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“Con azioni legali infondate e all’estero a rischio la libertà di stampa”

Intervista all’Avv.Caterina Malavenda, massima esperta del tema: “Bisognerebbe introdurre l’obbligo di versare una cauzione parametrata al danno che si chiede”

“Con azioni legali infondate e all’estero a rischio la libertà di stampa”
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Agire contro un giornalista per diffamazione, in sede penale o civile, anche senza effettive ragioni, per metterlo in difficoltà sul piano economico e quindi intimidirlo. Il fenomeno non è nuovo, ma negli ultimi tempi si sta verificando con sempre maggiore frequenza e, come vedremo, con ulteriori profili che aumentano il carico sulle spalle di viene citato in giudizio. L’avvocato Caterina Malavenda è una delle massime autorità nel settore e, oltre ad assistere numerose testate e singoli giornalisti, è anch’essa giornalista pubblicista su temi giuridici, oltre che docente nei corsi di preparazione all’Esame di Stato in diversi master universitari. E’ lei l’interlocutore più qualificato a inquadrare il problema delle “querele temerarie”, così definite nel gergo giornalistico, ma in maniera decisamente impropria: “Chiariamolo subito: la ‘querela temeraria’ non esiste nel nostro sistema”, spiega ad affaritaliani.it

Ci aiuta a fare chiarezza?
In sede civile esistono la “lite temeraria” e “l’abuso di processo”. Sono due istituti che servono a sanzionare economicamente coloro che agiscono con dolo o colpa grave o abusano del processo, in entrambi i casi avviando una lite che non ha alcun fondamento. In sede penale non esiste un istituto analogo: se un imputato viene assolto, meglio per lui, ma non riceve soldi da nessuno. E paga comunque le sue spese legali. Diciamo che ci sono querele che possano definirsi “temerarie”, ma è un termine giornalistico: sul piano giuridico, non esistono

*BRPAGE*Tuttavia il principio è corretto: quando noi giornalisti sbagliamo, è giusto che chi si ritiene danneggiato faccia valere i propri diritti. Quando possiamo parlare, anche se in gergo, di querele “temerarie”?
Ovviamente chi agisce in sede civile o penale esercita un diritto costituzionale. Il problema è il suo abuso: in sede civile viene punito con una sanzione economica, mentre in sede penale no. La lite temeraria è configurabile quando un’azione viene promossa non solo senza alcun fondamento, ma anche sapendo di avere torto. Facciamo un esempio: se querelo un giornalista che mi ha dato del ladro, ma ho subito una condanna definitiva per furto, è chiaro che so di avere torto. O ancora: se querelo un giornalista perché ha scritto che sono indagato, motivandolo col fatto che poi sono stato assolto, so di avere torto, perché la successiva assoluzione non cancella il fatto che io fossi effettivamente indagato. Queste sono cause promosse con dolo o colpa grave. L’abuso di processo è invece un po’ meno grave, infatti viene sanzionato meno duramente. Diciamo che si tratta di una figura un po’ “borderline” tra un’azione semplicemente infondata e una temeraria

In che senso?
L’abuso di processo si verifica quando intento una causa pur sapendo che, sulla base dei principi giuridici consolidati, non ho ragione. Questa condotta può essere sanzionata anche d’ufficio dal giudice, che può stabilire un’indennità a favore della parte chiamata in causa ingiustamente. Per il riconoscimento della lite temeraria, invece, serve una domanda specifica e motivata, da parte di chi l’ha subita: questa è la differenza fondamentale.

Eppure si dice che le azioni temerarie vengano intentate perché chi le fa non rischia niente, al contrario di chi si deve difendere e comunque spende dei soldi. Alla luce di quello che lei mi sta dicendo, non è proprio così. Sbaglio?
Beh, ci sono dei casi dai contorni piuttosto sfumati e dagli esiti imprevedibili: ad esempio, quando faccio causa a chi, pur raccontando un fatto vero, usa dei termini gratuitamente offensivi. In questo caso, non si può dire che si abusi del processo, perché si può a buona ragione ritenere che sia stato violato uno dei tre criteri che servono per escludere la punibilità della diffamazione: la “continenza” verbale (gli altri due sono la verità del fatto e l’interesse pubblico). Male che vada, posso perdere il processo, perché il giudice ritiene che non sia stato violato il limite della continenza, ma non c’è un abuso. La valutazione sul linguaggio usato, in particolare, è piuttosto soggettiva e può cambiare molto di caso in caso, non ci sono dei principi consolidati: decide il giudice, che mi può dare torto, ma non c’è il rischio che io venga condannato per lite temeraria. Se invece io contesto la veridicità di un fatto, pur sapendo che effettivamente è vero, commetto un abuso

*BRPAGE*Quanto sono frequenti le cause che lamentano un danno in realtà inesistente?
Mi occupo della materia ormai da 35 anni e di azioni legali ne ho viste tante, ma direi che solo il 20% circa era palesemente finalizzato solo a creare problemi alla controparte. Questo perché la diffamazione presenta profili di forma, oltre che di sostanza, e quindi lascia molto spazio alla legittima discrezionalità del giudice. Dei tre requisiti già citati, quello della verità del fatto è il più semplice da accertare, mentre sono da interpretare sia il suo interesse pubblico, che la continenza nel raccontarlo. Basti pensare al caso in cui si accostino alcuni fatti veri, dando luogo ad una ulteriore informazione diversa, lesiva e non vera. Per questo motivo, i casi in cui un’azione parte senza effettiva attinenza con la realtà sono piuttosto rari, anche perché gli avvocati fungono da primo filtro, rispetto alle intenzioni dei loro clienti, sconsigliando loro di procedere, se non ci sono i presupposti. Poi, ovviamente, è il cliente a decidere il da farsi, anche chiedendo di agire ugualmente. Mi è effettivamente capitato di vedere cause senza capo ne’ coda, ma non sono certo la maggioranza

Secondo lei, queste azioni mettono a rischio la libertà di stampa e quindi richiederebbero un intervento da parte del legislatore?
Purtroppo la libertà di stampa si esercita anche attraverso la capienza economica: se ti condannano a pagare 20.000 euro, ogni volta che scrivi qualcosa e sbagli, magari in buona fede, alla quarta volta, se non hai forti introiti, chiudi il giornale o il sito! Diciamo che rischia di essere indirettamente compromessa dai rischi economici che fare informazione comporta. Se ti fanno causa, tu comunque devi pagare un avvocato che ti difenda. Solo in sede civile, se vinci, le spese deve pagarle la controparte, sempre che abbia i soldi per farlo, o meglio beni aggredibili, se non lo fa spontaneamente. Altrimenti, ti ritrovi con un credito che non potrai mai riscuotere. Il sistema in questo momento non garantisce a chi vince la certezza di recuperare ciò che gli spetta. Quindi la somma che spendi per difenderti è comunque un esborso, quindi un “danno” che subisci, anche se esci vincitore dalla contesa legale. E ci sono tanti modi per sottrarre i beni al pignoramento: basta intentare la causa come persona fisica e avere profitti solo da una società, che non può essere aggredita, in quanto estranea al processo; o avere dei beni all’estero e, quindi, difficili da scovare e pignorare, per fare solo due esempi. Per risolvere il problema, basterebbe obbligare chi intenta una causa civile a depositare una sorta di cauzione, parametrata in percentuale al danno di cui chiede il ristoro, a garanzia della controparte: se vinci, te la riprendi, altrimenti la si usa per ripagare il convenuto

*BRPAGE*Questa potrebbe essere una buona soluzione, ma ovviamente dovrebbero pensarla così anche i parlamentari che dovrebbero fare una legge apposita. E spesso sono proprio i politici a intentare queste azioni contro i giornalisti…
Certo, sarebbe come chiedere ai tacchini di festeggiare il Natale. Aggiungo un’altra cosa: le indennità parlamentari non sono pignorabili. Se vinco una causa, intentata da un parlamentare che non rimborsa le mie spese, non posso aggredire quell’emolumento, quindi, a meno che non abbia altri introiti o beni intestati da poter pignorare, non recupero nulla! Ecco perché i giornalisti sono in una posizione difficile: se perdono la causa, devono pagare, oltre alle spese legali, anche risarcimenti, spesso molto elevati, che fanno passare la voglia di fare questo mestiere; se vincono è molto difficile che riescano a recuperare i soldi dalla controparte. C’è quindi uno sbilanciamento economico assai incisivo

Com’è la situazione negli altri Paesi?
Negli Stati Uniti le condanne sono molto severe, ma arrivano solo in sede civile e solo se vengono diffusi consapevolmente fatti falsi e diffamatori, dunque comportamenti molto più netti, da parte dei giornalisti, che non possono essere perseguiti, invece, per le opinioni espresse. In Inghilterra la diffamazione è stata depenalizzata e i processi civili per diffamazione sono meno frequenti. Però sono contesti diversi: il diritto anglosassone applica la “common law”, cioè tiene conto dei casi precedenti, mentre il nostro applica i principi, tratti dalle sentenze. Il problema comunque è diffuso, tant’è che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha sanzionato diversi paesi membri, tra cui Francia e Belgio, per alcune condanne, inflitte ai giornalisti

Un trend degli ultimi tempi sono le cause civili intentate all’estero. Come funzionano?
E’ un problema che riguarda anche piccoli giornali, che distribuiscono anche solo poche copie all’estero e, ovviamente, quelli online, che possono essere letti ovunque. Facendo cause in Paesi esteri, si aggravano le spese, necessarie per difendersi. Mi è capitato di seguire una causa in Inghilterra, per un articolo scritto in Italia, e ci sono stati costi aggiuntivi per circa 80.000 euro, tra traduzione degli atti e spese legali, anche se è andata bene e la controparte probabilmente le rimborserà

Con che criterio si può fare causa all’estero?
I ricorrenti intentano cause civili nel Paese dove, secondo la loro tesi, si è verificato il danno. Quindi se abbiamo a che fare con un’azienda che ha più sedi internazionali, essa può sostenere che, su un determinato mercato specifico, è stata danneggiata da un articolo, letto anche in quel determinato Paese e, in campo civile, la causa può essere promossa là dove si è verificato il danno.