Pensioni di reversibilità, dal 2027 assegni più alti
Da 611,85 a 629,59 euro al mese: è questo il salto che, stando alle stime attuali, farà il trattamento minimo delle pensioni ordinarie dal 1° gennaio 2027.
Un aumento che riguarderà anche chi riceve la pensione di reversibilità, cioè il familiare che resta dopo la morte di un coniuge o di un genitore pensionato. Il dato definitivo arriverà a novembre, con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ogni anno fissa la rivalutazione degli assegni in base all’inflazione. Per ora, in attesa del numero ufficiale sulla perequazione per il 2026, il riferimento è un’inflazione intorno al 2,9%.
Come si calcola l’assegno
Chi non conosce da vicino il sistema previdenziale italiano può trovare utile capire che cosa sia davvero la reversibilità e come funzioni per le famiglie. Si tratta di una prestazione rivolta ai familiari di una persona che al momento del decesso era già in pensione, oppure aveva maturato i requisiti per ottenerla.
Non va confusa con un’eredità: è un diritto previsto dal sistema pensionistico per assicurare continuità di reddito a chi dipendeva economicamente dal defunto. Il beneficiario principale è il coniuge superstite, che ne ha diritto a prescindere dall’età e dalla durata del matrimonio, ma la prestazione può spettare anche ai figli e, a determinate condizioni, ai genitori e talvolta a fratelli e sorelle.
L’importo non coincide con l’intera pensione del defunto: si ottiene applicando a quest’ultima delle percentuali che cambiano in base al numero di familiari superstiti. Il coniuge da solo riceve il 60%, che sale all’80% con un figlio a carico e arriva al 100% con due o più figli. Se il coniuge non c’è, un figlio solo riceve il 70%, due figli l’80% e tre o più il 100%. Nei casi più rari in cui mancano sia il coniuge sia i figli, il diritto può passare a genitori o fratelli, con percentuali però molto più basse.
Da sottolineare, infine, che la reversibilità può spettare anche ai coniugi separati o divorziati, pur con condizioni specifiche. Il separato conserva il diritto se percepiva un assegno di mantenimento, mentre il divorziato lo mantiene solo se riceveva l’assegno divorzile. Le coppie unite civilmente, invece, sono equiparate in tutto e per tutto a quelle sposate.


