirle tutte le società di costruzioni in possesso di determinate iscrizioni SOA tipo - società di impiantistica - le società esco - consorzi stabili - reti di imprese - e tutti quegli operatori economici che hanno attinenza con la tipologia di interventi riportati alla domanda precedente.

Quello che deve essere ben spiegato all'operatore economico che vuole avvicinarsi al “PPP” è che l'elemento principale su cui si fonda un progetto, non è la realizzazione dell'opera ma la relativa gestione.”

D: - Quale è la funzione della Consultrustfiduciaria srl?

R: - “La nostra società ha attraversato due fasi :

  • la prima dal 2016 al 2017 – periodo in cui abbiamo operato esclusivamente come “asseveratore” dei PEF in base al decreto legislativo 50/2016, art. 183, comma 9 (codice degli appalti), il quale prevede che le proposte presentate alla P. A. devono essere corredate da un piano economico finanziario asseverato.

I soggetti preposti a questo compito di "asseverazione " sono:

  • gli istituti di credito;
  • le società di servizi costituite dalle stesse banche ai sensi dell'art 106 D. Lgs 385/1993;
  • le società di revisione iscritte nell' elenco del Ministero dello Sviluppo Economico < MISE> che fanno riferimento all'art 1 della legge 1966 del 1939.

La Consultrustfiduciaria srl è sia una fiduciaria che una società di revisione (regolarmente iscritta ai sensi dell'art 1 legge 1966/1939 nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico con autorizzazione D. M. del 04/11/2003 G. U. nr. 279 del 01/12/2003 - modificato con D. M. del 17/10/2008 G. U. nr. 258 del 04/11/2008).”

D: - Cosa è una asseverazione?

R: “L'asseverazione è una dichiarazione con la quale l’asseveratore attesta la coerenza e l’equilibrio del piano economico finanziario, la capacità del progetto di generare adeguati flussi di cassa tali da garantire il rimborso del debito, la remunerazione del capitale di rischio, quindi la possibilità di realizzare l'opera pubblica con il ricorso al capitale privato.

  • Con la seconda fase, dal 2018 ad oggi, abbiamo assunto oltre al ruolo e la funzione di asseveratore, quella di advisor e project manager, con la consapevolezza, a nostro parere, che il rilancio del nostro paese passerà dal PPP.

Il nostro principale risultato è stato quello di aver realizzato degli "RTP - raggruppamenti temporanei di professionisti” aggregando delle esperienze e capacità tecniche proprie di un ingegnere, architetto, avvocato amministrativista, commercialista, asseveratore , enti finanziari, affinchè, insieme, possano offrire alle PMI idonea assistenza fino al bando e anche dopo.”

piano triennale 2 agosto 21
 

Mi è stato chiesto, inoltre, di illustrare come si struttura una operazione di Project financing e, per dare ai lettori di AFFARITALIANI.IT delle risposte precise, ho interpellato l’Avv. Cinzia Guglielmello del foro di Roma - CGuglielmello@gop.it

– profonda conoscitrice de “il codice degli appalti” alla quale, dopo averla ringraziata per aver accettato l’invito, ho chiesto:

D: - come si struttura una operazione di project financing?

R: - “Quando si struttura un’operazione di project financing occorre avere particolare riguardo alla costruzione del Piano Economico Finanziario (PEF) che costituisce uno degli elementi posti a base di gara dalla stazione appaltante come stabilito dall’art. 181 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti).

Il Piano Economico Finanziario (PEF), che deve essere asseverato, è lo strumento volto a dimostrare la concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l’intero arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico - finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l’intero periodo: il che consente all’Amministrazione concedente di valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione stessa.”

D: - Se ho ben capito, la valenza strategica del Piano Economico Finanziario è elemento indispensabile al buon esito di tutto il progetto?

R: - “La valenza strategica del Piano Economico Finanziario e, di conseguenza, l’importanza del principio di equilibrio economico finanziario, è stata incisivamente richiamata a più riprese dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha chiaramente affermato che la validità economico - finanziaria del progetto costituisce il presupposto dell’intera operazione di project financing.

Il Piano Economico Finanziario rappresenta un elemento significativo della proposta contrattuale perché dà modo all’Amministrazione di apprezzare la congruenza e dunque l’affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell’offerta.”

D: - Quale è la differenza tra il quadro economico di un contratto di appalto e il piano economico finanziario?

R: - “A differenza del quadro economico di un comune contratto di appalto, il Piano economico finanziario non è un documento basato su certezze ma su previsioni del futuro di lungo periodo. Per tale ragione, lo stesso deve essere:

i) attendibile, ossia partire da una base storica di dati e da un’analisi di mercato;

ii) oggettivo, basato su previsioni che, per quanto incerte, promanino da dati e valutazioni non aleatorie ma date dalla esperienza e dai fatti;

iii) verificabile sia al momento in cui è strutturato sia in un successivo momento per dare certezza alla previsione.”

Oltre a quanto esplicitato dai prestigiosi intervistati, evidenzio che un altro elemento da non trascurare è quello relativo all’allocazione e distribuzione dei rischi (argomento già trattato nell’articolo del 28 giugno passato).

Per questo motivo l’Avv. Cinzia Guglielmello ha citato le seguenti pronunce per meglio far comprendere l’orientamento dei Tribunali:

• il concessionario del servizio di raccolta e avvio al trattamento dei rifiuti prodotti dalle navi scalanti nel porto non può pretenderne la revisione ex art. 165 del D. Lgs. n. 50/2016 a fronte della contrazione degli approdi in quanto l’esposizione alle dinamiche del mercato, non costituendo evento imprevedibile, rientra nell’ambito del rischio operativo (T.A.R. Lazio, Roma, 18 marzo 2020, n. 3371);

• la concessionaria del servizio di gestione delle aree di parcheggio a pagamento non può vantare alcuna pretesa alla favorevole rimodulazione delle condizioni economiche del contratto sul presupposto che la domanda si sia rivelata di gran lunga inferiore alle aspettative iniziali non costituendo contegno decettivo da parte del Comune l’indicazione in fase precontrattuale di un tasso di occupazione sovradimensionato in quanto l’individuazione dei dati e dei parametri di convenienza economica ai fini della presentazione dell’offerta è rimessa all’iniziativa dell’operatore (C.G.A.R.S. 26 aprile 2019, n. 343);

• quanto alla concessione di lavori per la realizzazione di un impianto natatorio le ancorché sensibili variazioni delle condizioni economiche del mercato non possono legittimamente fondare la modifica del PEF in quanto le mutate condizioni (riduzione del bacino d’utenza locale) derivano da circostanze che, utilizzando l’ordinaria diligenza, ben potevano essere previste (Deliberazione ANAC n. 738 del 6 luglio 2016);

• nell’ambito della concessione per la costruzione e gestione di un’area di servizio autostradale non è accoglibile la domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità basata sulla contrazione della domanda di carburante e dei beni di ristoro conseguenti a fattori macroeconomici ed all’apertura di un’area di servizio concorrente trattandosi di eventi non qualificabili come straordinari ed imprevedibili e, dunque, rientranti nell’alea normale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 agosto 2016, n. 3653);

•è stata legittimamente rigettata dalla P.A. l’istanza di adeguamento delle condizioni contrattuali avanzata dal concessionario per la progettazione e realizzazione di un parcheggio interrato motivata dalla sopravvenuta riduzione della domanda dei box (T.A.R. Lombardia, Milano, 11 novembre 2016, n. 2090);

•il concessionario per la costruzione e gestione di un parcheggio multipiano non ha titolo ad ottenere la rimodulazione delle condizioni contrattuali per sopperire alla diminuita redditività conseguente alla realizzazione nel medesimo comparto di un’autorimessa concorrente (Tribunale Bologna, 7 luglio 2015). 

C O N C L U S I O N I

Compresa l’importanza del momento storico che tutti gli italiani vivono e, soprattutto, le grandi opportunità di cambiamento, modernizzazione e progresso che il “RICOVERY PLAN” permetterà di realizzare, gli operatori interessati potranno, in prima battuta, verificare quali sono le opere pubbliche che gli Enti comunali avevano inserito nei piani triennali e che, per mancanza di fondi, sono stati rinviati al futuro.

Successivamente, per chi avesse necessità di ulteriori approfondimenti, mi rendo disponibile a rispondere ai quesiti che mi verranno posti e, se esula la mia competenza, trasmetterli agli intervenuti (tutti riceveranno idonea risposta).

Potete inviare i Vostri quesiti a:

angelo@andriuloweb.it

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