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Migranti a Ceuta, Schiavone: “Madrid non può respingere chi chiede asilo. La sospensione di Schengen è propaganda”

L’esperto di diritto dell’immigrazione ad Affaritaliani spiega gli obblighi della Spagna e i meccanismi europei di solidarietà

Migranti a Ceuta, Schiavone: “Madrid non può respingere chi chiede asilo. La sospensione di Schengen è propaganda”
Sbarchi migranti

Migranti a Ceuta, intervista a Gianfranco Schiavone

Mentre l’emergenza migratoria a Ceuta continua ad alimentare lo scontro politico tra Madrid e Roma, il dibattito si sposta sempre più sul terreno giuridico. Dopo l’arrivo di decine di migliaia di migranti nell’enclave spagnola, il governo italiano ha deciso di sospendere gli accordi di Schengen nei confronti della Spagna, mentre cresce il confronto sul ruolo dell’Unione europea nella gestione delle frontiere esterne e dei flussi migratori. Ma quali sono gli obblighi previsti dal diritto europeo? La Spagna può respingere i migranti arrivati a Ceuta? E quali strumenti di solidarietà mette realmente a disposizione l’Ue in situazioni di pressione eccezionale?

A fare chiarezza è Gianfranco Schiavone, studioso di migrazioni, già componente del direttivo dell’Asgi e presidente del Consorzio italiano di solidarietà-Ufficio rifugiati Onlus di Trieste, che ad Affaritaliani analizza il quadro normativo europeo, i margini di azione della Spagna, le regole che disciplinano un’eventuale sospensione di Schengen e le possibili risposte comuni dell’Unione.

Gli arrivi a Ceuta via mare e quelli attraverso la frontiera terrestre hanno lo stesso trattamento dal punto di vista del diritto europeo? Una volta entrate nel territorio dell’Ue, quali obblighi ha la Spagna nei confronti di queste persone?

Se coloro che sono entrati anche in modo irregolare via mare presenteranno domanda di asilo la Spagna ha l’obbligo di esaminare le loro domande. Potrà farlo applicando per parte dei casi delle forme accelerate di esame delle domande di asilo “alla frontiera” (essendo Ceuta frontiera esterna dell’Unione), ma non potrà respingere le persone senza avere esaminato le domande. Nei confronti di chi non presenterà domanda di asilo, così come nei confronti di coloro la cui domanda verrà rigettata (conclusi gli eventuali ricorsi contro questi provvedimenti se l’esito sarà comunque negativo) potrà essere adottato un provvedimento di espulsione.

Ceuta conta circa 80 mila abitanti e si è trovata a gestire decine di migliaia di arrivi in poche ore. Dal punto di vista giuridico, la Spagna può affrontare una situazione di questa portata da sola oppure esistono meccanismi europei di sostegno e redistribuzione?

Esiste un regolamento europeo (il Reg 2024/1359) detto regolamento crisi entrato in attuazione a giugno 26  che prevede che in caso vi sia una “situazione eccezionale di arrivi in massa di cittadini di paesi terzi”  oppure “una situazione di strumentalizzazione in cui un paese terzo o un attore non statale ostile incoraggia o favorisce lo spostamento verso le frontiere esterne o uno Stato membro di cittadini di paesi terzi” uno Stato membro può chiedere di applicare la clausola di solidarietà che prevede una possibile redistribuzione dei richiedenti asilo in altri Paesi UE o il supporto economico e logistico al Paese sotto pressione da parte dell’Unione.

Non credo che la Spagna si avvarrà di questa opzione anche perché se allontaniamo lo sguardo dall’oggettiva emergenza nella piccola città di Ceuta e guardiamo, come dobbiamo fare, la Spagna nel suo complesso, il numero di domande di asilo che possiamo ipotizzare verranno presentate a Ceuta non è tale, a mio avviso, da configurare le condizioni previste dal Regolamento. È utile osservare che comunque nel 2025  la Spagna ha registrato 141.035 nuove domande asilo, il valore più elevato tra tutti i Paesi dell’Unione europea.

L’Italia ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. In quali casi il diritto europeo consente di ripristinare i controlli alle frontiere interne?

Il Regolamento Schengen, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1356, ha come obiettivo «la creazione di uno spazio in cui è assicurata la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere interne è una delle principali conquiste dell’Unione». Proprio per tutelare tale conquista storica, il Regolamento prevede che il ripristino dei controlli alle frontiere interne possa avvenire esclusivamente «in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro» (art. 25, par. 1).

La nozione di «minaccia grave» fa riferimento, oltre che ad attentati o minacce di natura terroristica, a forme gravi di criminalità organizzata, a emergenze sanitarie di vasta portata  anche a «una situazione eccezionale caratterizzata da spostamenti non autorizzati improvvisi e su vasta scala di cittadini di paesi terzi tra Stati membri, che mette a dura prova le risorse e le capacità complessive di autorità competenti ben preparate e che potrebbe mettere a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne» (art. 25, par. 2).

Quanto avvenuto a Ceuta è sicuramente un fatto che non può essere sottovalutato ma è quanto meno ardito ritenere che corrisponda al concetto di situazione di “vasta scala” dalla Spagna si sposteranno nel resto dell’UE. Il Regolamento è tassativo nel chiarire che  il controllo di frontiera alle frontiere interne è ripristinato solo come extrema ratio. Inoltre Ceuta anche se fa parte  della Spagna e quindi del territorio dell’Unione europea, presenta uno status particolare nell’ambito di Schengen e i collegamenti tra Ceuta e la penisola iberica possono essere soggetti a controlli di identità, anche indipendentemente da un ripristino dei controlli alle frontiere interne. Pare quindi del tutto evidente la natura totalmente propagandistica degli annunci del governo italiano.

Di fronte a crisi migratorie di questo tipo, è possibile costruire una soluzione collettiva europea per la gestione dei flussi irregolari? Quali strumenti esistono oggi e quali sono invece i principali limiti dell’attuale sistema?

Di fronte a singole crisi umanitarie il diritto UE prevede sia l’applicazione del Regolamento crisi sopra ricordato sia la previsione che qualora un paese UE (e a ben guardare la Spagna potrebbe trovarsi in questa situazione, indipendentemente da Ceuta, mentre l’Italia no) sia sotto costante pressione e il numero di richiedenti asilo che superi in modo ampio il teorico numero di domande che dovrebbe gestire, calcolato su base annuale sulla base dei criteri di PIL e popolazione, un altro Regolamento (che ha sostituito il vecchio regolamento Dublino III) ovvero il Regolamento (UE) 2024/1351 prevede meccanismi di solidarietà tra cui la redistribuzione dei richiedenti asilo ad altri paesi UE che hanno poche domande. Si tratta di un testo molto farraginoso e di difficile applicazione ma è comunque una misura di solidarietà azionabile.

Anche questo fa capire come le esternazioni scomposte che si sentono in queste ore sulla crisi di Ceuta ispirate da toni di totale allarmismo (colpisce non sentire neppure una parola di cordoglio per le decine di morti) fanno parte di un gioco politico spregiudicato di attacco alla Spagna, “colpevole” di avere una politica migratoria un po’ diversa dalla maggioranza dei paesi europei. Quella stessa politica che guida la crescita economica e sociale del Paese che galoppa in questi anni, mentre altri, tra cui soprattutto l’Italia, declinano.

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