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Cronache
In mailing list si può insultare? No: è diffamazione, dice la Cassazione

Rischia una condanna per diffamazione chi insulta qualcuno con un messaggio inviato su una mailing list. Lo si evince da una sentenza con cui la Cassazione ha confermato una decisione del tribunale di Roma.

Che ha condannato un uomo che aveva offeso un collega con una email inviata in un gruppo di lavoro di cui facevano parte anche altre 10 persone. La quinta sezione penale della Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato - condannato dal tribunale a risarcire con 5mila euro la parte offesa - il quale sosteneva invece che i fatti dovessero essere inquadrati come ingiuria, reato da tempo depenalizzato, perché la percezione dell'offesa era avvenuta praticamente "in tempo reale". 

Secondo i giudici del 'Palazzaccio', invece, va ritenuto sussistente in questi casi il reato di diffamazione: "Se l'offesa viene profferita nel corso di una riunione 'a distanza' (o 'da remoto') - osserva la Cassazione - tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l'offeso, ricorrerà l'ipotesi dell'ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato)", mentre "laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali) indirizzate all'offeso e ad altre persone non contestualmente 'presenti' (in accezione estesa alla presenza 'virtuale' o 'da remoto')  - si spiega nella sentenza depositata oggi - ricorreranno i presupposti per la diffamazione". Nel caso in esame, "a parte una email inviata solo all'offeso - proseguono gli 'alti' giudici - l'imputato è stato condannato per il delitto di diffamazione per aver spedito all'offeso e ad altre 10 persone una email contenente epiteti palesemente offensivi rivolti alla persona offesa indicata per nome". Le email, rileva la Corte, "non sono altro che lettere in formato elettronico recapitate dalla casella di posta del mittente a singoli destinatari non contestualmente presenti" e, dunque, nel caso "di invio di una email, dal contenuto offensivo, destinata sia all'offeso che ad altre persone (almeno 2), è ravvisabile il delitto previsto dall'articolo 595 del codice penale", ossia quello di diffamazione. 

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