Il fermo preventivo dei minorenni può essere disposto quando esistono elementi concreti per ritenere imminenti condotte pericolose per la sicurezza pubblica. Non può scattare soltanto perché un ragazzo si trova in una zona della movida.
Fermo preventivo minorenni: in quali casi può essere disposto
Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri estende ai minorenni il cosiddetto fermo di prevenzione. La misura può essere utilizzata quando vi è un “fondato motivo” per ritenere che una persona possa compiere azioni pericolose per la sicurezza pubblica.
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Il governo ha indicato come esempio il possesso di armi, coltelli o altri oggetti adatti a offendere. Possono essere valutati anche comportamenti aggressivi, minacce, precedenti episodi avvenuti nello stesso contesto e il tentativo di sottrarsi ai controlli.
La semplice presenza in una piazza, davanti a un locale o in una zona frequentata da giovani non dovrebbe essere sufficiente. Il provvedimento deve essere collegato a fatti e circostanze verificabili.
Fermo preventivo minorenni: quanto può durare
Il fermo può arrivare fino a 12 ore. In questo periodo le forze dell’ordine possono identificare il minore, verificare la provenienza di oggetti trovati durante il controllo e accertare l’eventuale coinvolgimento in episodi violenti.
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Per i minorenni devono essere rispettate le garanzie previste dall’ordinamento. La famiglia o chi esercita la responsabilità genitoriale deve essere informato secondo le procedure applicabili. Restano distinti il fermo preventivo, l’arresto per un reato e il fermo disposto dall’autorità giudiziaria.
La misura non equivale a una condanna e non presuppone che sia già stato commesso un delitto. La sua finalità dichiarata è impedire che una situazione considerata pericolosa si trasformi in un’aggressione, una rissa o un danneggiamento.
Fermo preventivo minorenni: dove può essere applicato
Il testo fa riferimento ai luoghi della movida e a situazioni analoghe. Possono rientrare piazze, vie con locali, stazioni, fermate del trasporto pubblico, parchi e aree in cui si concentrano gruppi numerosi durante la sera.
Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha spiegato che la disciplina viene estesa ai minori quando siano presenti elementi che facciano prevedere condotte pericolose.
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Il disegno di legge dovrà completare l’iter parlamentare. Le Camere possono modificare requisiti, durata e garanzie prima dell’approvazione definitiva.
Fino all’entrata in vigore, le nuove disposizioni non possono essere applicate come legge definitiva. Le forze dell’ordine continuano però a utilizzare gli strumenti già previsti per identificazione, perquisizione nei casi consentiti, sequestro di armi e intervento in flagranza di reato.

