Imu e Tari non pagate: come ottenere uno sconto sulla sanzione e sui tassi di interesse sull'importo ancora dovuto - Affaritaliani.it

Economia

Ultimo aggiornamento: 12:40

Imu e Tari non pagate: come ottenere uno sconto sulla sanzione e sui tassi di interesse sull'importo ancora dovuto

Due soluzioni per mettersi in regola sui pagamenti

di Matteo Posci

Imu e Tari non pagate: come richiedere la rottamazione delle cartelle comunali o il ravvedimento operoso

Se siete indietro con il pagamento di Imu, Tari, rette d'asilo o multe stradali potete approfittare della rottamazione delle cartelle comunali introdotta con la nuova legge di Bilancio e che si affianca alla rottamazione quinqueis per le cartelle statali. Va detto però che questa possibilità non viene attivata in automatico e le regole possono variare da Comune a Comune.

La rottamazione delle cartelle comunali è valida per il periodo che va dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e riguarda solo i crediti a carico del Comune o affidati a concessionari privati della riscossione da parte dell'ente locale. I debiti già trasferiti all'Agenzia delle Entrate, invece, non rientrano in questa sanatoria ma in quella statale.

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Con la rottamazione delle cartelle comunali si ottiene uno sconto sulle sanzioni e gli interessi, mentre restano le spese di notifica e, se già avviate, quelle per le procedure esecutive o cautelari. Se il pagamento avviene a rate è possibile che possano essere applicati gli interessi legali. 

Il regolamento per la rottamazione delle cartelle verrà eventualmente pubblicato dal Comune sul proprio sito istituzionale. Da quel momento avrete 60 giorni per fare richiesta compilando gli appositi moduli.

Ravvedimento operoso

In attesa della rottamazione potete usufruire del ravvedimento operoso, solo se la violazione del mancato pagamento non è già stata contestata. Con questa operazione è possibile ottenere uno sconto sulla sanzione e degli interessi. Avete tempo entro l'anno per provvedere al ravvedimento operoso. Di seguito i tassi di interesse applicati:

  • 2021 : 0,01% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020)
  • 2020: 0,05% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019)
  • 2019: 0,8% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018)
  • 2018: 0,3% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017)
  • 2017: 0,1% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016)
  • 2016: 0,2% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015)
  • 2015: 0,5% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 Dicembre 2014 "Modifica del saggio di interesse legale.")

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